Avvenuta la sostituzione del difensore di ufficio, nei confronti del nuovo difensore, non si possono eccepire termini decadenziali per impugnare.
Corte di Cassazione Sez. Prima Pen. - Sent. del 25.10.2012, n. 41963
Presidente Siotto - Relatore Vecchio
Rileva
1. - Con ordinanza, deliberata il 23 marzo 2012 e depositata il 26 marzo 2012, il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta il 14 marzo 2012 e non il 6 marzo 2012 come erroneamente indicato nel provvedimento dal difensore (di ufficio), avvocato C. P., di H.F.B.J. , indagato pel delitto di omicidio tentato, commesso in danno di S.E.F.L. , in (…) .
Il Collegio ha motivato: il gravame è tardivo, in quanto è stato proposto dopo la scadenza del termine perentorio di dieci giorni stabilito dall'articolo 309 cod. proc. pen.; infatti la ordinanza coercitiva è stata eseguita e notificata all'indagato il 7 febbraio 2012; l'avviso del deposito della ridetta ordinanza è stato notificato all'avvocata G. D. D. erroneamente indicata nel provvedimento col cognome D. B., originariamente designata difensore di ufficio, il 14 febbraio 2012; sicché il termine per la proposizione della richiesta di riesame, decorrente dalla notificazione più recente (quella eseguita nei confronti del difensore), è scaduto il 24 febbraio 2012.
Dato, tuttavia, atto che, in seguito a dichiarazione, recante la data dell'8 febbraio 2012 dell'avvocata D. D. di “autospensione” dalla attività professionale a cagione della propria gravidanza (dichiarazione, trasmessa mediante fax di cui sono incerte sia la data della spedizione e che quella della ricezione in cancelleria), il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 16 febbraio 2012, depositato il 20 febbraio 2012, ha nominato di ufficio nuovo difensore l'avvocato C. P. “nell'ottica di assicurare una effettività di difesa”, il Tribunale ha soggiunto che il mero stato di gravidanza, ancorché avanzata, non costituisce causa di legittimo impedimento, “in assenza di specifiche indicazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali”.
2. - Ricorre per cassazione l'indagato, personalmente, mediante dichiarazione resa il 5 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 123 cod. proc. pen., al direttore della Casa circondariale di Monza, colla quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 97, 178, comma 1, lettera c), 179, 294 cod. proc. pen. e in relazione all'articolo 24 della Costituzione, deducendo: l'avvocato P. ha ricevuto comunicazione della nomina (in sostituzione dell'avvocato D. D.) il 6 marzo 2012; pur se era “opportuno” rinnovare nei confronti del nuovo difensore di ufficio l'avviso del deposito della ordinanza coercitiva, l'avvocato P. ha, comunque, tempestivamente proposto la richiesta di riesame nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina; e il gravame risulta tempestivo anche se si computa nel termine relativo il lasso di tempo intercorso tra la notificazione dell'avviso del deposito della ordinanza di custodia cautelare in carcere al precedente difensore di ufficio (il 14 febbraio 2012) e la sostituzione del legale (disposta il 16 febbraio 2012).
Il ricorrente contesta, altresì, la validità dell'interrogatorio di garanzia, eseguito per rogatoria dal giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Monza il 9 febbraio 2012, deducendo, in proposito, che illegittimamente era stato designato dal giudice delegato, anziché da quello delegante, l'avvocato M. P. in sostituzione dell'avvocata G. D. D., ai sensi dell'articolo 97, comma 4, cod. proc. pen.; e che, inoltre, l'atto non era stato preceduto dalla notificazione del prescritto avviso al difensore del deposito della ordinanza di custodia cautelare in carcere. Da tutto ciò il ricorrente inferisce la nullità del provvedimento restrittivo.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia à sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione, censurando che il giudice del riesame ha omesso di indicare “a quale difensore spettasse il termine per proporre impugnazione”; e che, secondo l'opinione del Tribunale, mentre all'avvocato P. non sarebbe stato accordato alcun termine per impugnare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, l'avvocata D. D., avrebbe avuto a disposizione soltanto un giorno per presentare la richiesta di riesame, avendo ricevuto l'avviso di cui all'articolo 309, comma 3, cod. proc. pen. il 14 febbraio 2012 ed essendo stata sostituita il 16 febbraio 2012.
3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
3.1 - Le questioni, agitate dal ricorrente, circa la validità dell'interrogatorio di garanzia non sono ammissibili in sede di riesame del titolo genetico della misura cautelare, e devono essere, piuttosto, proposte al giudice per le indagini preliminari o, in fase di giudizio, al giudice procedente.
In ogni caso le ipotizzate nullità dell'atto non si propagano al provvedimento (cronologicamente anteriore) che ha instaurato la coercizione.
Peraltro alla omissione, nel termine prescritto, dell'interrogatorio de quo l'articolo 302, comma 1, cod. proc. pen. connette l'effetto della inefficacia della misura, senza lambire la validità del relativo provvedimento.
3.2 - Meritano accoglimento le censure del ricorrente in ordine alla ritenuta intempestività della richiesta difensiva di riesame e in ordine alla conseguente declaratoria di inammissibilità della impugnazione.
La sostituzione del difensore di ufficio, disposta il 16 febbraio 2012, secondo giorno dalla data di notificazione al legale dell'avviso del deposito della ordinanza di custodia cautelare in carcere, impedisce la prosecuzione del decorso del termine di decadenza, stabilito dell'articolo 309, comma 3, cod. proc. pen., nei confronti del difensore sostituito (e, pertanto, non più legittimato a proporre richiesta di riesame).
A differenza della rinuncia (articolo 107, comma 3, cod. proc. pen.) e della revoca (articolo 107, comma 4, cod. proc. pen.) la non accettazione (articolo 107, comma 2, cod. proc. pen.) del ministero difensivo (quale quella dell'avvocata D. D., accolta nella specie dal giudice per le indagini preliminari) ha effetto dal momento della comunicazione alla autorità procedente.
Sicché ogni incertezza, circa la data di invio e di ricezione della nota dell'8 febbraio 2012 dell'avvocata D. D. (comunque non addossabile alla parte privata, essendo dovere della cancelleria dare data certa agli atti ricevuti), è superata del rilievo che, sicuramente dal 16 febbraio 2012 (data del provvedimento di esonero della professionista e di contestuale sostituzione di costei con il nuovo difensore di ufficio, avvocato P.), ebbe effetto la succitata non accettazione del legale, inibente la prosecuzione del decorso del termine dell'articolo 309, comma 3, cod. proc. pen..
Né il decorso del termine ridetto poté, evidentemente, riprendere nei confronti nel nuovo difensore di ufficio (avvocato C. P.), prima che costui avesse ricevuto la comunicazione della nomina e, pertanto, nella specie, prima del 6 marzo 2012.
Conseguentemente la richiesta di riesame risulta tempestiva, in quanto proposta dal difensore entro il decimo giorno utile del termine di cui all'articolo 309, comma 3, cod. proc. pen., interrotto dal 16 febbraio al 6 marzo 2012.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale ordinario di Milano per nuovo esame.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell'articolo 94 disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Depositata in Cancelleria il 25.10.2012
31-10-2012 11:45
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