L’affidamento in prova per fini terapeutici presuppone la tossicodipendenza del condannato.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
IL TRIBUNALE
Il giorno 21-08-2013 in TORINO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone
dei componenti:
Dott. VIGNERA GIUSEPPE
Presidente rel. " VELLUDO PAOLA
Giudice " BASSINI MARGHERITA
Esperto
" ISAIA TIZIANA
Esperto
con la partecipazione del Dott. FASSIO FRANCESCO LUIGI, Sost. Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di TORINO, per deliberare sulla domanda di
affidamento in prova al servizio sociale
ex art. 94 DPR 309/90, presentata da L. S.,
nato a XXXX il XXXX, detenuto presso la Casa Reclusione di XXXX
, condannato con Sentenza N. 2012/XXXX Reg. Gen., emessa in data 20-04-2012 da Gip presso il Tribunale Ordinario MILANO, difeso dagli Avv. ti M. A. e S. A. del Foro di Torino.
FATTO E DIRITTO
1. – L. S. sta scontando una pena di anni 5 di reclusione applicatagli
ex
art. 444 c.p.p.
per i seguenti reati:
a) illegale detenzione di una pistola V. Bernardelli Gardone V.T. calibro 7,65
mod. 60 con serbatoio per il munizionamento rifornito di 5 cartucce stesso
calibro (occultata in una cassaforte murata in camera da letto) e di una
pistola Hecler Koch GMBH calibro 9 mm. x 21 GFL (occultata nel garage di
pertinenza del suo appartamento);
b) ricettazione della predetta pistola V. Bernardelli Gardone (risultata provento
di furto);
c) illecita detenzione di kg. 4,960 di eroina pari a grammi 238,11 di sostanza
pura (corrispondenti a 9524 dosi).
I fatti sono stati accertati il 12 gennaio 2012 in Casello Lodigiano (i primi due) ed in
Milano (il terzo).
L'esecuzione della pena è iniziata il 12 gennaio 2012 (con l'arresto nella flagranza dei
reati anzidetti) e terminerà il 13 ottobre 2016.
Il 13 giugno 2013 il detenuto ha richiesto l'affidamento in prova “terapeutico”
ex art. 94 DPR 309/1990, deducendo di essere tossicodipendente e di avere intenzione di sottoporsi ad un programma terapeutico- riabilitativo di tipo comunitario [programma dichiarato idoneo dal SERT di Sant'Angelo Lodigiano e da eseguirsi presso la “Comunità Fontane Effatà” sita in Corno Vecchio (LO)].
Il 20 giugno 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria rigettava l'istanza di
applicazione provvisoria del beneficio, atteso che:
- in base agli atti allegati alla domanda, poteva considerarsi certa una sola
assunzione di cocaina da parte del L., la quale non appariva sufficiente a
dimostrare la sua dedotta tossicodipendenza;
- il SERT penitenziario e quello territorialmente competente avevano rilasciato
soltanto, rispettivamente, la certificazione di tossicodipendenza e quella di
idoneità del programma, mentre mancava una loro relazione dettagliata
(sulla presa in carico del soggetto e sulle sue condizioni sanitarie,
psicologiche, economiche, familiari, sociali ecc.), relazione che si
considerava necessaria per verificare la sussistenza di una reale
tossicodipendenza del detenuto e la mancanza di “strumentalità” del
programma terapeutico
de quo
;
- mancava pure la relazione di sintesi.
La lettura della “posizione giuridica” rivela che, oltre allo stato detentivo conseguente
al titolo esecutivo suindicato, il L. è pure “
in attesa di primo giudizio
” nell'ambito di un procedimento pendente presso il Tribunale di Pescara (proc. N. XXXX/2011
RGNR), nel corso del quale il 23 giugno 2012 gli fu applicata (unitamente ad altri 12
soggetti, in parte italiani ed in parte albanesi) la misura cautelare della custodia in
carcere (nella relativa motivazione si parla della sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza a carico del L. in ordine al reato
ex
art. 73 DPR 309/1990 per avere il 14
luglio 2012, in luogo non accertato, ceduto e venduto kg. 2,680 di eroina ad un
connazionale su incarico e mandato di un altro connazionale). Sempre dalla posizione
giuridica risulta che successivamente la predetta misura cautelare fu sostituita prima
con quella degli arresti domiciliari e dopo con quella dell'obbligo di presentazione
alla P.G.. Il certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Pescara,
infine, documenta che nell'ambito di codesto procedimento il 5 agosto 2013 è stato
chiesto il rinvio a giudizio del L.
