L’impugnazione della parte civile contro la sentenza assolutoria è ammissibile anche quando non contenga espressi riferimenti alle statuizioni concernenti gli effetti civili
Cass., Sez. un., 20 dicembre 2012 (dep. 8 febbraio 2013), n. 6509, Pres. Lupo, Rel. Davigo, ric. P.c. Buccino in proc. Colucci
Le Sezioni unite hanno accreditato l'orientamento meno rigoroso. La legittimazione all'appello contro la sentenza assolutoria, per il conseguimento della tutela risarcitoria nella sede penale inizialmente prescelta, implica, pur sempre, che il giudice possa essere chiamato ad una valutazione - sia pure incidentale e per i soli effetti civili - circa il tema della responsabilità dell'imputato. È la norma, per altro, a delimitare sul piano civile gli effetti dell'impugnazione, di talché non vi sarebbe bisogno della specificazione pretesa dall'orientamento opposto. Il quale, anzi, finisce col prospettare un contenuto necessario dell'atto di impugnazione, oltre il disposto dell'art. 581 c.p.p., ed oltre la previsione sanzionatoria dell'art. 591 c.p.p.
Dunque le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l'atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l'indicazione che l'atto stesso è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall'art. 576 c.p.p.».
12-02-2013 22:23
Richiedi una Consulenza