Per la Cassazione non sono rifiuti: "le materie fecali se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura.
Cassazione penale sez. III
Data:
07/03/2013 ( ud. 07/03/2013 , dep.11/04/2013 )
Numero:
16474
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente -
Dott. LOMBARDI Alfredo Mari - rel. Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.L., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 28/05/2012 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha affermato la colpevolezza di I.L. in ordine al reato di cui al D.Lgs n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), a lei ascritto per avere effettuato lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, costituiti da frasche e residui di potatura, mediante combustione in assenza della prescritta autorizzazione. Il giudice di merito ha ritenuto integrato il reato di cui all'imputazione trattandosi di frasche e ramaglie provenienti da un vivaio di piante e destinate ad essere utilizzate come composto nello stesso vivaio. Il Tribunale ha, invece, assolto l'imputata, perchè il fatto non sussiste, dall'ulteriore reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
2.1 Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 185.
Ai sensi del predetto D.Lgs., art. 185, come modificato dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 13, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti, tra gli altri, la paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'agricoltura, nella selvicoltura etc..
L'utilizzazione di detto materiale secondo la consueta pratica agricola, pertanto, non poteva farsi rientrare in un'ipotesi di gestione di rifiuti.
2.2 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il giudice di merito ha affermato la colpevolezza dell'imputata benchè fosse stato accertato, secondo quanto emerso dalle risultanze istruttorie, che il materiale era stato affidato al padre dell'imputata, I.B., in base ad un contratto di appalto, che era stato registrato, e, peraltro, I.B. si era assunta la esclusiva responsabilità del fatto.
2.3 Mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, quantificata in misura superiore a quella inflitta con il decreto penale, benchè l'imputata fosse stata assolta dal concorrente reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), come sostituito dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 13, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, tra gli altri: "le materie fecali se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana".
Orbene, l'attività posta in essere dall'imputata rientra nella normale pratica agricola, cui consegue l'esclusione, ai sensi della disposizione citata, dei materiali di cui si tratta dal novero dei rifiuti.
Nè emerge dalla sentenza che la combustione degli stralci e residui di potatura abbia determinato, nel caso in esame, un danno per l'ambiente o messo in pericolo la salute umana.
Si palesa irrilevante infine che il materiale provenisse da un impianto floro - vivaistico, trattandosi nella sostanza di un'azienda agricola.
E' opportuno precisare in punto di diritto che la citata novella legislativa ha apportato modifiche alla precedente formulazione dell'art. 185, che si riferiva genericamente a "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas" (comma 2), facendoli rientrare nella nozione di sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, lett. p), comma 1.
Essendo venuta meno tale condizione, la nuova disciplina si palesa più favorevole e trova, perciò, applicazione al sensi dell'art. 2 c.p., comma 4.
PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2013
31-08-2013 21:51
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