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Sentenza

La determinazione della provvisionale è riservata insindacabilmente al giudice di merito che non ha obbligo di espressa motivazione se danno prevedibile. 60mila euro di risarcimento.
La determinazione della provvisionale è riservata insindacabilmente al giudice di merito che non ha obbligo di espressa motivazione se danno prevedibile. 60mila euro di risarcimento.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 marzo – 27 maggio 2013, n. 22647
Presidente Foti – Relatore Massafra

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione H.C.V. avverso la sentenza emessa in data 29.4.2011 dal Tribunale di Genova che, in riforma di quella assolutoria del Giudice di Pace di Genova in data 3.5.2010, dichiarava, ai soli effetti civili, H.C.V. responsabile del reato di lesioni colpose aggravate, condannandolo, assieme alla responsabile civile Alleanza Toro Assicurazioni, al risarcimento del danno cagionato alla parte civile con assegnazione di una provvisionale di Euro 60.000,00. Secondo l'imputazione, l'odierno ricorrente, percorrendo la (omissis) alla guida dell'autocarro Nissan Trade tg. (…) cagionava a B.D. lesioni personali gravissime, dalle quali derivava una malattia refertata con "prognosi riservata" presso l'Ospedale (omissis) , con la sua condotta colposa consistente in negligenza, imprudenza, imperizia e specificatamente concretizzatasi nel seguente comportamento:
transitava nella corsia di destra sorpassando il motociclo tg. (…) che marciava nella corsia di sinistra. A causa della forte velocità tenuta e del mancato rispetto della distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano, frenava bruscamente per evitare il tamponamento delle auto incolonnate che si trovavano davanti, per tale ragione sbandava e perdeva il controllo del veicolo che, ribaltandosi, invadeva la corsia di sinistra andando ad urtare il motociclo condotto dal B. che riportava ferite gravissime (fatto del (omissis)).
Il giudice di prime cure aveva ritenuto non sufficientemente provata la responsabilità dell'imputato sul presupposto che non era stato possibile ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente. Il Giudice dell'appello, invece, rilevava che la ricostruzione della dinamica dell'incidente derivava in modo univoco da plurimi elementi convergenti: mentre la moto della parte civile percorreva la corsia di sorpasso, il furgone condotto dall'imputato, proveniente dalla corsia di destra, marciando ad una velocità eccessiva rispetto alle concrete condizioni del traffico, costretto ad una brusca frenata a seguito del rallentamento del veicolo che lo precedeva, si ribaltava andando ad invadere la corsia di marcia percorsa dalla moto del B. con cui collideva. Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, assumendo che le motivazioni addotte a sostegno della gravata decisione appaiono manifestamente contraddette dalle risultanze istruttorie acquisite, tra cui l'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente.
Si duole, inoltre, dei medesimi vizi suddetti con riferimento all'ammontare della provvisionale, attesa la mancanza di motivazione al riguardo. È stata depositata una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente.

Considerato in diritto

Il ricorso è destituito di fondamento e va respinto.
Invero il Giudice del gravame ha più che esaustivamente adempiuto al maggior onere motivatorio su lui gravante in sede di riforma, benché ai soli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado.
La sentenza impugnata ha correttamente e meticolosamente analizzato tutto il materiale probatorio acquisito (dichiarazioni spontanee dell'imputato, deposizione del teste oculare D. , soggetto estraneo alle parti, valutazioni del perito nominato in primo grado, deposizioni della parte civile e della teste M. , terza trasportata sulla moto condotta dal B. ) valutandolo sotto ogni profilo, rilevando ogni manchevolezza ed incongruenza logica della sentenza di primo grado e valorizzando le dichiarazioni dello stesso imputato, che, unitamente alle dichiarazioni degli altri testi e, segnatamente di D. , e alle emergenze peritali, è giunto, all'esito di una motivazione ampia e del tutto esaustiva, alla ricostruzione della dinamica del sinistro secondo cui la collisione si verificò proprio perché il conducente del furgone, odierno ricorrente, non mantenendo una sufficiente distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e marciando ad una velocità eccessiva rispetto alle concrete condizioni di traffico, a seguito del rallentamento del veicolo che lo precedeva, era stato costretto ad una brusca frenata che aveva fatto sbandare il furgone catapultandolo nella parallela corsia percorsa dal motociclista che nulla aveva potuto per evitare l'impatto. Ne rimaneva integrata la violazione da parte dell'imputato sia dell'art. 141 del codice della strada (obbligo di regolare la velocità in relazione alle caratteristiche del traffico, onde evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione) sia dell'art. 149 comma 1 C.d.S. (obbligo di mantenere dal veicolo che precede una distanza di sicurezza tale da garantire in ogni caso l'arresto tempestivo e da evitare collisioni con i veicoli che precedono) e la sua conseguente responsabilità nella produzione del sinistro e dei connessi danni riportati dalla parte civile.
Quanto alla disposta provvisionale, il Giudice a quo ha sufficientemente motivato in ordine all'ammontare liquidato sulla scorta dell'entità delle lesioni (ferite gravissime inizialmente refertate con "prognosi riservata") riportate in conseguenza del sinistro. Del resto, si rammenta che In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile, come, appunto, nel caso di specie (Cass. pen. Sez. VI, n. 49877 del 11.11.2009, Rv. 245701).
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili relative a questo giudizio che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio dalle parti civili, spese che determina in Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Avv. Antonino Sugamele

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