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Sentenza

Provoca colposamente il decesso di una paziente e lesioni gravi nei confronti di un’altra paziente: si può applicare la sospensione temporanea della professione?
Provoca colposamente il decesso di una paziente e lesioni gravi nei confronti di un’altra paziente: si può applicare la sospensione temporanea della professione?
Corte di Cassazione - Sez. Quarta Pen. Sent. del 18.11.2011, n. 42588

 
Ritenuto in fatto
1. La Procura della Repubblica di Pescara procedeva nei confronti del (…) medico ginecologo, per il reato di cui agli artt. 113-589 cod. pen. perpetrato a danno di (…), in particolare il sanitario veniva accusato di avere provocato colposamente il decesso della paziente attuando le seguenti condotte: decideva di effettuare un tipo di intervento (laparoscopia) in presenza dl circostanze che suggerivano l'adozione di altre tecniche chirurgiche; eseguiva in modo gravemente non corretto l'operazione procurando alla paziente molteplici lesioni sia alla vescica che all'intestino; non si preoccupava dl trattare dette lesioni latrogene nonostante egli, nel corso dell'intervento, si fosse reso conto dell'accaduto; non diagnosticava, neppure nei giorni successivi all'intervento, le ragioni del quadro gravemente precario delle condizioni di salute della donna.
2. Il P.M. chiedeva l'applicazione della misura interdittiva della sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale di medico- ginecologo. Il GIP del Tribunale di Pescara rigettava ripetutamente la richiesta del P.M. e, a sua volta, il Tribunale del Riesame dell'Aquila respingeva l'appello proposto dal P.M.
3. Il Tribunale del Riesame, da ultimo, con provvedimento In data 26-5- 2011, respingeva l'ulteriore appello del P.M.
Osservava che allo stato non ricorrevano esigenze dl carattere cautelare. Invero, si procedeva per un reato di natura colposa, in soggetto che non risultava avere precedenti per fatti analoghi, per cui, pur emergendo chiari Indizi di reità per i fatti contestati, doveva ritenersi che non emergessero ragioni sufficienti per la reiterazione di reati della stessa specie. D'altro canto, la direzione sanitaria del nosocomio dove era in servizio (…) aveva vietato l'esecuzione di interventi dei tipo di quello eseguito. Aggiungeva che altro fatto addebitato al (…) sulla base di una querela per il reato di lesioni personali gravissime a danno di (…) in relazione ad un intervento di raschiamento uterino e di asportazione dell'utero, era tuttora in fase di indagini tecniche essendo in corso l'accertamento ad opera del consulente nominato dal P.M.
4. Il P.M. presso il Tribunale di Pescara proponeva ricorso per cassazione.
Evidenziava che il (…) era incorso in gravissima negligenza ed imperizia nello espletamento dell'attività chirurgica ed alcuni profili della sua condotta apparivano configurare addirittura un'ipotesi di omicidio volontario sotto l'aspetto del dolo eventuale.
Sottolineava che il Tribunale di L'Aquila non aveva tenuto conto e valutato proprio gli elementi più significativi che giustificavano l'adozione della misura cautelare, e cioè la gravità del delitto contestato ed i profili peculiari ed inusitati della colpa professionale ascrivibili all'indagato.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del Riesame.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere accolto perché fondato.
Si osserva che il Tribunale del Riesame non ha correttamente individuato e preso in considerazione le esigenze cautelari di per sé eventualmente idonee a giustificare l'applicazione della misura interdittiva, ai sensi degli artt.287- 290-308 cod.proc.pen., in riferimento all'art. 274 lett. c) configurante il pericolo di reiterazione da parte dell'imputato dl delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Sotto tale profilo, giusta il citato disposto dell'art. 274, devono essere esaminate ed apprezzate compiutamente le concrete modalità di commissione del fatto attribuito costituente reato, e tutti gli altri parametri enunciati nell'art. 133 cod.pen. che possono evidenziare la personalità del soggetto. Al riguardo, appare sicuramente rilevante considerare il grado della colpa, inteso questo concetto nel senso di valutazione del grado di difformità della condotta dell'autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell'evento ed al quantum di esigibilità dell'osservanza della condotta ,doverosa pretermessa. Nella configurazione degli elementi delineanti la personalità dell'indagato potrà tenersi conto di ulteriori emergenze, pure esterne al presente processo, qualificanti le modalità di svolgimento dell'attività professionale da parte del (…) tanto per pervenire, nell'ambito della materia della colpa professionale in questione, ad un'eventuale prognosi di reiterazione dei comportamenti in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera ed al comportamento da questo tenuto nel caso oggetto di giudizio e l'offesa temuta agli stessi interessi collettivi già colpiti.
2. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale dl L'Aquila per un nuovo esame della vicenda sulla base dello schema motivazionale indicato da questa Corte dl legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L'Aquila.

 

Depositata in Cancelleria il 18.11.2011
Avv. Antonino Sugamele

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