Percorre l'autostrada in auto trasportando stupefacente. Getta il pacco di droga dal finestrino poi rinvenuto dalla pg. Ricorso inammissibile motivo generico e valutazioni in fatto.
Cassazione penale sez. VI Data:18/07/2013 ( ud. 18/07/2013 , dep.30/07/2013 )
Numero: 33156
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio - Presidente -
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere -
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluig - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.S. n. (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 474/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI MILANO
del 3/4/2013;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fetta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Tribunale del Riesame di Milano con ordinanza del 3/4/2013 ha confermato l'ordinanza del gip presso il medesimo Tribunale che il 3 marzo 2013 disponeva la custodia in carcere a carico di A. S. per una contestazione di traffico di 815 g di cocaina. Al ricorrente era contestato, nell'ambito di una più ampia attività di traffico di droga, l'avere svolto attività di corriere del citato quantitativo.
Gli elementi a carico del ricorrente consistevano essenzialmente nelle indagini svolte mediante intercettazioni telefoniche ed attività sul territorio che consentivano di individuarlo il (OMISSIS) mentre percorreva l'autostrada (OMISSIS) con una autovettura effettuando il trasporto dello stupefacente che, però, non veniva rinvenuto dalla pg che lo sottoponeva a controllo perchè riusciva a gettare il pacco dal finestrino. La droga veniva, però, rinvenuta successivamente.
Il Tribunale valutava ampiamente il materiale indiziario, soprattutto le conversazioni ritenute significative del ruolo svolto dall' A. insieme alla moglie G.A., confermandone la portata indiziaria e confermava altresì le valutazioni in tema di esigenze cautelari rilevando come il ricorrente avesse intrattenuto per un lungo arco di tempo i rapporti con i trafficanti così dimostrando l'inserimento nel contesto criminale; infine, il Tribunale affermava la palese inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere non potendo alcuna altra misura impedire seriamente i contatti con il trafficanti di droga.
Avverso tale ordinanza A.S. propone ricorso con atto a firma del proprio difensore deducendo con unico motivo l'erronea applicazione degli artt. 273 e 274 cod. pen. nonchè la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che il Tribunale del Riesame si sarebbe limitato a riportare apoditticamente conversazioni intercettate, peraltro non riferite direttamente al ricorrente, senza offrirne una chiave di lettura nonostante il contenuto non fosse affatto chiaro. Rileva la unicità del contatto registrato tra A. e R., dell'essere il mancato arresto immediato del ricorrente dopo il rinvenimento dello stupefacente chiaro indice del non essere stato subito ritenuto il materiale indiziario grave.
Afferma poi la insussistenza delle esigenze cautelari indicando l'unicità dell'episodio criminoso ed il tempo decorso da tale fatto e l'incensuratezza, peraltro nell'ambito di una indagine durata due anni, quali ragioni per dimostrare l'estraneità ad ambienti criminali e la assenza di pericolosità attuale.
Il ricorso è inammissibile.
Difatti il motivo proposto innanzitutto chiede una nuova valutazione degli elementi di fatto, indicando il possibile significato alternativo degli elementi utilizzati dal Tribunale - attività che esulta da quella del giudice di legittimità - e poi lamenta difetti di motivazione senza indicare quali siano i profili della condotta non valutati nè in cosa consisterebbero gli errori logici - così risultando un motivo generico.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va equamente determinata nella misura di cui in dispositivo.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013
21-08-2013 17:13
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