Per procedere al collocamento in una comunità per minorenni è sufficiente il riconoscimento fotografico.-
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 ottobre – 28 novembre 2013, n. 47208
Presidente Esposito – Relatore Fiandanese
Svolgimento del processo
Il Tribunale per i minorenni di Napoli, con ordinanza in data 29 gennaio 2013, decidendo sull'istanza di riesame dell'ordinanza del G.I.P. presso lo stesso Tribunale del 14 dicembre 2012, di applicazione della misura del collocamento in comunità di G.B. , indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, c.p., annullava l'ordinanza stessa, ritenendo insussistente la gravità del quadro indiziario. Il Tribunale esprimeva dubbi sulla genuinità del riconoscimento, prima fotografico e poi di persona, eseguito dalla vittima della rapina, potendo essere dipeso da una suggestione o da una somiglianza, sulla base, inoltre, di una descrizione dei rapinatori che suscitava perplessità, poiché costoro indossavano caschi da motociclista.
Il Tribunale rilevava ancora che in sede di perquisizioni domiciliari nulla era stato rinvenuto a casa del G. che potesse collegarlo alla rapina, mentre a casa del presunto complice erano stati effettivamente trovati i caschi da motociclista, una pistola giocattolo e la moto utilizzata per recarsi sul luogo del fatto, ma tali indizi non coinvolgono il G. .
Infine, il Tribunale affermava che l'alibi offerto dal G. non era stato smentito dagli accertamenti disposti dal pubblico ministero, anche se il soggetto che avrebbe dovuto testimoniare a conferma dell'alibi non si era presentato innanzi alla PS.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, il quale osserva che già il solo riconoscimento fotografico in tema di misure cautelari costituisce elemento di rilevante valore indiziario, ma, per di più, nel caso di specie, è stato seguito da un riconoscimento personale positivo. La circostanza, poi, che la vittima del reato in sede di denuncia avesse indicato un'età maggiore dei rapinatori rispetto a quella dei soggetti poi riconosciuti, sarebbe comprensibile per la difficoltà di indicare con precisione l'età, ove si consideri che, comunque, erano stati descritti soggetti giovani.
Per quanto concerne l'alibi, il P.M. ricorrente osserva che la persona che avrebbe dovuto confermare che l'indagato lavorava con il padre il giorno del fatto, dapprima non si presentava a rendere dichiarazioni davanti al P.M. e successivamente, in data 12 febbraio 2013, riferiva a verbale di avere incontrato il minore in compagnia del padre 11 ore prima della contestata rapina e di non averlo più rivisto.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso sono fondati e devono essere accolti ai sensi della presente motivazione.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha precisato che in tema di misure cautelari personali, poiché i gravi indizi di colpevolezza sono quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilità di colpevolezza, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, Acanfora, Rv. 227511).
Nel caso di specie, inoltre, vi era stata anche una individuazione di persona delegata dal P.M. e, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, integra gli estremi del grave indizio di colpevolezza, pur non essendo una prova formale, l'individuazione di persona eseguita dinanzi all'autorità di polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 47545 del 02/12/2008, Morfei e altro, Rv. 242216). Dalla ordinanza del G.I.P. di applicazione della misura cautelare risulta che il Senneca riconosceva "con assoluta certezza" il G. , "individuandolo per colui che aveva colpito con schiaffi e con una testata il P. ".
A tali dati giuridici e di fatto il Tribunale oppone "perplessità" che appaiono generiche a fronte della motivate e concrete argomentazioni del G.I.P., senza considerare, inoltre, la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo esame che faccia applicazione dei sopra indicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per i minorenni di Napoli per nuovo esame.
02-12-2013 14:45
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