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Sentenza

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma terzo, in relazione all'art. 646, comma primo, c.p.p., per violazione degli artt. 117, comma primo, e 111, comma primo, Costituzione.
Questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma terzo, in relazione all'art. 646, comma primo, c.p.p., per violazione degli artt. 117, comma primo, e 111, comma primo, Costituzione.
Cass. pen., Sez. Unite, Ord., ud. 18 ottobre 2012 - dep. 25 ottobre 2012, n. 41694



E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma terzo, in relazione all'art. 646, comma primo, c.p.p., per violazione degli artt. 117, comma primo, e 111, comma primo, Costituzione, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il provvedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione si svolga, davanti alla Corte di Appello, nelle forme dell'udienza pubblica. 

Il giusto processo regolato dalla legge e destinato ad attuare la giurisdizione nazionale, non può non prevedere la pubblicità dell'udienza come regola generale del processo, ferma restando la derogabilità di un siffatto principio - di garanzia per il singolo, di trasparenza per la giurisdizione - in presenza di peculiari connotazioni dei singoli modelli procedimentali che non comportino la necessità del controllo pubblico. Tali peculiarità, in particolare, non sono ravvisabili nel procedimento per la riparazione per la ingiusta detenzione e non possono, pertanto, giustificare l'assenza della possibilità di trattazione pubblica del procedimento predetto nella fase di merito, con la conseguenza che la scelta normativa in proposito risulta contrastante con la regola costituzionale del giusto processo, in quanto non coerente con l'assetto che quel principio è chiamato a realizzare come diritto alla persona e connotato della giurisdizione.
Avv. Antonino Sugamele

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