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Sentenza

Introducono in Italia 2.657 Kg di tabacco: la Guardia di Finanza li blocca in acque territoriali italiane. Confiscata la motonave anche se le sigarete erano dirette in Bulgaria.
Introducono in Italia 2.657 Kg di tabacco: la Guardia di Finanza li blocca in acque territoriali italiane. Confiscata la motonave anche se le sigarete erano dirette in Bulgaria.
Cassazione penale  sez. III   
Data:
    24/09/2008 ( ud. 24/09/2008 , dep.20/10/2008 ) 
Numero:
    39175

Classificazione

    DOGANA - Contrabbando - - in genere

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE TERZA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. ALTIERI  Enrico       -  Presidente   -                        
    Dott. ONORATO  Pierluigi    -  Consigliere  -                        
    Dott. PETTI    Ciro         -  Consigliere  -                        
    Dott. TARDINO  Vincenzo     -  Consigliere  -                        
    Dott. LOMBARDI Alfredo Mari -  Consigliere  -                        
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
    Avv.  Reale Glauco, difensore di fiducia di             M.A., n.  a 
    (OMISSIS); 
    e di               K.S., n. a (OMISSIS); 
    nonchè   dall'Avv.  Tortorici  Filippo,  difensore  di  fiducia   di 
                    V.D., n. a (OMISSIS); 
    avverso  la  sentenza  in data 15.2.2008 della Corte  di  Appello  di 
    Catania,  con la quale, a conferma di quella del G.I.P. del Tribunale 
    di  Siracusa in data 16.12.2005, vennero condannati alla pena di anni 
    uno  di  reclusione  ed Euro 13.285.000,00 di multa  ciascuno,  quali 
    colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 43 del 1973, 
    art. 291 bis. 
    Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; 
    Udita  in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo 
    Maria Lombardi; 
    Udito  il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott.  Izzo 
    Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 
    Udito   il   difensore,  Avv.  Tortorici  Filippo,  per           V. 
           D., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; 
    Udito  il  difensore,  Avv. Reale Glauco, per               M.A.  e 
                  K.S., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia di colpevolezza di M.A., K.S. e V.D. in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, loro ascritto per avere introdotto in Italia Kg. 2.657 di tabacco lavorato estero di contrabbando.

    Secondo l'accertamento di fatto contenuto in sentenza il quantitativo di tabacco di cui alla contestazione è stato rinvenuto dai Militari della GG.FF. sulla motonave (OMISSIS), di cui il M. era comandante, il K. addetto alle macchine ed il V. amministratore delegato della società armatrice Brit Shipping S.A., in parte occultato in apposito spazio ricavato all'interno di detta motonave, mentre la stessa era in navigazione nelle acque territoriali dello Stato italiano. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti aveva contestato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in considerazione della appartenenza a Stato estero della predetta motonave e della destinazione delle sigarette in Bulgaria ad un acquirente di detta nazionalità, nonchè dedotto sulla base di argomentazioni varie la carenza di responsabilità di ciascun imputato ed in particolare del V. per avere ignorato il carico della motonave; chiesto, in subordine, la riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado e la esclusione della confisca della predetta motonave.

    La sentenza impugnata, in sintesi, ha affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in base ai rilievi che la motonave venne fermata nelle acque territoriali dello Stato e che le sigarette di contrabbando erano destinate ad acquirenti italiani dell'area del napoletano, nonchè ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado e rilevato la obbligatorietà del provvedimento di confisca della motonave in sequestro.

    Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo mezzo di annullamento, sostanzialmente comune a tutti i ricorrenti, si denuncia il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e la violazione ed errata applicazione degli art. 14 e 23 della Convenzione di Ginevra, resa esecutiva in Italia con L. 8 dicembre 1961, n. 1658, della Convenzione delle Nazioni Unite, ratificata in Italia con L. 2 dicembre 1994, n. 689, nonchè del Trattato CEE e dell'art. 13 del Regolamento CEE n. 2913-92.

    Si deduce, in sintesi, che, ai sensi delle citate disposizioni delle Convenzioni internazionali sopra richiamate, alle navi deve essere applicata in linea generale la legge di bandiera e, allorchè si tratti di navi commerciali che navigano nelle acque territoriali di altro Stato, quest'ultimo non può esercitare la propria giurisdizione sulla nave allorchè si tratti di merci in transito;

    che, peraltro, nel caso in esame non ricorre alcuna delle eccezioni al citato principio di carattere generale, costituite dalle ipotesi previste dalle predette convezioni internazionali, in cui: 1) le conseguenze del reato si estendono allo Stato rivierasco; 2) il reato turba la pace del paese e l'ordine nel mare territoriale; 3) l'intervento delle autorità locali sia stato chiesto dal comandante o da un agente diplomatico dello Stato di bandiera; 4) l'intervento sia necessario per la repressione del traffico di stupefacenti.

