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Sentenza

Rotwailer della suocera  a casa del figlio privo di museruola e di guinzaglio causa lesioni al volto ed alla mano destra della vittima invitata a cena dai padroni di casa
Rotwailer della suocera a casa del figlio privo di museruola e di guinzaglio causa lesioni al volto ed alla mano destra della vittima invitata a cena dai padroni di casa
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 16 maggio 2012, n. 18814

Ritenuto in fatto

1) *** e *** congiuntamente propongono ricorso per cassazione, attraverso il comune difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, del 24 novembre 2010, che, in riforma della sentenza assolutoria del Giudice di Pace della stessa città, del 18 dicembre 2009, impugnata dal PM e dalla parte civile, li ha ritenuti responsabili del reato di lesioni personali colpose e li ha condannati alla pena di 1.400,00 euro di multa ciascuno, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, cui ha assegnato una provvisionale di 10.000,00 euro.

Secondo l'accusa, condivisa dal giudice del gravame, gli imputati, per colpa consistita nella mancata custodia di un cane, razza rotwailer, di proprietà della *** (il quale si trovava nell'abitazione del *** e della *** privo di museruola e di guinzaglio, hanno causato, con la loro condotta, lesioni al volto ed alla mano destra di *** aggredita dall'animale, che in detta abitazione si trovava in quanto invitata a cena dai padroni di casa.

Non avendo condiviso le ragioni dell'assoluzione prospettate dal giudice di pace -il quale aveva rilevato che l'obbligo di tenere al guinzaglio e di applicare la museruola ai cani è previsto solo nei luoghi aperti al pubblico o sui mezzi di trasporto, non anche nelle case di privata abitazione, e che era stato il comportamento della *** a determinare l'azione, improvvisa ed imprevedibile, del cane- il tribunale ha, viceversa, sostenuto, citando alcune decisioni di questa Corte, che, in caso di custodia di animali, al fine di escludere l'elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale, non basta che questo si trovi in luogo privato e recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee. Né, secondo lo stesso tribunale, sarebberilevante, ai fini del riconoscimento della responsabilità, accertare l'esatta dinamica dei fatti, ( posto che il proprietario o custode dell'animale assume, per ciò solo, una precisa posizione di garanzia, per la quale egli risponde a titolo di colpa della condotta aggressiva dello stesso.

2) Avverso tale decisione ricorrono, dunque, i tre imputati, che deducono:

a) Violazione degli art. 125 co. 3 e 192 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 40 co. 2 e 113 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del nesso causale. Sostengono i ricorrenti che il giudice del gravame non avrebbe tenuto in considerazione un fattore imprevedibile, interagente nella produzione dell'evento lesivo, rappresentato dal comportamento della persona offesa, che si era avvicinata al divano dove si trovava l'animale ed avrebbe imprudentemente avvicinato il suo viso all'animale, in tal modo avendone provocato un'imprevedibile reazione. Peraltro, le modalità dell'aggressione, riferite alla sola *** non troverebbero riscontro nelle caratteristiche delle lesioni riscontrate;

b) Violazione degli artt. 125 co. 3, 192 cod. proc. pen., 40 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità nei confronti di ***. Si sostiene nel ricorso che il cane era stato prelevato e condotto nell'abitazione dei *** non dall'imputata, bensì dalla figlia e dal genero, abituali frequentatori dell'animale, che ne avevano quindi, assunto il possesso ed il relativo obbligo di custodia;

c) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, nonché in tema di determinazione dell'entità della pena.

Considerato in diritto

1) Il ricorso proposto da *** è fondato.

In realtà, è stato accertato che il cane, pur di proprietà dell'imputata, si trovava nell'abitazione dei coniugi *** perchè dagli stessi colà volontariamente condotto, sia pure con il consenso della proprietaria, che legittimamente lo ha loro affidato in considerazione della dimestichezza che essi da sempre avevano con l'animale.

Ciò evidentemente non consente di attribuire alla proprietaria dell'animale alcuna responsabilità per quanto altrove accaduto alla ***, non potendosi ad essa contestare condotte imprudenti esclusivamente addebitabili ai due coniugi che, avendo assunto la posizione di detentori del cane, avevano l'obbligo di custodirlo e di assumere le iniziative necessarie ad impedire che lo stesso procurasse danni a terzi.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio nei confronti della *** per non avere l'imputata commesso il fatto contestatole.