Richieste informazioni sulla indagine “
Cime Bianche
”, che portò all'accertamento dei
fatti di cui al titolo esecutivo (v. nota della Questura di Alessandria in data 22 luglio
2013), la Guardia di Finanza di Firenze il 9 agosto 2013 ha comunicato che:
- nell'occasione il L. fu indagato in quanto appartenente ad un sodalizio
criminale (composto prevalentemente da cittadini albanesi) dedito al traffico
internazionale di sostanze stupefacenti con il ruolo specifico di “
referente
”
in territorio italiano dell'organizzazione transnazionale;
- a carico del soggetto, inoltre, sono stati raccolti elementi investigativi tali da
poterlo considerare “
fornitore
” della sostanza stupefacente sequestrata nel
corso di altre indagini e, in particolare, dei kg. 2,680 di eroina di cui al
suindicato procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di
Pescara e di altri kg. 4,603 di eroina ceduti ad un connazionale il 13 maggio
2011 in Arsago Seprio (VA).
Il 9 agosto 2013 la Questura di Alessandria, oltre ai precedenti di polizia del detenuto,
ha comunicato che dalle risultanze della Banca dati interforze emerge che lo stesso,
prima dell'arresto, era solito frequentare pregiudicati dediti in prevalenza alla
commissione di reati contro il patrimonio ed allo spaccio di stupefacenti.
Allegato all'istanza è un certificato del SERT penitenziario di Alessandria in data 5
luglio 2012, secondo cui il L. è affetto da dipendenza da cocaina in ambiente
controllato. Nelle relative “
Note
” si precisa che la persona è risultata positiva alla
cocaina a seguito di esame dei cataboliti urinari in data 12 gennaio 2012, nonchè a
seguito di un esame capillare e sui peli pubici effettuato presso la Sezione di
Tossicologia Forense dell'Università di XXXX e conclusivo “
per un uso di cocaina
con modalità di tipo cronico
”.
Al predetto certificato del SERT è stata allegata la relazione in data 20 aprile 2012
relativa a tali esami cheratinici, da cui risulta che:
- gli accertamenti sono stati fatti su una ciocca di capelli lunga circa cm. 1 e su
peli pubici lunghi circa cm. 2,5;
- il relativo prelievo è avvenuto il 13 aprile 2012;
- nell'occasione il L. aveva riferito che l'ultima assunzione di cocaina era
avvenuta il giorno precedente il suo ingresso in carcere (
ergo
: l'11 gennaio
2012 poichè la carcerazione è iniziata il 12 gennaio 2012).
Nella fattispecie, pertanto, va verificato se gli esami svolti (quello urinario del 12
gennaio 2012 e quelli cheratinici eseguiti
su capelli lunghi circa cm. 1 e sui peli
pubici
) siano scientificamente idonei a giustificare la conclusione suindicata (circa un
affermato uso di cocaina da parte del L. “
con modalità di tipo cronico
”): e ciò, anche
in considerazione di quanto si dirà tra poco circa le affermazioni “in senso contrario”
fatte dallo stesso L. e dalla sua convivente.
Il SERT di Sant'Angelo Lodigiano il 1° agosto 2013 ha comunicato che:
-
al momento del suo ingresso presso la Casa di Reclusione di Alessandria il L.
era sconosciuto al Servizio;
-
pertanto, la valutazione del soggetto è stata delegata al SERT penitenziario di
Alessandria;
-
in base ai dati rassegnati da quest'ultimo è stato predisposto un programma
terapeutico-riabilitativo da eseguirsi presso la “Comunità Fontane Effatà” e
considerato idoneo al recupero del soggetto.
