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Sentenza

Litigio per un radio mobiletto: gli gesticola a pochi centimetri dalla faccia e gli dice: «basta, mo m’hai rutti li cuiuni». Per la Cassazione non c'è reato.
Litigio per un radio mobiletto: gli gesticola a pochi centimetri dalla faccia e gli dice: «basta, mo m’hai rutti li cuiuni». Per la Cassazione non c'è reato.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 19223/13; depositata il 3 maggio)

 

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 dicembre 2012 – 3 maggio 2013, n. 19223
Presidente Ferrua – Relatore Guardiano

Ritenuto in fatto

Con sentenza pronunciata il 24.11.2011 il tribunale di Lecce in composizione monocratica in qualità di giudice di appello, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Casarano, in data 23.11.2010, aveva condannato F.W. , imputato dei reati di cui agli artt. 81, cpv., 594, co. 1 e 4, 612, c.p., "per aver offeso, alla presenza di più persone, l'onore ed il decoro di S.C. , nonché minacciato allo stesso un danno ingiusto, proferendo nei suoi confronti le seguenti espressioni: "basta, mo m'hai rutti li cuiuni, gesticolando contestualmente con fare minaccioso ad un centimetro circa dalla sua faccia", alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa costituita parte civile, assolveva il F. dai reati ascrittigli con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso, con atti formalmente distinti ma sostanzialmente sovrapponibili, avendo il medesimo contenuto, sia la costituita parte civile, ai soli effetti civili, sia il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, prospettando un unico articolato motivo di ricorso, con cui eccepivano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 594, 612 e 599, c.p.; violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 111, Cost., 125, co. 3, 546, co. 1, lett. e), e 3, 192, co. 1, c.p.p.; la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento delle risultanze processuali. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, il giudice di secondo grado sarebbe venuto meno all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello quando procede alla riforma totale della sentenza di primo grado, ritenendo priva di valore offensivo l'espressione pacificamente proferita dall'imputato nei confronti della parte civile "basta, basta mo m'hai rutti li cuiuni", che il tribunale, tenuto conto del contesto in cui era stata utilizzata (una discussione sorta tra il F. e lo S. in ordine alla reiterata richiesta di quest'ultimo di avere notizie relativamente al mancato rinvenimento di un mobiletto in legno, con radio incorporata, in alcuni locali dove erano stati depositati beni mobili appartenenti a F.T.  , sorella incapace dell'imputato, la cui tutrice era T.R. moglie della costituita parte civile, locali di cui era in corso lo sgombero su richiesta dello stesso F.  ), anche a fronte del complessivo comportamento dello S.  , ritenuto dallo stesso tribunale gratuitamente petulante, qualificava, da un lato equivalente all'espressione "non infastidirmi", quindi, come si diceva, inidonea, oggettivamente e soggettivamente, ad offendere l'onore ed il decoro della persona offesa, dall'altro scriminata in presenza della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, c.p.. I ricorrenti, invece, evidenziano che, sulla base delle risultanze processuali, consistenti nell'escussione dibattimentale della persona offesa e di numerosi testi, non risponde al vero che il comportamento dello S. sia stato petulante, essendosi egli limitato a chiedere solo due volte e con modi garbati, notizie sul mobile innanzi indicato; che l'espressione utilizzata, come affermato dalla Corte di Cassazione in casi analoghi, ha un incontestabile significato offensivo; che non ricorrono gli estremi della provocazione non potendosi considerare fatto ingiusto altrui la richiesta di notizie sulla sorte del mobiletto-radio. In relazione poi al reato di minaccia che il tribunale non riteneva configurabile in quanto la natura assolutamente generica ed indeterminata dei gesti attribuiti al F. nel capo d'imputazione non consente di valutarne l'effettiva portata intimidatrice, che non si può ricavare indirettamente dall'espressione utilizzata, di cui è stato chiarito il carattere non offensivo, i ricorrenti osservano che, viceversa, essi (consistenti con i gesti delle due mani ovvero col gesto di entrambe le mani che accompagnava le parole ingiuriose), tenuto conto della natura di reato di pericolo del delitto di minaccia, ad integrare il quale è sufficiente qualsiasi comportamento idoneo ad incutere timore ed a diminuire l'altrui libertà morale, appaiono tali da integrare la suddetta ipotesi criminosa.

