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Sentenza

Possesso collettivo (4 persone) di 5 armi comuni da sparo, con matricola abrasa e una con colpo in canna, rinvenute nel corso di un intervento delle forze dell'ordine.
Possesso collettivo (4 persone) di 5 armi comuni da sparo, con matricola abrasa e una con colpo in canna, rinvenute nel corso di un intervento delle forze dell'ordine.
Cassazione penale  sez. I   
Data:
    23/09/2013 ( ud. 23/09/2013 , dep.04/11/2013 ) 
Numero:
    44473

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. CHIEFFI  Severo          -  Presidente   -                     
    Dott. CAIAZZO  Luigi Pietro    -  Consigliere  -                     
    Dott. ROMBOLA' Marcello        -  Consigliere  -                     
    Dott. CAVALLO  Aldo            -  Consigliere  -                     
    Dott. MAGI     Raffaello  -  rel. Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    Sul ricorso proposto da: 
                C.S. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  l'ordinanza  n.  251/2013  TRIB.  LIBERTA'  di  NAPOLI,  del 
    21/01/2013; 
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO; 
    lette/sentite  le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario,  che  ha 
    chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. Con ordinanza emessa in data 21.1.2013 il Tribunale di Napoli, decidendo quale giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., sull'istanza proposta - per quanto qui rileva - da C. S., confermava il provvedimento di custodia emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 7.1.2013.

    I fatti che hanno condotto all'arresto del C., nonchè di altri tre soggetti, riguardano il possesso collettivo (rubricato come detenzione e porto) di 5 armi comuni da sparo clandestine, rinvenute nel corso di un intervento delle forze dell'ordine nel quartiere di (OMISSIS) nelle prime ore del 5 gennaio 2013. In particolare il Tribunale ritiene sussistente il grave quadro indiziario, già oggetto di valutazione positiva compiuta dal GIP, in ragione di una serie di circostanze di fatto che possono così riassumersi. I carabinieri, allertati da una telefonata di tal P. S. (soggetto con tutta probabilità intimorito dalla vista delle persone armate nei pressi della sua abitazione) giungono nei pressi dell'isolato ove tale persona abita - nel (OMISSIS) delle case dei (OMISSIS) al viale della (OMISSIS) - e notano in una aiuola posta sul lato posteriore dell'isolato alcune persone, tra cui l'odierno ricorrente, che alla vista dei militari si davano a precipitosa fuga.

    La immediata verifica dei luoghi consentiva di rinvenire due pistole (una calibro 9 e una 357 magnum) poggiate sul terreno all'interno della aiuola nonchè, nei pressi, una buca con terreno da poco rimosso contenente altre tre pistole, tutte in ottimo stato d'uso ed alcune con il colpo già in canna.

    Peraltro, nel prosieguo delle operazioni, in un appartamento a poca distanza da detto luogo venivano rinvenuti altri effetti personali riferibili con certezza ad almeno uno dei quattro fermati, in una con dei guanti di lattice. Ad avviso del Tribunale le circostanze di fatto - documentate negli atti di sopralluogo e nel verbale di arresto - comportano l'attribuzione a tutti i fermati della disponibilità delle cinque pistole, dato il complessivo contegno tenuto alla vista delle forze dell'ordine e la evidente correlazione logica tra tale comportamento e la presenza sul posto delle pistole.

    La particolare gravità del fatto - possesso collettivo di più armi con matricola abrasa e pronte all'uso - giustifica inoltre la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione e rende adeguata la più grave misura carceraria.

    2. Ha proposto ricorso per cassazione - con sottoscrizione personale - C.S., articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria.

    Ad avviso del ricorrente difetterebbe il presupposto della gravità indiziaria e la motivazione offerta sul punto dal Tribunale sarebbe affetta da evidenti vizi logici. Ciò perchè gli operanti non avrebbero constatato il reale possesso delle armi in capo ai fermati nè avrebbero notato alcuno dei giovani presenti dell'aiuola nell'atto di disfarsi di una delle armi. Il collegamento tra la presenza sul posto dei quattro e il successivo rinvenimento delle pistole viene pertanto definito illogico e comunque non rispondente ai canoni interpretativi dell'art. 273 c.p.p..
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, oltre che per manifesta infondatezza dei medesimi.

    A fronte di un esaustivo e coerente iter motivazionale, contenuto nel provvedimento impugnato, il ricorrente ipotizza carenze argomentative che, in realtà, tendono ad ottenere una rivalutazione dei profili di merito, operazione non consentita nella presente sede di legittimità.

    Il Tribunale, in particolare, ha fatto corretta applicazione della previsione di legge di cui all'art. 273 c.p.p., in tema di gravi indizi di colpevolezza - essendo detta locuzione normativa pacificamente interpretata come giudizio prognostico che, sulla base degli elementi raccolti, consenta la previsione con elevata probabilità dell'esito del processo in termini di condanna - ed ha applicato un ragionevole criterio logico in punto di ricostruzione delle emergenze fattuali.

    La condotta tenuta dai soggetti tratti in arresto - di repentino allontanamento alla vista delle forze dell'ordine - unita al rinvenimento delle armi, pronte all'uso, nel luogo ove i quattro indagati sostavano (peraltro in orario assai insolito) rappresenta un solido argomento per sostenere la riferibilità delle armi agli stessi, nè può sostenersi validamente l'ipotesi ventilata dal ricorrente (per cui solo la constatazione del contatto fisico tra l'arma e la persona potrebbe portare al raggiungimento della gravità indiziaria).

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00.
    PQM
    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

    Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

    Così deciso in Roma, il 23 settembre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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