Per la Corte Costituzionale il lavoro per pubblica utilità può essere svolto anche fuori dalla provincia di residenza.
Il giudice di pace può ammettere il condannato che lo richieda a svolgere lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima l'art. 14 della legge n. 468 del 1999 nella parte che esclude questa possibilità.
Secondo la Consulta è "palesemente irragionevole il vincolo territoriale imposto al giudice" dalla norma censurata, che può pregiudicare le esigenze, costituzionalmente tutelate, "di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato" alla pena del lavoro di pubblica utilità. Un'altra ragione per cui si deve superare "l'automatismo dell'ancoraggio al territorio della provincia di residenza" sta nel fatto, secondo la Corte, che "la previsione di un vincolo territoriale, privo di un'adeguata giustificazione, può compromettere le finalità" rieducative della pena, che vanno perseguite "sulla base di criteri individualizzanti e non su rigidi automatismi".
05-07-2013 22:18
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