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Sentenza

Reati societari. Bancarotta impropria ed applicabilità dell'articolo 219 comma 2 L.Fallimentare.
Reati societari. Bancarotta impropria ed applicabilità dell'articolo 219 comma 2 L.Fallimentare.
Cass. pen., Sez. V, ud. 14 dicembre 2012 - dep. 22 gennaio 2013, n. 3229


La disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma 2, della legge fallimentare si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria. 
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo, cosicché per la sua sussistenza non è necessaria la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori. Elemento che, invero, rileva esclusivamente ai fini dell'eventuale configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 219 della legge fallimentare.

Deve essere annullata con rinvio la sentenza gravata nella parte in cui non ha fornito una motivazione sufficiente ed adeguata sul superamento delle soglie di punibilità previste dall'art. 2621 c.c. in relazione al reato di cui all'art. 223, comma 2, della legge fall. Ed infatti, le soglie di punibilità, rilevanti per la configurazione del reato societario, devono essere verificate singolarmente, perché sono requisiti di delimitazione dell'area di intervento della sanzione prevista dalla norma incriminatrice e non possono essere considerate o trattate come elemento che abbia il solo scopo di sottrarre determinati fatti all'ambito di applicazione di altra norma più generale. Pertanto, il giudice ha il dovere di accertare in fatto il mancato superamento delle predette soglie secondo l'ordine ed il rapporto di alternatività previsto o, comunque, attestare l'assenza di dati utili o la non pertinenza di una o più soglie al caso di specie. In difetto di un siffatto accertamento, la sentenza risulta essere inficiata per carenza motivazionale.
Avv. Antonino Sugamele

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