I termini per l'opposizione al decreto penale di condanna depositato presso la Casa Comunale decorrono dalla ricezione della raccomandata.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 luglio – 14 ottobre 2013, n. 42160
Presidente Fiale – Relatore Franco
Osserva
Il Gip ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardiva, rilevando come la stessa fosse stata inviata per posta il 16 ottobre 2012, mentre la raccomandata con la quale veniva dato avviso del deposito dell'atto nella casa comunale era stata ricevuta il 29 settembre. Con unico motivo di ricorso la difesa del sig. R. rileva come la decorrenza del termine debba tenere conto dei dieci giorni di giacenza previsti perché la notificazione sia ritenuta compiuta o il minor termine decorrente da quando la raccomandata è stata ritirata.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Quando il decreto penale di condanna viene notificato nelle forme previste dall'art. 157 c. 8 cpp, il termine per l'opposizione decorre dal "ricevimento della raccomandata" e questo deve interpretarsi come riferito al ritiro della stessa, da effettuarsi entro i dieci giorni dalla consegna dell'avviso. Esattamente in termini si è affermato che “Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale” (Sez. 5, 18.6.2010, n. 27151, Gratani, m. 248250). Nella motivazione questa sentenza ha osservato che “a tale conclusione ritiene il collegio si debba pervenire, pur nella consapevolezza che essa può apparire in contrasto con quanto affermato da questa Corte in precedenti pronunce, secondo cui: Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con cui l'ufficiale giudiziario ne da comunicazione, e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non effettuare ad libitum (così, in particolare, Cass. 4, 12 ottobre - 13 dicembre 1999 n. 3124, Luciani, RV 215541; conf. Cass. 4, 12 gennaio - 3 febbraio 2006 n. 4463, Rigacci, RV 233407); orientamento, questo, che, nei termini in cui è espresso, non appare condivisibile, apparendo esso frutto di un equivoco tra ritiro dell'atto depositato presso la casa comunale (dal quale, nei casi decisi con le suindicate pronunce, si pretendeva, in effetti, erroneamente, di far decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione a decreto penale) e ritiro della raccomandata con la quale si da avviso dell'avvenuto deposito e con il quale viene quindi a realizzarsi, senza possibilità di distinzione tra i due momenti, proprio quel "ricevimento della raccomandata" da cui, per espressa previsione dell'art. 157 c.p.p., comma 8, decorrono gli effetti della notifica; e ciò senza che in contrario possa valere l'obiezione che il ritiro potrebbe essere omesso o ritardato ad libitum dall'interessato, giacché, quando la raccomandata non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell'indirizzo e venga quindi lasciato l'avviso che essa può essere ritirata presso l'ufficio postale, a ciò l'interessato deve provvedere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. compiuta giacenza".
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Bari, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
16-10-2013 12:07
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