Custodia cautelare. Il Giudice di fronte ad una istanza che paventa rischio della salute del ristretto, per negare i domiciliari deve disporre perizia.
Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 15 novembre 2012 n. 44807
Se c'è una richiesta di revoca della misura cautelare in carcere per gravi motivi di salute, il giudice deve disporre una perizia prima di opporre il diniego. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 44807/2012, annullando l'ordinanza che bocciava i domiciliari richiesti da un detenuto e disponendo il rinvio al tribunale di Torino per un nuovo esame.
La relazione dell'istituto penitenziario riportava che le condizioni del detenuto “pur non essendo incompatibili in assoluto con il proseguimento del regime detentivo, sono comunque a rischio”. In questi casi, afferma la Corte, ai sensi dell'articolo 2999, comma 4 ter, il tribunale “se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza…gli accertamenti medici del caso, nominando un perito”. Cosa non fatta dal tribunale con una scelta considerata dalla Cassazione “non condivisibile”.
In definitiva, secondo i giudici “la mera relazione sanitaria, non consentiva con tranquillante certezza una delibazione in senso favorevole alla compatibilità dello stato di salute con il segnalato rischio di aggravamento concreto delle stesse”. Per cui “la condiziona patologica assolutamente instabile del ricorrente … potenzialmente proiettata verso un concreto peggioramento, non consentiva il superamento dell‘opportunità necessità' dell'accertamento peritale previsto dalla norma invocata dalla difesa”.
17-11-2012 15:08
Richiedi una Consulenza