Il SERT penitenziario in data 2 agosto 2013, oltre ai summenzionati dati relativi agli
esami urinari e cheratinici, ha riferito che:
- il L. è stato preso in carico dal Servizio il 19 giugno 2012;
- da allora è stato regolarmente monitorato da un medico ed ha avuto regolari
colloqui con un operatore;
- dal 28 settembre 2012 sono stati presi contatti con il SERT di Sant'Angelo
Lodigiano, tramite il quale si è pervenuti all'elaborazione del programma
suddetto;
- quest'ultimo consentirebbe al L. di continuare il già avviato “
processo di
rielaborazione personale all'interno di uno spazio protetto, quale potrebbe
essere una comunità, che lo aiuti a chiarire le dinamiche personali interne e
le relazioni con la famiglia ed altri
”.
La relazione di sintesi evidenzia che il detenuto:
- ha mantenuto corretta condotta intramuraria;
- effettua colloqui con gli operatori del SERT penitenziario;
- ha riferito di essere entrato clandestinamente in Italia e che vanamente aveva
cercato di ricongiungersi con la moglie ed i figli, che precedentemente aveva
fatto arrivare clandestinamente in America;
- ha imputato la sua tossicodipendenza a non meglio precisati motivi economici.
Alla stregua dei suindicati elementi desumibili dalla certificazione del SERT,
considera provato “
un reale stato di tossicodipendenza
” del L. e conclude con un
parere favorevole alla concessione della misura terapeutica richiesta.
Allegata alla precedente relazione comportamentale (e richiamata dalla stessa
relazione di sintesi) è una relazione dell'UEPE di Milano in data 19 luglio 2013, da
cui si evince che:
- fin dal suo arrivo in Italia il L. ha convissuto con una connazionale, con la
quale nel 2007 ha acquistato un appartamento in Milano;
- la stessa ha spiegato che al momento dell'arresto il L. era un po' preoccupato
della situazione economica in cui si trovavano a causa dell'acquisto della casa
(per il quale pagano un mutuo di circa 500 euro mensili) e dell'imminente
matrimonio della figlia;
- interpellata “ sulla situazione sanitaria e dipendenze ” del compagno, “
l'interlocutrice ha riferito che il congiunto ha abusato di alcool , ma per tale
problematica non si è mai rivolto ad un servizio di alcooldipendenze
territoriale
”.
Nella relazione sanitaria della Casa di Reclusione di Alessandria in data 2 agosto
2013, infine, relativamente al L. sta scritto quanto segue: “
Viene visitato numerose
volte dallo specialista otorino per acufeni ed otite esterna e trattato con terapia del
caso. Esegue una visita SERT per riferito consumo di cocaina e crack associato ad
alcol e non effettua nessuna terapia disintossicante
per le sue presunte dipendenze.
Dall'analisi della cartella clinica si legge che in data 12 gennaio 2012, giorno in cui
è entrato nella casa circondariale di Lodi proveniente dalla libertà,
non si dichiara tossicodipendente, alcol ai pasti, eroina
no , cocaina no , altri stupefacenti no , trattamento per tossicodipendenza
no , fumo si. Nella successiva visita SERT avvenuta
nello stesso Istituto di Lodi
riferisce un uso
saltuario di cocaina . Ritengo pertanto in base ai dati in mio possesso che il detenuto
non sia da considerarsi tossicodipendente, ma solo come da sue dichiarazioni consumatore saltuario di
cocaina
”.
2.1 - L'istanza va rigettata, atteso che:
a)
a differenza di quanto previsto dall'art. 90 D.P.R. 309/1990 (che si riferisce
a persona che “
si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo
”), l'art. 94 dello stesso D.P.R. presuppone una pena da eseguire
“nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente
”: vale a dire, la sussistenza nell'istante di una tossicodipendenza o alcooldipendenza
reale ed attuale;
b) nella fattispecie deve escludersi che il L. sia persona tossicodipendente.
2.2. – Si osserva al riguardo che il D.M. 12 luglio 1990 n. 186 (
Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per
accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche
per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi
massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere ) all'art. 1 indica le “ procedure diagnostiche ” per “ l'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope ”, stabilendo che esso (accertamento) “ si fonda su uno o più degli elementi valutativi appresso indicati:
a) riscontro documentale di trattamenti sociosanitari per le tossicodipendenze
presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto
soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;
b) segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa;
c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) sindrome di astinenza in atto;
e) presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o
nei tessuti ”.