    Sotto altro profilo si osserva inoltre che, ai sensi del citato Regolamento Comunitario, la giurisdizione e la competenza si radicano nel luogo in cui la merce di contrabbando viene introdotta per la prima volta nel territorio della Comunità Europea; si deduce, quindi, che nel caso in esame, dallo stesso accertamento di fatto, sul quale i giudici di merito hanno fondato l'affermazione della colpevolezza degli imputati, deve desumersi che la merce è stata introdotta per la prima volta illegittimamente in territorio greco ed ivi è sorta l'obbligazione doganale, anche ai sensi dell'art. 202 e ss. del codice doganale comunitario, come modificato dal Regolamento CE n. 2700/2000, sicchè nel caso in esame la giurisdizione compete all'autorità giudiziaria ellenica.

    In via subordinata si chiede la devoluzione di ogni questione afferente alla interpretazione della normativa comunitaria alla Corte di Giustizia Europea.

    Con un secondo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la sentenza per carenza di motivazione.

    Si deduce in sintesi da parte di tutti i ricorrenti che l'accertamento della illiceità del carico di merce trasportato è stata desunta da elementi circostanziali del tutto generici, mentre non è stata valutata adeguatamente la documentazione afferente al trasporto della merce ritenuta di contrabbando, dalla quale emergeva la assoluta regolarità del trasporto delle sigarette destinate ad un acquirente residente a (OMISSIS), che ha successivamente proposto domanda per danni a causa della mancata consegna della merce; che il ricovero della merce in un apposito locale ricavato durante la navigazione era stata determinata dalla esigenza di evitare che il tabacco, che in precedenza era stato collocato in coperta, venisse danneggiato dall'acqua a causa del mare grosso.

    Sulla base degli stessi argomenti afferenti alla regolarità della documentazione di accompagnamento della merce il V. deduce la propria estraneità alla commissione dei fatti, osservando che in ipotesi di irregolarità del trasporto la responsabilità dello stesso poteva essere attribuita solo agli altri imputati, che erano a bordo della motonave.

    Con il terzo mezzo di annullamento i ricorrenti M. e K. denunciano l'eccessività della pena pecuniaria, non avendo il giudice di primo grado ridotto l'entità della stessa, che doveva essere determinata nella misura prevista dalla legge di Euro 5,00 per ogni grammo di tabacco, proporzionalmente a quella detentiva in ragione della concessione delle attenuanti generiche e della diminuente del rito.

    Con il terzo motivo il V. denuncia, invece, il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla disposta confisca, essendo stata prodotta prova dall'imputato che la motonave non aveva subito alcuna modificazione finalizzata all'occultamento della merce trasportata.

    Il ricorso del M. e del K. è fondato limitatamente alla denunciata illegittimità della pena pecuniaria inflitta agli imputati per il reato di cui alla contestazione.

    Per l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p., comma 1, le conseguenze dell'accoglimento del citato motivo di gravame devono essere applicate anche al V..

    Nel resto i mezzi di annullamento proposti dagli imputati sono infondati.

    In primo luogo non sussiste, invero, il denunciato difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine al reato di cui alla contestazione.

    Ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 2, comma 2, "il mare territoriale è considerato come territorio doganale..." Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 284, comma 2, costituisce contrabbando nel movimento marittimo delle merci il fatto di "chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale".

    Non appare dubbio, pertanto, che ai sensi delle citate disposizioni della legge doganale italiana il fatto ascritto agli imputati, costituito dall'essere stati sorpresi in navigazione delle acque territoriali italiane con la motonave (OMISSIS) a bordo della quale era stato occultato, in apposito vano ricavato nella sentina dell'imbarcazione, il carico di sigarette estere di cui alla contestazione, integra la fattispecie del contrabbando doganale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis.

    Peraltro, le citate disposizioni della legge doganale italiana non sono affatto in contrasto con la normativa comunitaria che attualmente regola la medesima materia.

    Ai sensi dell'art. 203 del Regolamento CEE n. 2913/92 del 12.10.1992, che istituisce un codice doganale comunitario: "1) l'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi ali "importazione; 2) L'obbligazione doganale sorge all'atto della sottrazione della merce al controllo doganale".

    Inoltre ai sensi dell'art. 215 del predetto Regolamento CEE:

    "L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano; 2) Quando è impossibile determinare il luogo di cui al paragrafo 1), si ritiene che l'obbligazione doganale sorga nel luogo in cui l'autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere tale obbligazione".

    Anche in applicazione delle citate disposizioni del Regolamento comunitario n. 2913/92, pertanto, l'obbligazione doganale che integra la fattispecie criminosa di cui alla contestazione è sorta nelle acque territoriali italiane.

