L’addetto alla riscossione delle tasse automobilistiche è un incaricato di pubblico servizio quindi è configurabile il peculato.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 giugno – 1° luglio 2013, n. 28424
Presidente Milo – Relatore Cortese
Fatto
D.C.V. ricorre per cassazione a mezzo del difensore avverso la sentenza in data 02.10.2012 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna, agli effetti penali e civili, emessa dal Tribunale di Trani il 13.11.2007 per il reato di cui agli artt. 314 e 61 n. 7 cp., per essersi, nella qualità di incaricato di pubblico servizio in quanto mandatario dell'Automobile Club di ... per la riscossione delle tasse automobilistiche presso la delegazione di (omissis) , appropriato di ingenti importi riscossi a detto titolo negli anni 1999 e 2000. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione:
- in relazione agli estremi oggettivi del reato, non essendo ravvisabile nel caso di specie lo svolgimento di un pubblico servizio, posto che, da un lato, il prevenuto era un delegato indiretto dell'AC territoriale in forza di una convenzione privata, il che comportava anche che gli importi riscossi confluivano nella sua disponibilità finanziaria privata, e, dall'altro, le somme da lui non versate non potevano comunque considerarsi pecunia publica, in quanto concernevano la parte di spettanza esclusiva dell'ACI;
- in relazione agli estremi soggettivi del reato, essendo mancata ogni verifica sulla consapevolezza del prevenuto di essere (in ipotesi di fondatezza della prospettiva accusatoria) un incaricato di pubblico servizio.
Diritto
Il ricorso è infondato.
Il fatto appropriativo da parte del prevenuto è fuori discussione.
Correttamente si è ritenuto il D.C. incaricato di pubblico servizio, e ciò a prescindere dalla sua posizione formale di delegato indiretto dell'AC territoriale.
In base alla formulazione dell'art. 358 cp., è incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore ha privilegiato il criterio funzionale, che trova riscontro sia nel confronto tra il vecchio e nuovo testo dell'art. 358 cp., dal quale ultimo è stato espunto ogni riferimento al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, contenuto invece nella norma previgente, sia nella presenza della locuzione "a qualunque titolo" contenuta nella disposizione vigente. Il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizzi direttamente finalità pubbliche. Nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale. Anche l'esercizio di fatto di un pubblico servizio, quando v'è acquiescenza o tolleranza o consenso tacito dell'amministrazione, vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente.
Il servizio pubblico di riscossione delle tasse automobilistiche rimane disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche anche se attuato per il tramite di strumenti privatistici. La dedotta natura privatistica del rapporto dell'incaricato alla riscossione con l'Ente pubblico non incide sul carattere pubblicistico dell'attività posta in essere nell'espletamento del servizio.
La ricezione di somme a titolo di tassa automobilistica ha dunque determinato in capo al D.C. il possesso di denaro in ragione del servizio, e il suo omesso versamento all'ACI - indipendentemente dai passaggi formali cui detto denaro è stato sottoposto - ha certamente integrato, di conseguenza, un peculato (cfr., per un caso di gestione di fatto di una delegazione ACI, Sez. 6, n. 31425 del 09/07/2007, Crupi, Rv. 237209).
Quanto al rilievo che l'appropriazione ha riguardato la parte delle somme riscosse a titolo di tasse destinata all'ACI, esso certamente non esclude la configurabilità del peculato, atteso che, nella delineazione del reato quale emersa dalla riforma del '90, ciò che a tal fine conta è la ragione – del servizio di riscossione delle tasse – in forza della quale il soggetto è venuto in possesso del denaro, e non la proprietà o la destinazione dello stesso.
Circa, infine, la deduzione relativa alla mancata verifica della consapevolezza del prevenuto di essere un incaricato di pubblico servizio, la sua irrilevanza deriva dal fatto che i dubbi su tale consapevolezza, andando in sostanza a riguardare una disciplina integrativa del precetto penale, sono insuscettibili come tali di escludere l'elemento soggettivo del reato. Né, per un soggetto specificamente incaricato di svolgere il servizio in questione, si può attendibilmente porre un problema di ignoranza scusabile della legge.
Ciò chiarito sulla responsabilità dell'imputato, deve rilevarsi che il reato, in relazione all'epoca della sua commissione (terminata nel settembre 2000) è ormai estinto per il decorso del termine massimo di prescrizione (di dodici anni e mezzo). Restando ferme le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
05-07-2013 23:58
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