L'avvocato non può trasformare una intervista ad un giornale in reclame occulta.
«in tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, poiché l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dall'art. 2 del dl 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, non preclude all'organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza”, in linea dunque con quanto stabilito dal codice deontologico forense, tanto più che la pubblicità informativa dovrebbe essere “funzionale all'oggetto, veritiera e corretta”, e non dovrebbe violare il segreto professionale, né essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
04-05-2013 15:53
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