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Sentenza

L'istanza di riesame presentata via fax. Il cancelliere attesta l'invio e le indicazioni sul fax
L'istanza di riesame presentata via fax. Il cancelliere attesta l'invio e le indicazioni sul fax " ok message confirmation" sono sufficienti a documentare l'invio.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 marzo – 19 aprile 2013, n. 18203
Presidente Bianchi – Relatore Montagni

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 27.11.2012, ha confermato l'ordinanza resa dal G.i.p. presso il Tribunale di Bari il 20.10.2012, con la quale è stata applicata nei confronti di S.N. la misura cautelare carceraria, in riferimento all'imputazione provvisoria di cui al capo n. 41, ove si contesta al S. di aver partecipato, con compiti esecutivi, all'acquisto di una partita di circa cinque chilogrammi di eroina. Il Collegio ha evidenziato che il G.i.p. di Bari aveva emesso la misura custodiate ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dopo che il G.i.p. di Napoli aveva emesso una prima ordinanza cautelare e contestualmente dichiarato la propria incompetenza per territorio.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione processuale dedotta dalla difesa con il primo motivo, considerando non rilevante, ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., l'intervenuto invio, a mezzo fax, di copia dell'istanza di riesame di che trattasi, da parte della Cancelleria del Tribunale di Padova, ove l'impugnazione era stata presentata ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen.; ciò in quanto, secondo il Collegio, l'impiego del telefax è consentito solo eccezionalmente, ai sensi dell'art. 148 comma 2, cod. proc. pen.. Il Tribunale ha osservato, inoltre, che il fax non risultava neppure pervenuto presso il Tribunale del riesame, nonostante il difensore ne avesse documentato la regolare trasmissione da parte della Cancelleria del Tribunale di Padova.
È stata rigettata anche l'eccezione di cui al secondo motivo, giacché il Tribunale ha ritenuto che il pubblico ministero avesse legittimamente esercitato la domanda cautelare, facendo proprie le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli.
Il Tribunale ha considerato, soffermandosi sul terzo motivo, che del pari legittimamente il G.i.p. di Bari aveva motivato il provvedimento custodiale, facendo riferimento alle argomentazioni svolte dal giudice dichiaratosi incompetente per territorio.
In riferimento alla eccezione relativa alla incompetenza per territorio, il Tribunale di Bari ha osservato: che, in materia di procedimenti per delitti indicati nell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente non viene meno nel caso in cui non sia ravvisata la sussistenza, con l'applicazione della misura cautelare, del reato associativo o della circostanza aggravante specifica, atteso che il procedimento prosegue in relazione alla originaria imputazione; ed ha evidenziato che correttamente il G.i.p. di Bari aveva valorizzato il fatto che il gruppo associativo di che trattasi, con il quale S. aveva cooperato, rendendosi disponibile a trasportare la droga dal (…) alla (…), avesse costituito la propria base operativa in agro di (…).
In relazione ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale ha considerato che S. aveva offerto la propria disponibilità ai correi per trasferire la partita di droga dal (…) alla (…), anche se detta collaborazione non era stata poi in concreto necessaria, atteso che le parti avevano concordato che la droga venisse prelevata da tale L. .
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.N. , a mezzo del difensore.
Con il primo motivo l'esponente denuncia l'inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen..
La parte osserva che il Tribunale del riesame ha errato nel disattendere l'eccezione dedotta dalla difesa. Osserva che il Tribunale sembra aver fatto riferimento ai principi che governano l'utilizzo del telefax tra parte privata e cancelleria, laddove nel caso di specie si tratta dei rapporti intercorsi tra la cancelleria del Tribunale di Padova, ove l'istanza di riesame era stata depositata, e la Cancelleria del Tribunale della libertà di Bari.
Con il secondo motivo l'esponente reitera la doglianza afferente alla inammissibilità della domanda cautelare, soffermandosi sul contenuto dell'atto di impulso redatto dal pubblico ministero competente.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale, osservando che il G.i.p. di Bari ha omesso di dare conto del vaglio critico del compendio indiziario.
Con l'ultimo motivo, l'esponente denuncia la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, osservando che il Tribunale ha omesso di esaminare le censure che erano state dedotte dalla difesa, in riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di S..