La lettura del certificato del SERT in data 5 luglio 2012 (allegato all'istanza) rivela
che la “ certificazione di dipendenza da cocaina in ambiente controllato
” relativa al L.
si incentra fondamentalmente sull'ultimo degli elementi valutativi predetti [quello
sub e)rappresentato dalla “ presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei
liquidi biologici e/o nei tessuti”].
Quest'ultimo, a sua volta (v. le “ Note ” redatte nella parte conclusiva del predetto
certificato), è stato basato su “ esame cataboliti urinari (12 gennaio 2012) positivo
per cocaina; esame peritale delle matrici pilifere eseguito sia su capelli sia su pelo
pubico presso ‘Sezione di Tossicologia Forense-Università degli Studi di XXXX'
datato 20 aprile 2012, positivo per cocaina e benzoilecgonina, e conclusivo per ‘uso
di cocaina con modalità di tipo cronico'
”: esame peritale (effettuato dalla Dr.ssa C.),
la cui relazione datata 20 aprile 2012 è stata allegata al medesimo certificato.
Orbene!
Codesta conclusione del suindicato esame peritale (circa un “
uso di cocaina con
modalità di tipo cronico
” da parte del L.) non è condivisibile ed inficia, perciò, il
predetto certificato del SERT, che su di essa si basa.
Più esattamente, quella conclusione peritale:
A)anzitutto, è il portato di argomentazioni non completamente corrette dal punto
di vista scientifico e/o della letteratura tossicologico-forense;
B)in secondo luogo, è smentita da dati clinici obiettivi;
C) in terzo luogo, è contraddetta dalle stesse affermazioni dell'interessato e della
sua convivente.
Alla dimostrazione di tutto ciò si procederà nelle pagine seguenti.
2.3. – Si legge nella suindicata relazione della Dr.ssa C. che:
- la medesima ha prelevato i campioni piliferi sulla persona del L. presso la
Casa Circondariale di Milano il 13 aprile 2012;
- “nell'occasione il predetto ha riferito ... che l'ultima assunzione di cocaina
risaliva al giorno precedente” il suo ingresso in carcere
[ ergo : all'11 gennaio 2012, atteso che la carcerazione del L. è iniziata il 12 gennaio 2012 (e non il 12 febbraio 2012, come invece ha erroneamente scritto la Dr. ssa
C., che è incorsa ovviamente in un lapsus calami
)];
- “ la ciocca dei capelli era lunga circa 1 cm.
, mentre i peli pubici misuravano
circa 2,5 cm.
”;
- “ nel caso del Sig. L. le indagini chimico-tossicologiche hanno riguardato la
cocaina ed hanno fornito esito positivo
”;
- “ la cocaina, infatti, è stata evidenziata sia nei capelli, sia nei peli pubici
unitamente al suo catabolita inattivo benzoilecgonina
”;
- “ poichè il Sig. L., a causa della detenzione, non ha assunto lo stupefacente
negli ultimi... mesi, le concentrazioni della cocaina e del suo metabolita
sono da riferire a quel processo di eliminazione che prosegue anche nella
fase di astinenza
”;
- “ i dati positivi ottenuti nel corso dell'accertamento attestano che in tempi
pregressi il Sig. L. ha fatto
uso di cocaina con modalità di tipo cronico
”.
No!
Quest'ultima affermazione (circa la cronicità dell'accertato uso di cocaina da
parte del detenuto) è priva di ogni base scientifica
.
Come scritto dalla stessa Dr. ssa C. a pag. 2 della sua relazione (coerentemente
stavolta con la letteratura tossicologica per la ricerca di sostanze stupefacenti e/o
farmaci su matrice cheratinica), “
l'accertamento dell'uso pregresso di sostanze
stupefacenti o farmaci può essere effettuato analizzando le matrici pilifere (capelli e
peli corporei in genere), la cui utilità deriva dal fatto che esse hanno la capacità
d'incorporare e di trattenere nella loro struttura gli xenobiotici assunti durante la
fase di crescita. Inoltre –
ma il discorso vale solo per i capelli
–, in base al loro
grado di crescita, che è stimato mediatamente in 1 cm. al mese, è possibile fissare i
termini cronologici dell'analisi retrospettiva
”.
