Catene di Sant'Antonio vietate nel web. Se si traducono in mere forme di reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che rivolte alla vendita di prodotti.
Secodo la Corte di cassazione con la sentenza 37049/2012 è illecito il comportamento del titolare di siti web rivolti sulla corresponsione di incentivi agli iscritti sulla base del mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che ricondurli alla attività di vendita di beni o servizi determinati: le cosiddette “catene di sant'Antonio”.
Le “vendite piramidali” sono vietate dall'articolo 5 della legge 173/2005. Infatti detta normativa considera fuori legge la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
28-09-2012 22:44
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