Pretendono 100 mila euro a titolo risarcitorio per vizi dell'immobile, diversamente non avrebbero sottoscritto il rogito notarile. Estorsione?
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 febbraio – 10 maggio 2013, n. 20184
Presidente Petti – Relatore Crescienzo
Motivi della decisione
L.V. , quale legale rappresentante della società FABER 2000 srl, tramite il proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 1.3.2012 con la quale il Giudice delle indagini preliminari di Milano, ex art. 425 cpp ha disposto il non doversi procedere nei confronti di J.D..C. e G.M.P. in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 629 cp, per insussistenza del fatto.
Il ricorrente richiede l'annullamento della decisione impugnata lamentando la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione. In particolare la difesa pone in evidenza che la dazione dell'assegno di Euro 100.000,00 rilasciato dalla Società FABER agli odierni imputati è da ricollegarsi ad un'ingiusta pretesa formulata dagli accipienti che, acquirenti di un immobile dalla stessa società FABER 2000, successivamente si erano rifiutati di firmare avanti il notaio l'atto di identificazione catastale, che nella specie costituiva per la società un atto essenziale per poter procedere alla successiva vendita di altri immobili confinanti. Il ricorrente pone in evidenza che la dazione dell'assegno non sarebbe da ricollegarsi al risarcimento di asseriti danni per vizi insiti nell'immobile venduto alla G. e al C. , essendo intervenute, con le suddette persone, sul punto due distinte transazioni sottoscritte in data 21.4.2005 e 10.4.2006. La difesa ricorrente sostiene infine che la dazione dell'assegno da parte della società FABER 2000 agli imputati sarebbe di importo superiore al prezzo pagato dagli stessi per acquistare lo immobile, circostanza quest'ultima pretermessa dal giudicante nelle sue valutazioni.
Le difese degli imputati hanno fatto pervenire memorie in data 31.1.2013 con le quali, contrabattendo al ricorso mettono in evidenza la correttezza della decisione impugnata e richiedono il rigetto della impugnazione.
Ritenuto in diritto
E ricorso è fondato e va accolto.
Dalla lettura del capo di imputazione, della motivazione della sentenza, del ricorso della parte civile e delle memorie delle difese degli imputati, si evince che – gli imputati (C. e G. ) in data 23.4.2004 hanno acquistato dalla società FABER 2000 srl un immobile pagandolo (secondo gli atti) Euro 80.000,00 (prezzo inferiore a quello di mercato 130-140.000,00 Euro).
Secondo il testimoniale richiamato in sentenza il minor prezzo pagato dagli acquirenti alla società venditrice sarebbe da ricollegarsi alla circostanza che l'immobile presentava vizi e difetti.
- Gli imputati hanno assunto con la società FABER 2000 srl l'impegno di sottoscrivere una atto di "rettificazione ed identificazione catastale" in relazione all'immobile acquistato, essendo una atto essenziale per la FABER 2000 s.r.l..
Essendo la condizione necessaria per poter procedere alla alienazione, a soggetti terzi, di altre unità immobiliare confinanti con quella attribuita agli imputati.
- Gli imputati, in fase di conclusione del suddetto atto, dopo due rifiuti di recarsi dal notaio per sottoscrivere quanto di loro competenza, accettavano alle richieste della FABER 000 s.r.l. alla sola condizione di ricevere la somma di 100.000,00 Euro; la somma è stata consegnata dal legale rappresentante della società tramite assegno successivamente rimasto impagato, ma utilizzato dagli imputati in executivis.
Dalla motivazione della sentenza si evince ancora che: gli imputati, contrariamente a quanto asserito dai testimoni, avrebbero acquistato dalla FABER 2000 s.r.l. l'immobile pagandolo al prezzo di mercato e non già per la minore somme indicata dai testimoni.
Di qui il giudicante avrebbe ritratto il convicimento che la somma di 100.000,00 Euro pretesa dagli imputati quale condizione per sottoscrivere l'atto notarile di "rettificazione e identificazione catastale", non integrerebbe un ingiusto profitto, ma sarebbe l'effetto di una pretesa risarcitoria per i vizi di costruzione dell'immobile, quindi una pretesa lecita.