Cosiderato in diritto

3. Il ricorso in esame muove alle considerazioni di seguito esposte.
3.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.
Giova rilevare che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che le parti private ed i difensori possono presentare l'atto di impugnazione avverso ordinanze che dispongono misure cautelari anche mediante il deposito dell'atto nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen (Cass. Sez. U, sentenza n. 11 del 18.06.1991, dep. 27.07.1991, Rv. 187922; conforme Cass, Sez. 2, Sentenza n. 40202 del 22.11.2006, dep. 06.12.2006, Rv. 235807).
Deve pure osservarsi che l'art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., prevede che la comunicazioni tra gli uffici, qualora l'atto impugnato contenga disposizioni concernenti la libertà personale, sia "eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 del codice"; e che la trasmissione dell'atto risulta validamente effettuata, se il cancelliere attesta di avere trasmesso il testo originale, secondo quanto stabilito dal comma 4, dell'art. 64, disp. att., ora citato.
Al riguardo, deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha avuto modo di precisare che le indicazioni dell'apparecchiatura, segnalate nel provvedimento impugnato, "OK message confirmation", valgono a documentare l'avvenuta comunicazione dell'atto (Cass. Sez. 5, sentenza n. 2798 del 5.06.1996, dep. 24.06.1996, Rv. 205518).
3.2 Orbene, sinteticamente delineata nei superiori termini la cornice normativa che regola, secondo diritto vivente, le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione avverso ordinanze che dispongono misure cautelari personali, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, risultano osservate tutte le formalità di trasmissione dell'atto di impugnazione, previste dalle richiamate disposizioni di legge, per il caso di comunicazioni "di atti del giudice ad altro giudice", secondo la dizione dell'art. 64, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. Ed invero, dall'esame degli atti versati in fascicolo, al quale questa Suprema Corte procede direttamente a fronte di eccezione di natura processuale, risultano la seguenti evenienze: il Tribunale di Padova, ufficio che ricevette l'atto di impugnazione del S. , ha provveduto a comunicare al Tribunale di Bari - territorialmente competente - la richiesta di riesame a mezzo telefax; il funzionario di cancelleria del Tribunale di Padova ha effettuato la dovuta attestazione, relativa all'intervenuta trasmissione, a mezzo fax, dell'originale dell'atto; ed è stata acquisita la documentazione relativa alla regolarità della trasmissione, secondo le indicazioni segnalate dall'apparecchiatura in dotazione presso la cancelleria del Tribunale di Padova.
3.3 Deve allora osservarsi che la data in cui è pervenuta, via telefax, la richiesta di riesame presso il competente Tribunale di Bari - stante il legittimo impiego dei richiamati mezzi tecnici, rispetto alla trasmissione di atti in materia di libertà personale e vista la positiva funzionalità della trasmissione - costituisce il "dies a quo" rispetto alla decorrenza dei termini di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen..
Non sfugge che questa Suprema Corte ha ripetuta mente affermato che in caso di presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria di un tribunale diverso da quello competente, i termini per la trasmissione degli atti a cura dell'autorità giudiziaria procedente e per la decisione, da parte del tribunale del riesame, decorrono comunque dal giorno in cui la richiesta "perviene" alla cancelleria del tribunale competente (Cass. Sez., U, sentenza n. 10 del 22.03.2000, dep. 2.05.2000, Rv. 215827; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30526 del 08/07/2011, dep. 01/08/2011, Rv. 250911).
Deve, peraltro, rilevarsi che, nel caso di specie, risulta accertato che l'atto impugnatorio pervenne al Tribunale di Bari in data 31.10.2012, con le riferite modalità di trasmissione, adottate in concreto dalla cancelleria del Tribunale di Padova. Pertanto, proprio in applicazione del principio di diritto da ultimo richiamato, deve conclusivamente osservarsi che, per la decorrenza dei termini dettati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., rispetto alla fattispecie per cui è giudizio, non può che aversi riguardo alla data del 31.10.2012, in cui la richiesta di riesame risulta effettivamente pervenuta al competente Tribunale di Bari. Poiché il predetto Tribunale ha richiesto gli atti al pubblico ministero procedente solo in data 13.11.2012, quando il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. era già inutilmente spirato, si impone la perdita di efficacia della misura coercitiva adottata dal G.i.p. di Bari in data 20.10.2012, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., con immediata liberazione di S.N. , se non ristretto per altra causa. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a causa della evidenziata violazione di legge, stabilita a pena di nullità, che il Tribunale di Bari ha omesso di rilevare, nel censire il primo motivo dell'istanza di riesame. Resta assorbito ogni ulteriori motivo di doglianza.
La Cancelleria viene demandata per le immediate comunicazioni ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dispone la perdita di efficacia dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Bari in data 20.10.2012. Dispone l'immediata liberazione di S.N. , se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per l'esecuzione si sensi dell'art. 626 cod. proc. pen..
Avv. Antonino Sugamele

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