    Ed, intatti, nelle acque territoriali italiane le sigarette estere oggetto del delitto di contrabbando sono state sottratte al controllo doganale mediante il loro occultamento in apposito vano ricavato nella sentina della motonave, mentre l'affermazione dei ricorrenti, secondo i quali l'obbligazione doganale dovrebbe ritenersi sorta per la prima volta in Grecia, si palesa quale mero espediente difensivo, non essendovi stato alcun accertamento in punto di fatto che lo abbia suffragato nella sede di merito.

    Peraltro è stato già affermato con riferimento a fattispecie analoga da questa Suprema Corte che "Nell'ipotesi in cui merce (nella specie sigarette), di cui non sia legittima la commercializzazione all'interno dell'Unione Europea, perchè destinata a Paesi ad essa estranei, venga, invece, introdotta nel territorio nazionale in violazione della disciplina stabilita per il semplice transito, è configurabile il contrabbando, anche nella forma del tentativo" (sez. 3, 199603214, Warnar, RV 206707).

    Del tutto inconferente, infine, è il riferimento alle altre convenzioni internazionali citate dai ricorrenti in quanto le stesse non limitano affatto la punibilità da parte dello Stato rivierasco dei reati ed in particolare i fatti di contrabbando che vengono commessi nelle sue acque territoriali. Anche sul punto, infatti, è stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che "L'art. 24 della Convenzione di Ginevra 29 aprile 1958 sul mare territoriale, recepita nell'ordinamento italiano con L. n. 1658 del 1961, stabilisce che su una zona dell'alto mare contigua a quella del mare territoriale ed estendentesi non oltre dodici miglia dalla linea di base per la determinazione dell'ampiezza di quest'ultimo, lo stato rivierasco può esercitare il controllo necessario per prevenire e reprimere, tra l'altro, le trasgressioni della legge doganale commesse sul suo territorio o nel mare territoriale....." (sez. 3, 197812069, Pasqualino, RV 140087; cfr. anche citata sez. 3, 199603214, Warnar, RV 206706).

    Gli ulteriori motivi di gravame dei ricorrenti avverso l'affermazione di colpevolezza sono manifestamente infondati.

    Le doglianze dei ricorrenti afferenti a vizi della motivazione della sentenza impugnata, infatti, sono in primo luogo carenti del requisito della specificità e, in ogni caso, costituiscono sostanzialmente censure in punto di fatto.

    Peraltro, la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata ed immune da vizi logici in ordine all'accertamento del delitto di contrabbando mediante il riferimento a puntuali elementi di prova, costituiti dai rilievi effettuati dalla GG.FF. sulla motonave in sequestro circa l'occultamento delle sigarette in apposito vano ricavato nella sentina e la cui porta di accesso risultava nascosta, dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni del coimputato S.U. e da altre risultanze processuali, quale il rinvenimento di una carta nautica delle coste della Campania.

    Risultanze probatorie la cui valutazione di merito non può essere contestata in sede di legittimità.

    Anche con riferimento alla responsabilità del V. la sentenza risulta adeguatamente motivata ed immune da vizi logici mediante il riferimento ad elementi indiziati, quali la rilevanza economica della merce di contrabbando caricata sulla motonave e le modificazioni effettuate sulla stessa per occultarla, oltre alla ritenuta, dal giudice di primo grado, predisposizione di una falsa documentazione fiscale, prodotta solo dopo il rinvenimento delle sigarette per giustificarne la presenza.

    Infine, la confisca della motonave è obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 2, nè ricorrono le condizioni per l'applicazione del disposto di cui al citato articolo, comma 3, essendo stata affermata, nel caso in esame, anche la responsabilità dell'amministratore delegato della società armatrice della motonave.

    La doglianza afferente alla misura della pena pecuniaria inflitta dai giudici di merito, come già rilevato, è, invece, fondata.

    Il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis determina per il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero la pena pecuniaria da irrogarsi nella misura fissa di Euro 5,00 per ogni grammo di tabacco, sicchè detto importo, moltiplicato per Kg 2.657 da quello di Euro 13.285.000,00.

    La sentenza di primo grado, confermata in appello, ha determinato, invece, la pena da irrogarsi agli imputati in quella base di Euro 29.891.250,00 di multa, che si palesa quindi illegale, e su detto importo ha applicato le riduzioni conseguenti alla concessione delle attenuanti generiche ed alla scelta del rito.

    Orbene, poichè si versa in ipotesi di errore di calcolo della predetta pena pecuniaria, la Corte può procedere alla rettificazione della stessa, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 2, senza pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata.

    Determinata, infatti, la pena pecuniaria base in Euro 13.285.000,00, su di essa devono essere applicate le riduzioni di un terzo per le attenuanti generiche = Euro 8.856.666,00 e di un terzo per il rito con il risultato finale di Euro 5.904.444,00.

    I ricorsi vanno rigettati nel resto.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte rettifica la pena pecuniaria inflitta agli imputati, che determina in Euro 5.904.444,00 di multa per, ciascuno.

    Rigetta nel resto i ricorsi.

    Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 24 settembre 2008.

    Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008
Avv. Antonino Sugamele

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