Il giudice afferma inoltre che sarebbe sfornite di prova le richieste di "monetizzazione" dell'assegno di 100.000,00 Euro che sarebbero state formulate dagli imputati presso lo studio notarile. Di qui il giudicante ritiene conclusivamente che nel caso di specie non vi sarebbero possibilità di successo dell'ipotesi accusatoria, nel giudizio dibattimentale, neppure sotto la diversa configurazione del fatto in violazione dell'art. 393 cp. così pervendo all'affermazione di "insussistenza del fatto".
Tralasciando ogni considerazione in ordine alla formula assolutoria adottata, ferme restando l'insindacabilità delle valutazioni di merito operate dal giudice sul materiale probatorio acquisito, la decisione non fornisce una logica spiegazione delle ragioni per le quali si pervenga alla pronuncia di assoluzione. Il primo punto rimasto oscuro nella motivazione è il reale valore dell'immobile questione in sé incidente sulle valutazioni successive. Infatti il giudicante non spiega per quale ragione sarebbe non credibile la deposizione del testimone E. , e avrebbe maggior peso la documentazione prodotta dagli imputati; il giudice altresì non formula alcun giudizio sulla attendibilità della suddetta documentazione (della quale non è spiegata la natura) e non permette di comprendere se nella specie ricorra una divergenza di valori tra quanto dichiarato nell'atto di vendita e quanto pagato dalla G. e dal C. , così prestando il loro consenso partecipativo alla stipulazione di un atto quantomeno irregolare sul piano fiscale. Il giudice inoltre non spiega in quale modo le maggiori somme che sarebbero state versate dagli imputati alla società FABER 2000 s.r.l. Debbano essere imputate a titolo di prezzo e se tali somme stano state "incassate" dalla società venditrice. Dalla sentenza non si ritrare alcuna indicazione in ordine ai "vizi" dell'immobile, e la loro incidenza sul valore e sulla utilizzabilità dello stesso. Di qui deriva che, volendo seguire le valutazioni del Giudice di merito, manca qualsivoglia indicazione della congruità della somma di 100.000,00 Euro portato in assegno, (rilasciato dalla società FABER 2000 s.r.l.), da porsi in relazione al valore dei "vizi" dell'immobile, sì da integrare una pretesa "giusta"; tale mancanza di spiegazione (tale integrare quantomeno il vizio di carenza di motivazione), incide sul contenuto della decisione in relazione all'ulteriore circostanza che sarebbero stati effettuati dal L. dei lavori per la eliminazione dei vizi lamentati; circostanza quest'ultima che se appurata in atti avrebbe diretta incidenza sulla legittimità della entità della somma pretesa dagli imputati.
Il giudicante non spiega inoltre quale sia valenza, sul piano della prova dei fatti, della circostanza per la quale non sarebbe dimostrato che gli imputati abbiano richiesto la "monetizzazione" dell'assegno di 100.000,00 Euro ricevuto dalla FABER 2000.
Dalla esposizione dei fatti contenuta nella sentenza e nel ricorso e nelle memorie si ritrae la notizia che il titolo di credito è nella disponibilità degli imputati che hanno la possibilità di riscuoterlo anche coattivamente nei confronti della società, con la conseguenza che ottenuto il possesso del titolo di credito, la mancanza della richiesta di monetizzazione da parte del C. e della G. non spiegherebbe carattere dirimente in ordine alla prova o meno di una condotta estorsiva.
Là sentenza inoltre, dopo avere fatto richiamo a precedenti giurisprudenziali e sul carattere della stringente cogenza insita nel delitto di estorsione, non spiega quali potessero essere le soluzioni alternative perseguibili dall'amministratore della società per sfuggire e non accedere alle richieste della G. e del C. . Le carenze e le contraddizioni indicate attengono ad aspetti essenziali della vicenda, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata con rinvio, ex art. 622 cpp alla Corte d'Appello di Milano in sede civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in sede civile.
13-05-2013 22:44
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