Prescrizione penale e decadenza civile.
Cass. pen., Sez. V, ud. 26 febbraio 2013 - dep. 18 marzo 2013, n. 12587
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il termine ordinario di cinque anni, qualora il fatto sia considerato come reato, è sostituito da quello corrispondente previsto per l'illecito penale. Il richiamo operato alla disciplina penale è, invero, ampio e deve intendersi riferito anche alla interruzione, che va quindi computata. La norma di cui all'art. 2947 c.c. nel far coincidere le due prescrizioni, dà luogo ad una disciplina unitaria dei due istituti.
22-03-2013 10:32
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