Il passaggio a livello viene lasciato con le sbarre alzate per un guasto. Auto travolta dal treno. Responsabili di lesioni il conducente del convoglio e il manovratore.
Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. - Sent. del 25.10.2012, n. 41980
Presidente Sirena - Relatore Casella
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 24 settembre 2010, il Giudice di Pace di Tirano dichiarava C.Z.L.F. e V.A.V.G. responsabili del delitto di cui all'art. 590 commi 1 e 4 cod. pen., commesso in (…) , in danno di R.J. e di M.I.M. . Condannava per l'effetto gli imputati, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 500,00 di multa, ciascuno.
Si era acclarato in punto di fatto, all'esito della istruttoria dibattimentale, che, in conformità all'imputazione contestata, il C. , in qualità di conduttore del treno di lavoro n. (…) delle Ferrovie Retiche ed il V. , in veste di accompagnatore del medesimo treno, avevano cagionato alle parti offese, versando in colpa generica e specifica, lesioni personali (giudicate rispettivamente guaribili in giorni 14 ed in giorni 15) in conseguenza della collisione avvenuta tra l'autovettura Audi A3 tg. (…) - condotta da R.J. , sulla quale era trasportata M.I.M. - ed il suddetto convoglio al momento di oltrepassare il passaggio a livello in via (…) , essendo la carreggiata percorsa dall'automobile risultata priva dei cavalletti segnaletici o della segnaletica sostitutiva prevista dall'art. 184 reg. esec. cod. strada, benché le sbarre fossero alzate per l'interruzione dell'alimentazione dell'impianto elettromeccanico di governo. Pur avendo ravvisato il Giudice di prime cure un concorso di colpa nell'evento del conducente dell'autovettura - per l'omesso uso della massima prudenza nell'approssimarsi al passaggio a livello al fine di evitare incidenti - cionondimeno, aveva ritenuto la colposa responsabilità degli imputati per la mancata adozione delle prescritte cautele che avrebbero evitato l'evento.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, per tramite dello stesso difensore, articolando un unico motivo per vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione in punto all'affermazione di responsabilità. Il Giudice di prime cure - osservano i ricorrenti - non avrebbe individuato la fonte dell'obbligo giuridico che imponeva agli imputati l'adozione della condotta positiva, colposamente omessa di guisa che alla condotta del conducente dell'autovettura avrebbe dovuto farsi risalire l'esclusiva responsabilità dell'evento, a cagione dell'eccessiva velocità. In ogni caso, sostengono i ricorrenti che, alla stregua del disposto dell'art. 184 reg. esec. cod. strada e dell'art. 44 cod. strada, il titolare della posizione di garanzia avrebbe dovuto individuarsi nell'esercente la ferrovia ovverosia nel dirigente o nel funzionario competente delle ferrovie retiche (e quindi non negli attuali imputati: semplici dipendenti con mansioni d'ordine). Né agli imputati (che, nei rispettivi ruoli ebbero a condurre il convoglio, nel caso concreto, con la massima prudenza) era stato conferito alcun incarico di garantire la sicurezza del transito dei treni o funzioni o poteri dispositivi propri dell'esercente la ferrovia, fermo in ogni caso il fatto che alla situazione di pericolo venutasi a creare era necessario ovviare previa adozione delle particolari precauzioni dettate dall'art. 184 reg. esec. cod. strada.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'affermazione della penale corresponsabilità degli imputati è fondata, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, sulla corretta interpretazione delle norme esistenti ed è sorretta da adeguata e congrua motivazione. Come congruamente argomentato dal Giudice di prime cure, gli imputati hanno concorso a cagionare, per colpa, gli eventi lesivi de quibus, disattendendo il “comando” positivo loro imposto (in presenza della situazione di pericolo integrata dalla presenza di passaggio a livello con sbarre alzate che si accingevano ad attraversare con il treno di lavoro) di adottare le prescrizioni di comune prudenza e diligenza, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada che erano in procinto di raggiungere, nello stesso momento, l'intersezione tra strada e linea ferroviaria nonché le specifiche precauzioni cautelari prescritte, in tali eventualità, dalle Ferrovie Retiche che “impongono di fermare il convoglio prima del passaggio a livello e constatare che questo sia libero e di proseguire poi lentamente”, come testualmente riportato nella motivazione della sentenza impugnata.
