Per la Cassazione sono utilizzabili i prelievi ematici effettuati a seguito del ricovero ospedaliero per incidente stradale, anche senza il consenso dell'imputato
Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. - Sent. del 01.03.2012, n. 8041
Presidente Sirena - Relatore Izzo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 3/12/2009 il G.I.P. del Tribunale di Brescia, in sede di rito abbreviato, condannava P.P. per il reato di cui all'art. 186 lett. c) C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un'auto Golf, con tasso alcolemico rilevato di 3,21 g/l (acc. in (…).
Con sentenza del 12/1/2011 la Corte di Appello di Brescia confermava la pronuncia di condanna.
Osservava la Corte distrettuale che la responsabilità dell'imputato emergeva chiara dalla analisi ematica svolta da cui risultava il suo elevato tasso alcolemico. Quanto alla legittimità delle analisi esse erano state svolte in occasione di esami clinici ospedalieri per finalità terapeutiche, dopo il grave incidente che aveva provocato, pertanto era irrilevante la presenza o meno del consenso dell'interessato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato lamentando:
2.1. La violazione di legge per avere il giudice di merito fatto uso di un esame ematico svolto senza il consenso dell'interessato. La stessa penalizzazione del rifiuto fa desumere la necessità di un preventivo consenso all'atto. Inoltre gli accertamenti ospedalieri sono consentiti nel caso in cui il paziente versi in stato di incoscienza; prima di allora gli esami sono consentiti solo previo consenso informato.
2.2. La illogicità della motivazione, laddove la corte di merito aveva affermato che il prelievo ematico era stato effettuato per finalità terapeutiche, mentre nella stessa sentenza si era affermato che vi era stata una esplicita richiesta in tal senso della P.G.
Considerato in diritto
3.1 motivi di censura sono infondati e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
3.1. Questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, ha avuto modo di statuire che “I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1827 del 04/11/2009 Ud. (dep. 15/01/2010), Rv. 245997; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4118 del 09/12/2008 Ud. (dep. 28/01/2009), Rv. 242834). Pertanto l'accertamento medico attestante il tasso alcolemico del P. , proveniente dall'Ospedale di (…) , integra un elemento di prova che legittimamente può fondare il convincimento del giudice, tanto più in sede di giudizio abbreviato e dopo un'opposizione a decreto penale, nel corpo della quale nessuna eccezione di invalidità degli atti è stata formulata.
3.2. Né può sostenersi che il difetto di consenso al prelievo del campione costituisca una causa di inutilizzabilità patologica dell'accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale. In particolare, non appaiono violati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224, co. 2, c.p.p. “nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge”. Principio a maggior ragione da valere anche per gli atti di indagine.
Va osservato che la Corte Costituzionale, è giunta alla pronuncia di illegittimità per arginare l'utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di “provvedimenti… necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali”, senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, così cumulandoli in una disciplina, connotata da assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l'esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. Carenza normativa a cui, peraltro, di recente il legislatore ha posto riparo con l'introduzione dell'art. 224 bis c.p.p..
Invero, la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, nel momento in cui censurava la genericità della disciplina del rito penale, ha segnalato come invece, “…. in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria); disciplina - questa - la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l'altro, la denunziata venerazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge”.
Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto, nelle due pronunce sopra riportate, la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni.
Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo; ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni. Nel caso di specie, detto prelievo è stato effettuato nel rispetto delle norme vigenti all'epoca dei fatti (dopo la riforma introdotta dal D.L. 151/03, conv. in L. 214/03), ai sensi del 5 comma dell'art. 186 C.d.S., legittimamente presso il presidio ospedaliero in cui era stato portato per controlli medici il P. . Per quanto detto, le censure di inutilizzabilità degli accertamenti ospedalieri in relazione alla positività all'alcool dell'imputato sono infondate.
Al rigetto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria il 01.03.2012
06-03-2012 00:00
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