Più esattamente, poiché la velocità di crescita del capello varia da 0,8 cm. ad 1,2 cm.
al mese con una media intorno ad 1 cm. al mese, l'analisi dei segmenti della
lunghezza di 1 cm. si presta a fornire indicazioni sull'assunzione avvenuta in ogni
singolo mese. Pertanto, per esempio, se si dispone di una ciocca di capelli di 6 cm. di
lunghezza, l'analisi del primo centimetro, partendo dalla cute, rivela le eventuali
sostanze stupefacenti e/o farmaci assunti nell'ultimo mese, l'analisi del secondo
centimetro rivela l'assunzione nei due mesi precedenti l'esame, l'analisi del terzo
centimetro rappresenta la situazione nei tre mesi anteriori all'esame e così via.
Questo tipo di
analisi
(c.d. qualitativa di tipo temporale ), tuttavia, non è praticamente possibile quando il campione é costituito da peli pubici ed ascellari, dato che essi non hanno un ritmo di crescita costante come i capelli .
Conseguentemente,
l'utilizzo dei peli pubici o ascellari consente di effettuare
soltanto la c.d.
analisi qualitativa di tipo generico
ed in tal caso una positività alle sostanze stupefacenti o ai farmaci consente solamente di dire genericamente che il soggetto ha fatto uso di una o più sostanze stupefacenti o farmaci in un periodo ricompreso nell'anno antecedente al prelievo
: uso che, quindi, potrebbe essere ipoteticamente avvenuto anche
una tantum e solamente nel giorno precedente quello del prelievo o solamente nel ... 365° giorno precedente quello del prelievo o solamente ... un paio di mesi prima del prelievo. Senza possibilità, dunque, di dire più esattamente “quando” !
Tutto ciò non è frutto della “fantasia” dell'estensore del presente provvedimento, ma
trova pieno riscontro nella letteratura scientifica
in subiecta materia
[v. esemplificativamente le Linee guida per il laboratorio di analisi di sostanze
d'abuso con finalità tossicologico forensi e medico-legali
(revisione N. 3 del 1°
marzo 2010 a cura della Commissione Qualità del Gruppo Tossicologi Forensi
Italiani), paragrafo 5.2, penultimo capoverso, dove sta testualmente scritto: “
Lo stato
di assuntore cronico, come pure comportamenti pregressi di abuso, possono essere
verificati attraverso l'analisi di campioni di capelli
effettuando, se la lunghezza lo consente, analisi su sezioni seriate, al fine di poter ottenere elementi utili a ricostruire la cronologia dell'assunzione.
L'analisi di peli provenienti da altri distretti corporei (ascelle, torace, pube) non si ritiene permetta valutazioni
cronologiche attendibili
, atteso il diverso pattern di crescita delle formazioni pilifere
in tali distretti, e pertanto ha valore esclusivamente qualitativo pur testimoniando
l'uso pregresso.
Nel caso di valutazioni di tipo quantitativo si ritiene di dover
escludere l'impiego dei peli pubici
attesa la possibilità di contaminazione attraverso
le urine
”. Si precisa che:
a)
per
analisi quantitativa
si intende quella che, in base
all'entità delle concentrazioni rilevate, consente di dare indicazioni circa l'uso
(occasionale, continuativo, massiccio ecc.) che un soggetto fa di una determinata
sostanza;
b) nella fattispecie, nondimeno,
non risulta che la Dr. ssa C. abbia fatto
analisi di tipo quantitativo
, che comunque sarebbero state scarsamente attendibili
per le ragioni appena enunciate].
Orbene!
Alla stregua di quanto precede la Dr.ssa C. avrebbe potuto desumere dalle sue stesse
premesse metodologiche (esatte) e/o dalle analisi da lei svolte
soltanto
la seguente
conclusione: “il dato positivo ottenuto dall'
esame dei peli pubici
attesta che il L. ha
fatto uso di cocaina in un periodo ricompreso nell'anno antecedente al prelievo; il
dato positivo ottenuto dall'
esame dei capelli
(data la lunghezza della ciocca
esaminata: cm. 1) attesta che il L. ha fatto uso di cocaina in un periodo ricompreso tra
1-2 mesi dalla data del prelievo;
data la lunghezza del campione capillare
esaminato (circa cm. 1), non è possibile fornire ulteriori indicazioni temporali
”.