È fuori di dubbio che garanti dell'osservanza di tale regola cautelare (nel caso concreto disattesa dagli imputati) altri non potessero essere che gli stessi ricorrenti, nelle rispettive mansioni rivestite nella concreta situazione di fatto (di cui all'atto di incolpazione) in cui vennero a trovarsi in dipendenza della circolazione del treno di servizio, a prescindere peraltro dalla eventuale concorrenza di ulteriori posizioni di garanzia facenti capo ad altri soggetti investiti di altre funzioni o mansioni, ciascuno dei quali (ivi incluso, nel caso di specie, l'esercente della ferrovia) “è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia” (cfr. Sez. 4 n. 46515/2004; Sez. 4 n. 8593/2008; Sez. 4 n. 46846/2011).
L'obbligo di garanzia in senso proprio si fonda invero sul disposto del capoverso dell'art. 40 cod. pen., secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Il presupposto della causalità nei reati commissivi mediante omissione risiede quindi nella esistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento. Solo nella causalità omissiva è dunque rilevante accertare l'esistenza della posizione di garanzia e quindi individuare chi aveva l'obbligo di agire per impedire il verificarsi dell'evento e non l'ha fatto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la posizione di garanzia può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico, ma anche di natura privatistica. Può trattarsi di fonte anche non scritta. La posizione di garanzia può addirittura trarre origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l'evento.
Nell'ambito concettuale della posizione di garanzia, gli obblighi in questione sono riferibili, sotto il profilo funzionale, a due distinte categorie: obblighi di protezione ed obblighi di controllo.
Questa seconda categoria riguarda la posizione di garanzia” che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto: questa categoria riguarda tutti i casi di esercizio di attività pericolose - che trova il fondamento normativo nell'art. 2050 cod. civ. -; il dovere di prevenzione incombente sul datore di lavoro per evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro o di malattie professionali; le regole che disciplinano la circolazione stradale ecc.” (cfr. Sez. 4 n. 16761/2010).
Giova ancora osservare che, affinché l'agente possa ritenersi responsabile di aver cagionato l'evento, all'obbligo giuridico di impedire l'evento (ovvero alla posizione di garanzia di cui risulti titolare) deve accompagnarsi l'esistenza di poteri di fatto idonei ad influenzare il corso degli eventi onde evitare il verificarsi dell'evento. Ciò posto, i principi ed i criteri interpretativi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema in questione, fin qui succintamente richiamati, appaiono agevolmente applicabili nel caso in esame in cui agli imputati si addebitava, nelle rispettive mansioni espletate di conduttore del convoglio: il C. (posizionato in coda) e di accompagnatore / manovratore: il V. (posto sul predellino in testa al primo vagone), come ammesso in ricorso senza contestazioni, di aver contribuito a cagionare per colpa l'evento lesivo in danno degli occupanti dell'automobile venuta a collisione con il treno. Gli imputati erano incorsi nell'inosservanza delle testé illustrate comuni regole di prudenza, diligenza e perizia oltreché delle prescrizioni cautelari specifiche, allorché il convoglio era giunto ad impegnare il passaggio a livello, in presenza di una situazione di rilevante pericolo, integrata dal fatto che:
- il passaggio a livello aveva le sbarre alzate;
- non erano stati posizionati sulla carreggiata stradale, i cavalletti segnaletici né la segnaletica sostitutiva prevista dall'art. 184, comma 1 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495: regolamento di esecuzione del codice della strada le cui norme erano applicabili ex art. 65, comma 1 d.P.R. n. 754 del 1980 per l'attraversamento dei passaggi a livello su strade destinate al pubblico transito.
La stessa manovra pericolosa che gli imputati erano intenti a compiere concretizzava l'insorgenza degli specifici obblighi di controllo in cui si articolava la posizione di garanzia rivestita, a salvaguardia della incolumità di coloro che si venivano a trovare a superare l'intersezione tra la strada e la linea ferroviaria. In altri termini gli imputati erano tenuti a porre in atto il c.d. comportamento alternativo lecito, con effetti impeditivi del prevedibile evento; comportamento dagli stessi pacificamente esigibile, all'uopo attivandosi, per evitare l'evento, fino ad arrestare il convoglio nell'attraversamento del passaggio a livello; donde la sussistenza ex art. 40 cpv. cod. pen. del nesso di causalità tra le omissioni colpose loro ascritte e gli eventi lesivi subiti dalle parti lese, sulla base del giudizio controfattuale. È invero del tutto intuitivo che, attese le circostanze fattuali, cosiccome accertate, le omissioni colpose del conducente della vettura (approssimatosi al passaggio a livello a velocità non prudenziale, guidando con negligenza, disattenzione ed imperizia) non ebbero incidenza causale esclusiva rispetto alla produzione dell'evento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Depositata in Cancelleria il 25.10.2012
31-10-2012 11:36
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