L'effettiva rimessione in pristino nel reato paesaggistico estingue il reato. Il solo provvedimento dell'Autorità amministrativa no.
Cass. Sez. III n. 47870 del 10 dicembre 2012 (Ud.9 ott. 2012)
Pres. Franco Est. Andreazza Ric. Moraglia
La disposizione di cui all'art. 181, comma 1 quinquies, del D.Lgs. n. 42 del 2004, in base alla quale la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, estingue il reato di cui al comma primo dello stesso art. 181, va interpretata nel senso che la causa estintiva resta preclusa, oltre che dalla condanna, soltanto dalla emissione di un provvedimento amministrativo idoneo ad essere eseguito d'ufficio, non essendo sufficiente ad impedire l'effetto estintivo un mero ordine di ripristino rivolto dalla autorità amministrativa o la indicazione di tempi o modalità esecutive idonee a conseguire il ripristino
29-12-2012 18:44
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