Contrabbandiere sorpreso alla guida del mezzo acquistato a tal fine e risultato oggetto di furto. Riciclaggio.
Autorità: Cassazione penale sez. II
Data udienza: 25 ottobre 2012
Numero: n. 42537
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere -
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere -
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Fabriz - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) D.G.R. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 926/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
07/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/10/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni
Giuseppina, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
(Torna su ) Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale della medesima città in data 31.1.20108 di condanna di D.G.R. per il delitto di riciclaggio di un furgone.
2. Avverso detta pronunzia ricorre personalmente l'indagato lamentando violazione di legge, nonchè illogicità e insufficienza della motivazione per essere stata ritenuta la penale responsabilità per il delitto di riciclaggio anzichè - e come argomentato dalla difesa - di ricettazione, pur non essendo presenti elementi istruttori da cui poter desumere che l'imputato, sorpreso alla guida del veicolo precedentemente fatto oggetto di furto, avesse provveduto a sostituire le targhe originarie con altre, appartenenti a diverso veicolo, al fine di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge (cfr. p. 2 ss.) che l'indagato, il quale ha ammesso di svolgere la attività di contrabbandiere, sorpreso alla guida del mezzo acquistato a tal fine e risultato oggetto di furto - mezzo recante targhe e carta di circolazione false - non è riuscito a dimostrare la dichiarazione difensiva secondo cui avrebbe acquistato il mezzo nello stato in cui si trovava da terzi, i quali avrebbero dunque provveduto alle riscontrate operazioni di riciclaggio. Cosicchè il possesso del bene alterato, unitamente alla attività di contrabbandiere (la quale richiede l'apparenza di liceità del veicolo), hanno fatto logicamente desumere ai giudici di merito la responsabilità dell'imputato per la fattispecie di riciclaggio.
La conclusione circa la responsabilità del ricorrente risulta quindi congruamente giustificata dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove e una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo verificare se la valutazione dei fatti sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
Come è infatti noto, l'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4.
1997 n. 6402).
2. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili, di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2012
28-11-2012 23:21
Richiedi una Consulenza