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Sentenza

Denunzia il fidanzato, poi lo perdona e lo sposa. Purtroppo i reati rimangono.
Denunzia il fidanzato, poi lo perdona e lo sposa. Purtroppo i reati rimangono.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 marzo - 5 agosto 2013, n. 33804
Presidente Zecca – Relatore Settembre

Fatto

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 26-4-2012, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Enna, in composizione monocratica, ha condannato B.M. a pena di giustizia per i reati di violenza privata e minaccia aggravata commessi in danno di M.O.. Contestualmente, ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di 1^ grado, che, condannando l'imputato per il reato di violenza privata, aveva fatto erroneo riferimento al capo e), invece che al capo c).
Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici del merito, il B. in data (omissis), dopo aver invitato la fidanzata a salire sulla sua autovettura, l'aveva percossa e minacciata con un coltello e le aveva impedito di scendere dalla vettura, volendo continuare con lei la burrascosa discussione avviata.
A fondamento della decisione vi sono le dichiarazioni rese in istruttoria e a dibattimento dalla persona offesa e dalla di lei sorella M.E., nonchè il sequestro del coltello ad opera della polizia giudiziaria.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Impellizzeri Antonio, avvalendosi di tre motivi.
Col primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, nonchè travisamento della prova in ordine al reato di violenza privata.
Deduce che sono state utilizzate, per formulare il giudizio di responsabilità, le dichiarazioni della persona offesa contenute in querela, in violazione della norma che consente l'utilizzo della querela solo per verificare l'esistenza della condizione di procedibilità e della norma che consente l'utilizzo delle dichiarazioni rese in istruttoria solo per la verifica della credibilità del teste. Deduce che a dibattimento la donna ha negato di essere stata costretta a rimanere in auto contro la sua volontà.
Col secondo lamenta, ancora una volta, violazione di legge e vizio di motivazione, nonchè travisamento della prova in ordine al reato di minaccia aggravata (capo F). Deduce che la motivazione è del tutto assente e che anche in questo caso la donna ha negato di essere stata minacciata, nell'occasione, dall'imputato.
Col terzo si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, della mancata concessione delle attenuanti generiche e della concreta determinazione della pena, della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente, nonchè della mancata applicazione dell'indulto.

Diritto

Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo di ricorso si fonda su una rappresentazione edulcorata e parziale della vicenda processuale, che non è idonea a scardinare la chiara e puntuale ricostruzione dei giudici di merito.
Questi hanno chiarito - in maniera senz'altro corrispondente al contenuto e alla ratio dell'art. 610 c.p. - che la versione "minimalista" resa a dibattimento dalla M. - che nel frattempo si è sposata con l'imputato ed ha inteso ridimensionare il fatto - è comunque sufficiente a ritenere provata l'accusa, giacchè l'aver afferrato per i capelli la donna per costringerla a rimanere con lui nell'autovettura costituisce esercizio di violenza fisica che, limitando significativamente la libertà fisica e morale della persona, è idonea ad integrare il reato previsto dall'art. 610 c.p..
Non corrisponde al vero, quindi, che i giudici abbiano fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni contenute nell'atto di querela, avendo fatto esplicito ed esclusivo riferimento alle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa, nonchè a quelle della sorella E., che ha confermato il quadro in cui la vicenda de quo si inseriva, caratterizzato da frequenti litigi tra i due.
2. Nemmeno corrisponde alla realtà processuale, quale emergente dal contenuto delle sentenze di merito, che i giudici abbiano condannato l'imputato senza prove per il reato di cui al capo F) (minaccia aggravata), emergendo chiaramente dalla sentenza di 1^ grado che anche la prova del reato suddetto è stata desunta dalle dichiarazioni della M., che ha parlato della minaccia, rivoltale dal B., di astenersi dall'ulteriormente denunciarlo, altrimenti "le avrebbe tagliato la gola", mimando significativamente il gesto con un coltello che aveva in mano e che è stato sequestrato dai carabinieri nell'autovettura dell'imputato.
E' vero che questa sequenza non viene riportata nella sentenza d'appello, ma sovviene, in questo caso, il principio di diritto affermato da questa Corte, in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv.216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv.
209145). Ciò è stato affermato in casi in cui i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado, com'è dato riscontrare nella specie (in cui l'appellante aveva riproposto la tesi, scartata motivatamente dal giudice di 1^ grado, che l'oggetto utilizzato dall'imputato per formulare la minaccia non fosse stato un coltello, ma un portachiavi).
3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, dolendosi il ricorrente della gravosità della pena, pure applicata in misura prossima al minimo edittale, e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, motivatamente negate in considerazione dei precedenti penali, anche specifici. Vale a dire con riguardo a criteri che, avendo fondamento nell'art. 133 c.p., costituiscono legittimo riferimento per l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. E lo stesso dicasi per la mancata sostituzione della pena ex L. n. 689 del 1981, art. 53 e segg., motivata, oltre che nella maniera sopra detta, anche per l'assoluta genericità della richiesta formulata nell'atto dell'appello, che non aveva indicato gli elementi idonei a giustificare l'ulteriore mitigazione del trattamento.
Quanto alla censura sulla mancata applicazione dell'indulto è sufficiente osservare che tale questione può essere sollevata nel giudizio di legittimità solo nel caso in cui il giudice di merito la abbia presa in esame e la abbia risolta negativamente e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione, come verificatosi nella specie (Cass. n. 536/07; n. 2333/95).
4. Infine, non può essere dato corso alla richiesta del Pubblico Ministero d'udienza di declaratoria della prescrizione del reato contestato, originariamente, al capo G) (L. n. 110 del 1975, art. 4), trattandosi di reato che è già stato dichiarato prescritto dal giudice d'appello.
5. In definitiva, il ricorso dell'imputato va rigettato, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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