Pertanto:
a)
poiché lo stesso L. aveva “
riferito ... che l'ultima assunzione di cocaina
risaliva al giorno precedente
” il suo ingresso in carcere (
ergo
: all'11 gennaio
2012, essendo iniziata la sua carcerazione il 12 gennaio 2012),
la positività
alla cocaina riscontrata dalla Dr. ssa C. attraverso l'esame del capello può
(in considerazione della lunghezza del campione analizzato: cm. 1 circa)
essere riferita soltanto a codesta assunzione (dell'11 gennaio 2012)
;
b) poiché le “ Note ” del certificato del SERT in data 5 luglio 2012 parlano pure di
una positività alla cocaina rivelata dall'esame dei cataboliti urinari del 12
gennaio 2012 (dello stesso giorno, cioè, dell'inizio della carcerazione del L.) e
poiché la positività di una singola analisi delle urine può rivelare
solamente un uso della sostanza fatta da alcune ore ad alcuni giorni prima
del prelievo, è
assai probabile che pure codesta “positività urinaria” sia da
ricollegare alla
stessa assunzione dell'11 gennaio 2012
(giorno precedente
quello dell'ingresso in carcere del L., che a sua volta è avvenuto lo stesso
giorno dell'analisi urinaria in discorso: il 12 gennaio 2012) [sull'accertamento
del consumo di sostanze tramite l'esame delle urine v. esemplificativamente le
surrichiamate
Linee guida per il laboratorio di analisi di sostanze d'abuso
con finalità tossicologico forensi e medico-legali
(revisione N. 3 del 1° marzo
2010 a cura della Commissione Qualità del Gruppo Tossicologi Forensi
Italiani), paragrafo 5.2, terz'ultimo capoverso, dove sta testualmente scritto:
“
Per la determinazione del consumo ‘recente' di sostanze d'abuso (
con una
finestra di rilevabilità temporale di ore-giorni
a seconda delle caratteristiche
farmacocinetiche della sostanza in questione) il campione d'elezione è l'urina.
IL CASO.it
Tale campione può essere impiegato anche per la determinazione dello stato
di assuntore cronico qualora l'Analisi sia estesa a più campioni raccolti in
giorni diversi e “a sorpresa” (vale a dire con preavviso all'interessato il più
breve possibile, comunque non superiore alle 24 ore).
E' inaccettabile, per diagnosticare l'effetto biologico prodotto da una sostanza d'abuso a scopo
forense
(ad esempio uno stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze
stupefacenti)
l'impiego della matrice urinaria
”];
c) poiché
l'esame dei peli pubici non permette di effettuare analitiche
valutazioni cronologiche
in retrospettiva,
la positività alla cocaina emersa
da quell'esame (dei peli pubici) può consentire solamente di dire
genericamente che il soggetto aveva fatto uso di codesta sostanza
(cocaina) in un periodo ricompreso nell'anno antecedente al prelievo:
periodo nel quale ricade pure l'11 gennaio 2012, giorno dell'ultima
assunzione di cocaina dichiarata dal L.;
d) tutto ciò val quanto dire che in base agli esami concretamente effettuati sul L.
(sulle sue urine, sui suoi capelli e sui suoi peli pubici),
può considerarsi
“cronologicamente provata” soltanto un'assunzione di cocaina da parte
del L.: quella (dichiarata dallo stesso L.) avvenuta l'11 gennaio 2012
;
e) atteso che nella fattispecie l'esame delle urine poteva rivelare soltanto
l'assunzione di cocaina dell'11 gennaio 2012 ed atteso pure che l'esame del
capello poteva (data la lunghezza del campione esaminato: cm. 1 circa) rivelare
soltanto tale assunzione di cocaina dell'11 gennaio 2012 (non avendo più il L.
assunto sostanze in epoca successiva: come da lui stesso dichiarato) ed atteso,
infine, che l'esame dei peli pubici consentiva di effettuare soltanto una
valutazione di tipo generico riferibile ad un periodo ricompreso nell'anno
antecedente al prelievo (ma non anche analitiche valutazioni cronologiche in
retrospettiva),
atteso tutto ciò – si stava dicendo –, del tutto ingiustificata risulta l'affermazione
che i dati positivi esaminati attestano un uso di
cocaina da parte del L. “
con modalità di tipo cronico
”;
f) conclusivamente:
in base ai dati oggettivi disponibili il L. non può
considerarsi né assuntore abituale di stupefacenti nè
a fortiori tossicodipendente.