2) Infondati, sono, viceversa, i ricorsi di *** e ***.

a) In punto di affermazione della responsabilità, osserva la Corte che il giudice del gravame, premesso che la *** era stata ggredita da un cane che si trovava, libero nei movimenti e privo di museruola, nell'abitazione dei due imputati, che colà lo avevano condotto dopo averlo prelevato dall'abitazione della proprietaria dell'animale, ***, madre della *** ; premesso, altresì, che la certificazione medica in atti aveva attestato la compatibilità delle ferite riscontrate sul corpo della vittima con l'aggressione di un cane;

tanto premesso, dunque,

detto giudice ha legittimamente affermato la responsabilità dei due imputati in ordine al delitto di lesioni colpose, rilevando come, in ragione della posizione di garanzia dagli stessi assunta, in quanto detentori dell'animale, essi avevano l'obbligo di assumere ogni possibile cautela idonea ad evitare e prevenire prevedibili aggressioni.

Decisione certamente corretta e condivisibile, anche alla luce dei principi, correttamente citati nella sentenza impugnata, affermati da questa Corte in tema di custodia di animali.

Né l'obbligo di corretta custodia può ritenersi non sussistente nel caso di specie sol perché il cane si trovava in casa; in realtà, la presenza, nell'abitazione dei due imputati -su invitodegli stessi, della *** imponeva loro di controllare e custodire l'animale con la massima attenzione, proprio per evitare possibili reazioni dello stesso, anche conseguenti a comportamenti imprudenti da parte dell'ospite che, peraltro, non risulta essere stata neanche invitata alla prudenza nei suoi approcci con l'animale. Né sarebbe stato necessario ricorrere al guinzaglio o alla museruola, sarebbe, invero, bastato sistemare il cane in una zona della casa diversa da quella frequentata dagli ospiti.

Tali essendo gli elementi acquisiti in atti, del tutto infondata si presenta la censura che si riporta al tema del nesso causale, essendo del tutto evidente come le lesioni riportate dalla *** siano la diretta conseguenza dell'aggressione dell'animale, resa possibile dalla condotta imprudente dei due imputati.

Quanto, poi, al presunto cmportamento imprudente della *** - che si sarebbe, secondo i ricorrenti, avvicinata "al divano su cui il cane a detta di tutti riposava, avrebbe imprudentemente posto il viso all'altezza del muso dell'animale, sì da suscitarne un'imprevedibile reazione"; condotta che, si sostiene nel ricorso, avrebbe dovuto indurre il giudice del gravame a confermare la sentenza assolutoria di primo grado- osserva la Corte, da un lato, che, ove anche tale ricostruzione dovesse ritenersi veritiera, non verrebbe meno la responsabilità dei due imputati, avendo essi comunque omesso di adottare tutte le doverose misure necessarie affinchè tale pericolosa vicinanza fosse evitata; dall'altro, che detta ricostruzione appare il frutto di mera ipotesi, posto che essa, oltre a non trovare alcun riscontro fattuale, risulta sostanzialmente smentita, laddove ambedue i giudici del merito e gli stessi ricorrenti hanno sostenuto che l'aggressione era avvenuta in assenza di testimoni.

Irrilevanti, infine, sono le deduzioni dei ricorrenti relative alle caratteristiche morfologiche delle ferite riportate dalla persona offesa, peraltro articolate in termini di rielaborazione, in punto di fatto, di quanto acquisito in atti, non consentita nel giudizio di legittimità.

b) Inammissibile per manifesta infondatezza è la doglianza, proposta con l'ultimo motivo di ricorso, con la quale i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. Invero, il giudice del merito ha adeguatamente motivato, attraverso il richiamo all'art. 133 cod. pen., le decisioni adottate in punto di trattamento sanzionatorio, mentre il silenzio serbato in ordine alle attenuanti generiche e ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, dipende evidentemente dalla mancata richiesta degli stessi da parte degli imputati oltre dagli espressi divieti legislativi (art. 60 d.l.vo n.274/2000).

I ricorsi devono, quindi, essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di *** per non avere, l'imputata, commesso il fatto. Rigetta i ricorsi di *** e *** che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in cancelleria il 16 maggio 2012.
Avv. Antonino Sugamele

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