Nozione di abnormità. L'autorità giudiziaria restituisce al Pubblico Ministero gli atti che quest'ultimo aveva trasmesso per la liquidazione del consulente tecnico. Atto abnorme.
Cass. pen., Sez. IV, ud. 30 novembre 2012 - dep. 18 gennaio 2013, n. 2819
Il provvedimento abnorme è quello che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo espressione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. L'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale, quanto quello funzionale, allorché l'atto in questione, pur ponendosi al di fuori del sistema normativo, comporti la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Ciò detto, è abnorme e, quindi, ricorribile in sede di legittimità, il provvedimento con cui la competente Autorità giudiziaria restituisca al Pubblico Ministero gli atti che quest'ultimo le aveva trasmesso per la liquidazione del consulente tecnico, atteso che, così operando, si determina una stasi del procedimento.
26-01-2013 09:25
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