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Sentenza

Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Non si può costruire neppure una pensilina
Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Non si può costruire neppure una pensilina
Corte di Cassazione Sez. Feriale Pen. - Sent. del 07.09.2011, n. 33267

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 gennaio 2011, la Corte d'Appello di Salerno confermava la pronuncia con la quale, in data 10 giugno 2006, il Tribunale di Sala Consilina condannava D.P.M. per violazione dell'articolo 44, lettera c) d.p.r. 380/01 in relazione alla costruzione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di una pensilina con struttura in ferro e copertura in plexiglas avente superficie di mq 18 circa ed altezza di metri 3, assolvendola dal reato ascrittole al capo b) della rubrica e dichiarando estinte per intervenuta sanatoria le altre violazioni urbanistiche contestate.
Avverso tale decisione la predetta proponeva ricorso per cassazione.
Con un unico motivo di ricorso deduceva l'erronea applicazione dell'articolo 44, lettera c) d.p.r. 380/01, rilevando che l'opera oggetto di contestazione non era suscettibile di sanzione penale in quanto soggetta a d.i.a. semplice come gli altri interventi eseguiti, per i quali era stata rilasciata sanatoria, efficace anche con riferimento alla pensilina realizzata, cosicché i giudici del gravame avevano errato nell'applicare la disposizione richiamata e la giurisprudenza di questa Corte.
Faceva altresì rilevare, in subordine, che dovendosi cronologicamente collocare la data di consumazione del reato al 7 agosto 2006, doveva ritenersi maturata la prescrizione.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente osservare che la Corte territoriale ha ritenuto accertato, in fatto, che la pensilina è stata realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico e che tale assunto non è contestato dalla ricorrente.
Sulla base di tale presupposto, correttamente i giudici del gravame hanno stigmatizzato, incidentalmente, l'evidente errore in cui è incorso il giudice di prime cure ritenendo insussistente la violazione paesaggistica concorrente e ritenuto corretta la collocazione della condotta posta in essere nella fattispecie contemplata dalla lettera c) del menzionato articolo 44 d.p.r. n. 380\01.
Date tali premesse, gli stessi giudici hanno escluso che le opere realizzate fossero collocabili tra gli interventi c.d. minori in quanto modificative dell'originario stato dei luoghi e costituenti trasformazione urbanistica del territorio di natura permanente e tale da richiedere, quale titolo abilitativo, il permesso di costruire.
Invero, sono in genere soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal T.U. Edilizia (articoli 3 e 10), tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando la trasformazione in via permanente del suolo inedificato (Sez. III n. 6930, 19 febbraio 2004 conf. Sez. III n. 8064, 24 febbraio 2009) per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica (Sez. III n. 28547, 10 luglio 2009).
In tale tipologia di interventi è certamente collocabile la realizzazione di una pensilina quale quella realizzata dalla ricorrente che era certamente qualificabile come intervento di nuova costruzione ai sensi del T.U. edilizia e per la quale non è neppure ipotizzata l'eventuale natura pertinenziale.
Tale qualificazione è certamente ricavabile dalle dimensioni e dalle caratteristiche costruttive indicate nell'imputazione, indipendentemente dalla corretta individuazione della nozione di “pensilina”.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente soffermata sul concetto di “tettoia” e sulla differenza tra questa ed il “pergolato”, osservando che la diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile (Sez. III n. 19973, 19 maggio 2008; conf. Sez. III n. 10534, 10 marzo 2009).
Si è poi ritenuto che la realizzazione di tettoie assuma rilevanza sotto il profilo urbanistico, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari, come peraltro avviene con riferimento a tutte le tipologie di manufatti. Le tettoie sono state sempre considerate, pertanto, come parti di un edificio preesistente o autonomamente valutate come interventi di nuova costruzione (v., tra le più recenti, Sez. III n. 27264, 14 luglio 2010; Sez. III n. 21351, 4 giugno 2010; Sez. III n. 25530, 18 giugno 2009; Sez. III n. 17083, 18 maggio 2006; Sez. III n. 40843, 10 novembre 2005).
Con riferimento alle pensiline, invece, sebbene si sia ritenuta, in un caso, la necessità della concessione edilizia, ora permesso di costruire (Sez. III n. 2733, 31 gennaio 1994, citata anche nell'impugnata decisione), non si rinviene alcuna indicazione che ne qualifichi puntualmente il concetto.
Alcuni regolamenti comunali, ivi compreso quello del Comune ove le opere in contestazione sono state realizzate, prevedono effettivamente una distinzione tra tettoia e pensilina, solitamente fondata sulle diverse caratteristiche costruttive.
In particolare, il Regolamento Edilizio del Comune di Teggiano (adottato con delibera n. 65 del 3 ottobre 1993) individua le pensiline come assimilabili agli “sbalzi” ed ai “corpi aggettanti aperti”, distinguendole, in senso evidentemente riduttivo, dalle tettoie ma indica come necessaria la concessione edilizia (ora permesso di costruire) per quelle insistenti in area sottoposte a vincolo paesaggistico o storico - architettonico.
Sotto un profilo eminentemente lessicale, tuttavia, la pensilina viene sostanzialmente equiparata alla tettoia con la quale condivide comuni finalità di arredo o di riparo e protezione e dalla quale non può distinguersi neppure per la conformazione, stante le diversità di materiali con i quali possono essere realizzate entrambe le strutture e le modalità di ancoraggio al suolo o in aggetto rispetto ad altro edificio.
Sulla base di tale considerazione, pertanto, può affermarsi il principio secondo il quale la sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nel casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte consegue che l'abuso in contestazione, indipendentemente dalla qualificazione, era comunque soggetto a permesso di costruire come correttamente ritenuto anche dalle competenti autorità comunali che, rilasciata la sanatoria per gli altri interventi, l'avevano invece negata per la pensilina.
Va infine rilevato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, il reato non è affatto prescritto.
Come si è accennato in premessa, infatti, la data del commesso reato è individuata in data antecedente e prossima al 7 agosto 2006 né si rinvengono indicazioni diverse che consentano di collocare diversamente nel tempo la realizzazione delle opere.
Tenuto conto anche della sospensione del termine per 35 giorni, dal 20 ottobre 2008 al 2 dicembre 2008, il termine massimo va individuato nella data del 12 settembre 20011.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

Depositata in Cancelleria il 07.09.2011
Avv. Antonino Sugamele

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