2. 4. - Riepilogando quanto testé detto e concludendo:
-l'affidamento in prova per fini terapeutici presuppone la tossicodipendenza del
condannato;
- l'accertamento della tossicodipendenza può essere basato sull'elemento
valutativo indicato dall'art. 1, lettera e), d.m. 12 luglio 1990, n. 186, solo
quando la “presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi
biologici e/o nei tessuti
” sia tale da dimostrare un uso abituale delle sostanze
stesse;
- nella fattispecie la dedotta tossicodipendenza del L. deve essere esclusa perché
“certificata” dal SERT sulla base di esami ( recte : di un esame urinario, di un esame dei capelli lunghi cm. 1 e di un esame dei peli pubici) effettuati in un arco di tempo assai ristretto e con esiti positivi riferibili tutti ad un'unica assunzione di sostanza stupefacente e/o, comunque, ad assunzioni con modalità di tipo non cronico, ma saltuario.
2.5. – La superiore conclusione (circa l'inesistenza nel L. della qualità di
tossicodipendente e/o di consumatore abituale di sostanze stupefacenti) è riscontrata
da tutta una serie di altri elementi.
Anzitutto, presentandosi alla Dr. ssa C. con i capelli tagliati da poco (perché lunghi
appena cm. 1 circa al momento del prelievo),
lo stesso ha di fatto reso impossibile
(attraverso l'analisi del suo capello c.d. qualitativa di tipo temporale)
l'accertamento di un suo consumo cronico di cocaina
: verosimilmente perché tale
consumo non c'era mai stato!
In secondo luogo, se il consumo di cocaina accertato attraverso l'esame dei cataboliti
urinari del 12 gennaio 2012 ed attraverso l'analisi su matrice cheratinica effettuata
dalla Dr. ssa C. fosse dipeso veramente da una condizione di tossicodipendenza del
L., costui al momento dell'ingresso in carcere
[avvenuta il 12 gennaio 2012 e,
quindi, il giorno appena successivo a quello dell'ultima assunzione di cocaina (fatta
per sua stessa affermazione il giorno precedente)]
avrebbe dovuto trovarsi ancora
in quella condizione (di tossicodipendenza) e nel periodo immediatamente
successivo sicuramente
o avrebbe richiesto una terapia farmacologica
disintossicante dalla dipendenza
[di tipo sostitutivo (destroamfetamina,
bupropione, amantadina ecc.) o di tipo avversivo (disulfiram, modafinil ecc.)]
oppure, scegliendo di “sopportare” l'astinenza, avrebbe manifestato quei gravi
disturbi fisici e psichici
notoriamente conseguenti alla brusca interruzione
dell'assunzione delle sostanze stupefacenti (affaticamento, spasmi muscolari,
irritabilità, insonnia o forte sonnolenza, ansia, depressione
et similia ):cose che non risultano essere avvenute (v. relazione sanitaria della Casa di Reclusione di Alessandria in data 2 agosto 2013, firmata dalla Dirigente sanitaria Dr. ssa Di Marco Monica, dove sta scritto: “
Viene visitato numerose volte dallo specialista otorino per
acufeni ed otite esterna e trattato con terapia del caso. Esegue una visita SERT per
riferito consumo di cocaina e crack associato ad alcol e
non effettua nessuna
terapia disintossicante
per le sue presunte dipendenze. Dall'analisi della cartella
clinica si legge che in data 12 gennaio 2012, giorno in cui è entrato nella casa
circondariale di Lodi proveniente dalla libertà,
non si dichiara tossicodipendente, alcol ai pasti, eroina no , cocaina no , altri stupefacenti no , trattamento per tossicodipendenza no , fumo si. Nella successiva visita SERT avvenuta nello stesso
Istituto di Lodi riferisce un uso saltuario di cocaina . Ritengo pertanto in base ai dati
in mio possesso che il detenuto non sia da considerarsi tossicodipendente, ma solo
come da sue dichiarazioni consumatore saltuario di cocaina
”).
Infine, interpellata dall'UEPE di Milano (v. relazione in data 19 luglio 2013), la
compagna del L. (che convive con il predetto sin dal suo arrivo in Italia) sulla
situazione sanitaria e sulle eventuali dipendenze del predetto “
ha riferito che il congiunto ha abusato di alcool , ma per tale problematica non si è mai rivolto ad un servizio di alcooldipendenze territoriale”: di problematiche connesse a consumo di stupefacenti, quindi, nulla, proprio nulla!
3. – Anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni ed anche se (
per mera ipotesi: anzi, per assurdo
) dovesse ritenersi effettiva la tossicodipendenza del L.,
l'istanza dovrebbe essere parimenti rigettata.
Invero:
- è incontestato che l'ultima assunzione di cocaina da parte del detenuto risale
all'11 gennaio 2012 (come riferito dal medesimo alla Dr. ssa C.);
- pertanto,
da circa 19 mesi il predetto non fa uso di sostanze stupefacenti né
presenta alcuna delle altre condizioni, alla accertata presenza di almeno tre delle
quali il DSM-IV (divisante criteri-guida largamente riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale: così Cass. pen., Sez. 4, sentenza 26 giugno 2012 n. 38040,
Capuzzi)
ricollega una diagnosi di tossicodipendenza
(si precisa che codeste
condizioni sono: sviluppo di tolleranza, sintomi di astinenza; assunzione
progressivamente sempre maggiore rispetto alle iniziali previsioni;
incapacità di
ridurre le dosi, nonostante la consapevolezza che l'uso sia diventato eccessivo; gran
parte del tempo viene dedicato alla ricerca della sostanza; vengono ridotte le occasioni
lavorative e sociali; l'uso viene continuato nonostante la consapevolezza delle
implicanze psicologiche e fisiche);
- più esattamente, in base agli indicatori del predetto DSM-IV la (ipotetica)
tossicodipendenza del L. dovrebbe considerasi nella fase di
Remissione Protratta Completa
(recita, infatti il DSM-IV che “questa specificazione è usata se nessuno dei criteri per dipendenza o abuso è risultato soddisfatto in un qualunque momento
durante un periodo di 12 mesi o più ”) in Ambiente Controllato
(“ questa specificazione è usata se il soggetto si trova in un ambiente dove l'accesso all'alcool e alle sostanze controllate è limitato, e se nessun criterio per dipendenza o abuso è risultato soddisfatto almeno per il mese passato. Esempi di questi ambienti sono le prigioni strettamente sorvegliate dove le sostanze sono proibite, le comunità
terapeutiche o le unità ospedaliere chiuse”
);
- si può, pertanto, ragionevolmente ipotizzare che il divisato programma di
recupero (nel quale è sicuramente prevalente il sostegno psicologico del soggetto,
senza alcuna terapia disintossicante e/o di mantenimento
) possa positivamente concludersi nel giro di 12-18 mesi al massimo: e questo “
non giustificherebbe il trattamento extrapenitenziario per la ben maggior durata della pena, indicativa di
non irrilevante capacità criminale ” (v. in tal senso Cass. pen., Sez I, sentenza 4 aprile 2001 n. 33343, Di Pasqua, in motivazione);
- la prevalenza della “componente psicologica” di quel programma, infine, fa
ritenere che esso possa essere utilmente eseguito in ambito penitenziario con la prosecuzione del sostegno educativo-psicologico già fornito al L. dal SERT penitenziario (cfr. sul punto Cass. pen., Sez. I, sentenza 19 marzo 1999 n. 2271, Condello, secondo cui l'affidamento ex art. 94 DPR 309/1990 è finalizzato alla cura “ dello stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza attraverso programmi non attuabili in stato di detenzione ”): così contemperandosi le (ipotetiche) esigenze terapeutico-riabilitative del L. con le (concrete) esigenze di tutela della collettività
connesse all'elevata pericolosità sociale del predetto [pericolosità desumibile dai fatti
criminosi di cui al titolo esecutivo (inequivocabilmente sintomatici per la loro natura,
il loro oggetto e le loro modalità consumative di un stabile inserimento del soggetto in
organizzazioni delinquenziali di rilevante “spessore”), dai fatti ascritti al L. con la
surrichiamata ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Pescara e
dagli altri fatti riferiti a proposito del predetto dalla Guardia di Finanza di Firenze,
nonchè dall'epoca assai recente della commissione di tutti gli anzidetti fatti].
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza.
Torino, 21 agosto 2013
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera
15-09-2013 08:57
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