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Sentenza

Ex convivente impedisce alla sua ex di chiamare i carabinieri: risponde di violenza privata.
Ex convivente impedisce alla sua ex di chiamare i carabinieri: risponde di violenza privata.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 giugno- 26 novembre 2013, n. 47084
Presidente Zecca – relatore Oldi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 12 aprile 2012 la Corte d'Appello di Firenze, in ciò parzialmente confermando la decisione assunta dal Tribunale di Montepulciano (invece riformata in altra parte), ha riconosciuto F.I. responsabile del delitto di violenza privata ai danni della ex convivente C.C. .
1.1. Ha ravvisato quel collegio gli estremi del reato contestato nell'avere il F. strappato di mano alla C. l'apparecchio telefonico e nell'averlo poi scagliato per terra, così impedendole di chiamare i carabinieri. A tale ricostruzione del fatto è pervenuto in base alle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili per la loro linearità e per l'assenza di un intento persecutorio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo, articolato in più censure, il ricorrente nega che nella fattispecie sia configurabile il reato di violenza privata, stante la mancanza di un effetto coattivo di carattere psicologico sulla vittima, tale da limitare la sua capacità di autodeterminazione; a riprova di ciò afferma che la C. , subito dopo l'uscita del deducente dalla sua casa, aveva chiamato i carabinieri (come probabilmente avrebbe fatto, così sostiene, anche se egli fosse rimasto). Sotto altro profilo contesta l'attendibilità della persona offesa, per essersi costei risolta a comparire in veste di testimone solo sotto la minaccia di un accompagnamento coattivo ad opera della forza pubblica, dopo aver disertato ripetutamente le udienze all'uopo fissate e fatto pervenire certificati medici sospetti di falsità. Contrasta, altresì, il passo motivazionale in cui la Corte di merito ha rilevato l'assenza di animosità della C. e sostiene che la deposizione di costei abbia presentato un elemento di contraddittorietà col narrato della querela.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il diniego delle attenuanti generiche, che assume essergli dovute in relazione ai buoni rapporti con la figlia delle parti e al comportamento tenuto dalla C. nella circostanza.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento in ambedue le censure nelle quali si articola.
1.1. Ciò è a dirsi, innanzi tutto, della denuncia di falsa applicazione dell'art. 610 cod. pen.. Detta norma punisce colui che, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa; la giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì, che la violenza costitutiva dell'illecito può anche essere esercitata sulle cose (Sez. 5, n. 21559 del 09/03/2010, Loreggian, Rv. 247757). Nel caso di specie, secondo la ricostruzione in fatto scaturita dal giudizio di merito, il F. impedì alla ex convivente di chiamare i carabinieri dapprima strappando il telefono dalla presa e scagliandolo contro la parete, e togliendole poi di mano il telefono cellulare per scagliarlo a terra: il che è valso, indubbiamente, ad integrare la coercizione della persona offesa, impedita nel modo descritto a porre liberamente in atto ciò che si era proposta.
Non giova al ricorrente sostenere che non vi sia stata un'effettiva coazione, come sarebbe dimostrato - a suo dire - dal fatto che la C. abbia poi effettivamente chiamato le forze dell'ordine, dopo l'allontanamento del F. dalla sua casa; è, invero, di tutta evidenza come tale azione sia stata posta in essere dalla persona offesa solo quando, cessati gli effetti della condotta violenta dell'imputato, essa era stata restituita alla propria libertà di autodeterminazione: a quel punto il reato si era già consumato.
1.2. Del pari infondata è la censura con cui il ricorrente contrasta il giudizio di attendibilità della persona offesa, espresso da ambedue i giudici di merito. Trattasi, invero, di apprezzamento adeguatamente motivato in quanto basato su un'argomentata valorizzazione di circostanze significative, quali l'assenza di “sbavature” - id est di contraddizioni - nella descrizione dei fatti, l'omessa costituzione di parte civile, l'assenza di strascichi ritorsivi a seguito della definitiva chiusura di ogni rapporto.
L'iniziale renitenza della C. alle ripetute citazioni quale teste, lungi dal recare apporto alla tesi del ricorrente, è invece significativa di un disinteresse per il processo che, indubbiamente, contrasta con l'ipotesi che essa fosse animata da volontà di persecuzione nei confronti dell'imputato.
È appena il caso di aggiungere che l'assunto secondo cui la C. , nel corso della sua deposizione testimoniale, sarebbe incorsa in contraddizioni contestatele dalla difesa, è inosservante del requisito di specificità e non può essere preso in considerazione.
2. Va disatteso, altresì, il secondo motivo di ricorso. Il fatto che il F. abbia mantenuto buoni rapporti con la figlia, nella doverosa osservanza dei doveri genitoriali, già non varrebbe a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche, in quanto circostanza del tutto avulsa dalle modalità del fatto cui si riferisce la pronuncia di condanna; in aggiunta a ciò va osservato che, secondo quanto emerge dalla ricostruzione recepita dai giudici di merito, anche nei confronti della figlia la condotta tenuta dall'imputato nella circostanza per cui è processo non è stata immune da riprovazione, atteso che l'atteggiamento violento da lui tenuto nei confronti della C. si manifestò sotto gli occhi della minore, tanto da spingerla al pianto. Il fatto che la Corte d'Appello abbia acceduto a una benevola interpretazione - non impugnata dal P.M. - dell'art. 610 cod. pen., escludendo la configurabilità del reato di violenza privata nell'avere egli costretto con la forza la ex convivente a inginocchiarsi davanti a lui, non ne impedisce la valutazione ai fini del giudizio complessivo sull'entità del fatto e sulla personalità dell'imputato, apportando elementi di segno contrario al riconoscimento dell'invocata attenuante.
Neppure può sostenersi, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, che gli accadimenti culminati nella consumazione del reato siano dipesi da comportamenti illegittimi della C. , a carico della quale non risulta che si siano accertate inosservanze delle prescrizioni riguardanti l'affidamento della minore.
3. Il rigetto del ricorso, che pianamente consegue a quanto fin qui osservato, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.1. La natura dei rapporti intercorsi con la persona offesa dal reato e il coinvolgimento di una minorenne comportano l'oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.
Avv. Antonino Sugamele

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