Dipendente Asl timbra il bagde in un luogo diverso da quello in cui presta attività lavorativa. Se il danno e' minimo per la Cassazione non c'e' truffa
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. Sent. del 10.01.2012, n. 212
Fatto e diritto
Con sentenza in data 28/6/2011 il G.U.P. del Tribunale di Torino, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione per annullamento delle precedente sentenza dello stesso Ufficio di improcedibilità dell'azione penale ex art. 425 c.p.p., dichiarava non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste nei confronti di B.L. in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv - 640 co. 1 e 2 n. 1 cp., perché il fatto non costituisce reato.
Si contestava all'imputata nella sua qualità di collaboratore amministrativo professionale in servizio presso l'Ufficio Legale dell'Ospedale (omissis) di essersi procurata ingiusto profitto ai danni dell'ASL n. (…), effettuando in trenta episodi distinti nel periodo compreso tra il (…) e il (…) l'inserimento nell'apposita apparecchiatura della scheda magnetica, rivelatrice dell'attività prestata (c.d. badge) in entrata e in uscita in luogo diverso da quello in cui prestava la propria attività lavorativa. Riteneva il G.I.P. che per i primi quattro episodi fosse decorso il termine di prescrizione, mentre per i restanti ventisei mancasse il requisito della apprezzabilità economica del danno, richiamando sul punto la stessa giurisprudenza di legittimità a mente della quale integra il reato di truffa la condotta del pubblico ufficiale, che si allontani senza far risultare mediante timbratura del cartellino e della scheda magnetica i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.
Contro tale decisione ricorre il difensore della parte civile A.S.L. n. (…) della Regione Piemonte, che a sostegno della richiesta di annullamento articola due motivi.
Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 640 c.p. e il vizio di motivazione e censura l'errore del giudice nella valutazione del danno cagionato all'ente pubblico, che non poteva esaurirsi nella apprezzabilità economica dei brevissimi periodi di assenza dell'imputata, singolarmente considerati, ma comprendeva il vantaggio economico, correlato alla percezione dello stipendio ordinario per le ore rientranti nel periodo contrattuale, nel vantaggio economico connesso alle ore di straordinario risultanti, dalle bollature “allegre”, nel vantaggio economico derivante dalla cura dei propri interessi personali, il cui valore, non quantificabile emergeva con tutta evidenza. Con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge processuale in riferimento all'art.627/3 c.p.p. e il vizio di motivazione, osservando che il G.I.P. si era limitato a prendere atto della circostanza che il termine di prescrizione di alcuni episodi fosse già spirato, e che per tutti gli altri fosse prossimo a scadere e procedere all'analisi della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.129/2 c.p.p., disattendendo il dictum della Suprema Corte in ordine alla sussistenza del reato di truffa sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo e soprattutto non era entrato in alcun modo nel merito della vicenda e nella valutazione delle emergenze processuali.
Il ricorso non ha fondamento.
Ricorda il collegio che la critica della scelta legislativa del ricorso per cassazione come unico strumento impugnatorio della sentenza di non luogo a procedere emerge soprattutto laddove, come nella specie, oggetto di censura sia l'apparato argomentativo della decisione per i profili della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art.606/1 lett. e) c.p.p.
È infatti palese la differenza di scala tra la regola del giudizio, dettata per l'epilogo decisorio della sentenza di non luogo a procedere, che prescrive valutazioni prognostiche di sostenibilità dell'accusa in giudizio sulla base degli acquisiti elementi investigativi e probatori, perciò stesso, intrise di “fatto” e di “merito”, e le caratteristiche del ricorso per cassazione, attesa la inadeguatezza del mero scrutinio di legittimità della decisione impugnata rispetto ai punti oggetto di critica da parte del ricorrente.
D'Altra parte l'eliminazione del potere di appello neppure può ritenersi compensata dall'ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione, parallelamente operato dall'art.8 stessa legge n.46/2006 mediante la modifica delle lettere d) ed e) dell'art.606 c.p.p., perché, “quale che sia l'effettiva portata dei nuovi e più ampi motivi di ricorso il rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito dell'appello” (corte Cost. n.26/2007).
Ciò posto e considerato che nel caso in esame il G.I.P. ha dato conto, con puntuale e adeguato apparato argomentativo, cui si è fatto cenno, delle ragioni del giudizio negativo sulla sussistenza di significative probabilità di successo dell'ipotesi accusatoria nel giudizio dibattimentale, adeguandosi alla direttiva e al principio di diritto enunciato della Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, la motivazione non appare sindacabile in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata, soprattutto quando il ricorrente si limita sostanzialmente a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Il ricorso della parte civile deve essere pertanto rigettati con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria il 10.01.2012
16-01-2012 00:00
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