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Sentenza

Se il fabbro produce emissioni di gas, vapori e fumi che emanano odori provocanti disturbo, disagio, fastidio alle persone e' reato. Irrilevante l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.-
Se il fabbro produce emissioni di gas, vapori e fumi che emanano odori provocanti disturbo, disagio, fastidio alle persone e' reato. Irrilevante l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.-
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 20.01.2011, n. 2377

Motivi della decisione

Con sentenza 4 giugno 2010, il Giudice monocratico del Tribunale di Roma ha ritenuto L. G. responsabile del reato previsto dall'art. 674 c.p. e l'ha condannato alla pena di euro cinquanta di ammenda. A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato che l ‘imputato, nella sua attività di fabbro, produceva odori molesti, soprattutto in fase di verniciatura: tale condotta era sussumibile nella norma contestata in quanto compresa tra le emissioni di gas, vapori o fumi.
Le esalazioni disturbavano i residente nella zona, come provato dai testimoni escussi, oltre il limite della stretta tollerabilità.
Irrilevante è stata reputata dal Giudice la circostanza che l'imputato fosse munito di autorizzazione all'esercizio della sua attività ed avesse installato un impianto di areazione perché nessuna norma prevede disposizioni in tema di odori.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto appello (che deve essere qualificato ricorso per Cassazione a sensi dell'art. 593 u.c. c.p.p.) deducendo:
- che le esalazioni maleodoranti non sono comprese nella condotta descritta. dall'art. 674 cod.pen. e possono essere fonte solo di responsabilità civile;
- che i testi non sono conformi e precisi sugli odori e la loro rilevanza sicché era giustificabile una assoluzione ex art 530 c.2 c.p.p.
- che aveva preso tutte le precauzioni per ridurre le esalazioni provenienti dalla sua attività.
Le censure sono manifestamente infondate ed in fatto per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che la Corte reputa equo fissare in euro mille - alla Cassa delle Ammende; l'imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in complessivi euro millecinquecento oltre accessori di legge.
La giurisprudenza consolidata con interpretazione estensiva della norma dell'art. 674 c.p. - e non analogica, vietata nel settore penale - ritiene che nel concetto di emissioni di gas, vapori, fumi, siano annoverabili le sostanze volatile che emanano odori provocanti disturbo, disagio, fastidio alle persone.
Il reato è configurabile in presenza di molestie olfattive anche quando l'impianto dello imputato sia munito delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio della sua attività. Ciò in quanto - come correttamente rilevato dal Giudice di merito - non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori ; pertanto, in tale caso, non vige la presunzione di legittimità delle emissioni rispettose dei parametri della autorizzazione (ex plurimis Cass. Sez. 3 sentenza 2475/2007).
L'imputato non ha dedotto alcun errore di fatto o altre situazioni idonee ad escludere l'elemento psicologico del reato; la censura sulla adozione delle necessarie cautele è generica e priva della necessaria concretezza.
Le residue deduzioni si risolvono in una richiesta di ponderazione della prove, alternativa a quella correttamente effettuata dal Giudice di merito ed introducono problematiche che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa della Ammende. ed al rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi euro millecinquecento oltre accessori di legge.

 

Depositata in Cancelleria il 20.01.2012
Avv. Antonino Sugamele

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