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Sentenza

Corruzione di pubblico ufficiale. Legge penale. Sentenza penale.
Corruzione di pubblico ufficiale. Legge penale. Sentenza penale.
Cass. Pen., Sez. VI, ud. 11 febbraio 2013 - dep. 12 marzo 2013 , n. 11792



Il principio secondo cui il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza deve essere sempre risolto con il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, non rappresenta un canone interpretativo inderogabile. Ed infatti, siffatto principio incontra una deroga laddove la difformità dipenda da un errore materiale relativo alla pena indicata in dispositivo, palesemente rilevabile dall'esame della motivazione in cui si ricostruisca chiaramente ed in modo inequivocabile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la motivazione prevale sul dispositivo. 
Sussiste continuità normativa tra le nuove disposizioni in materia di istigazione alla corruzione contenute nell'art. 322, commi 1 e 3, c.p., come sostituite dalla legge n. 190 del 2012, e le previgenti disposizioni contenute negli stessi commi, giacché la finalità di tali modifiche è stata esclusivamente quella di adeguare le due fattispecie incriminatrici dell'istigazione alla corruzione, ivi previste, alla nuova figura criminosa della corruzione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 318 c.p., anche esso sostituito dalla citata legge n. 190; ciò fatto salvo il divieto di applicazione retroattiva delle nuove norme, ex art. 2, comma 4, c.p., nella parte in cui risulta ampliata la portata operativa della nuova fattispecie di corruzione ex art. 318 c.p. ed incrementata la relativa cornice sanzionatoria.
Avv. Antonino Sugamele

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