Considerato in diritto

I ricorsi appaiono infondati e, pertanto, non possono essere accolti, difettando, nel caso in esame, la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato escluse, con motivazione approfondita ed immune da vizi, dal giudice di appello.
Ed invero, premesso che in tema di delitti contro l'onore, il giudice di legittimità può e deve apprezzare se il decidente di merito abbia assunto la corretta determinazione con riferimento al valore sociale delle espressioni utilizzate (cfr. Cass., sez. 5, 26/06/2012, n. 30719, G.A.), deve rilevarsi che correttamente il tribunale ha ritenuto l'espressione "basta, basta mo m'hai rutti li cuiuni", rivolta dall'imputato alla parte civile nelle particolari circostanze di fatto in precedenza indicate, come priva di reale contenuto offensivo, equivalendo essa, in sostanza, ad una manifestazione della volontà del F.  , non di offendere l'onore o il decoro dello S.  , ma di non essere più oggetto delle sue reiterate richieste sul mancato rinvenimento del mobiletto in legno di cui si è fatta menzione.
L'indubbia volgarità dei termini utilizzati dal F.  , in altri termini, non determina automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 594, c.p., proprio perché la frase incriminata non si è tradotta in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali dello S.  , ma ha rappresentato una reazione, sicuramente scomposta e non giustificabile sul piano della ordinaria educazione, alle richieste della parte civile, evidentemente vissute dall'imputato come assillanti. Tale approdo interpretativo appare assolutamente conforme alla elaborazione della giurisprudenza di legittimità al riguardo, secondo la quale, in tema di tutela penale dell'onore, la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa (o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità) deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata (cfr., Cass., sez. 5, 21/06/2012, n. 39979, J.G.P.A., nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, 30.6.2011, n. 32907, D. e altro, rv. 250941; Cass., sez. 5, 16.6.2011, n. 38297, D.S.F.; Cass., Sez. 5, 2.7.2010, n. 30956, C, rv. 24797.), per cui può ben dirsi, conclusivamente, che i criteri cui fare riferimento ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 594, c.p., sono da individuare sia nel contenuto della frase pronunziata e nel significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalle intenzioni inespresse dell'offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell'offeso (cfr. Cass., sez. 1, 06/12/2006, n. 7157, M.L.), sia nelle concrete circostanze in cui la frase viene pronunziata.
Del resto, come rilevato dalla Suprema Corte in un arresto, in tema di diffamazione, condiviso da questo Collegio, l'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini.
In questa prospettiva, appare opportuno ribadirlo, l'unico limite che non va superato, anche in materia di ingiuria, è ravvisabile nell'esigenza di evitare l'utilizzo di espressioni e argomenti che trascendano in attacchi diretti a colpire l'onore o il decoro altrui (cfr. Cass., sez. 5, 05/06/2007, n. 34432), evento non verificatosi nel caso in esame.
Condivisibile è anche la valutazione espressa dal tribunale in ordine alla impossibilità di valutare la effettiva dimensione intimidatoria dei gesti delle mani, con cui, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, l'imputato accompagnava le frasi in precedenza riportate, in considerazione della "natura assolutamente generica ed indeterminata dei gesti attribuiti al F.  ", che risalta in maniera ancor più evidente dopo avere escluso il carattere offensivo delle frasi in questione. Nel reato di minaccia, infatti, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr. Cass., sez. 5, 23/01/2012, n. 11621, G.A.).
Ne consegue che la fattispecie di cui all'art. 612 c.p. è integrata solo quando sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo (cfr. Cass., sez. 5, 26/11/1984, Montedoro), che richiede, nel caso in cui la minaccia si concretizzi in un gesto, l'esecuzione di uno o più gesti esplicito, chiari ed inequivocabilmente utilizzati per ingenerare timore in chi risulta esserne il destinatario.
Sulla base delle svolte considerazioni, in cui risultano assorbiti gli altri motivi di impugnazione (ed a prescindere dalla correttezza della formula assolutoria utilizzata, apparendo più consona alla motivazione seguita dal giudice di appello, quella per insussistenza del fatto), i ricorsi proposti dal pubblico ministero e dallo S. vanno, dunque, rigettati, con condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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