La legge sul processo lungo
La legge sul processo lungo
Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con
le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e
495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo le parole: "può subordinare"
sono inserite le seguenti: ", secondo quanto previsto dall'articolo 190 in quanto applicabile,".
Art. 438.
Presupposti del giudizio abbreviato.
1. L'imputato può chiedere che il processo sia
definito all'udienza preliminare allo stato degli
atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del
presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o
per iscritto, fino a che non siano formulate le
conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa
personalmente o per mezzo di procuratore
speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con
ordinanza con la quale dispone il giudizio
abbreviato.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai
fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442,
comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una
integrazione probatoria necessaria ai fini della
decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato
se l'integrazione probatoria richiesta risulta
necessaria ai fini della decisione e compatibile
con le finalità di economia processuale proprie
del procedimento, tenuto conto degli atti già
acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico
ministero può chiedere l'ammissione di prova
contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo
423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la
richiesta può essere riproposta fino al termine
previsto dal comma 2.
Art. 438.
Presupposti del giudizio abbreviato.
1. L'imputato può chiedere che il processo sia
definito all'udienza preliminare allo stato degli
atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del
presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o
per iscritto, fino a che non siano formulate le
conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa
personalmente o per mezzo di procuratore
speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con
ordinanza con la quale dispone il giudizio
abbreviato.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai
fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442,
comma 1-bis, può subordinare, secondo quanto
previsto dall'articolo 190 in quanto applicabile,
la richiesta ad una integrazione probatoria
necessaria ai fini della decisione. Il giudice
dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione
probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della
decisione e compatibile con le finalità di
economia processuale proprie del procedimento,
tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.
In tal caso il pubblico ministero può chiedere
l'ammissione di prova contraria. Resta salva
l'applicabilità dell'articolo 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la
richiesta può essere riproposta fino al termine
previsto dal comma 2.
2. All'articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà
davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le
medesime facoltà in quanto applicabili.
2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione
di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in
cui le prove sono ammesse d'ufficio";
b) al comma 3, dopo la parola: "revocati" sono inserite le seguenti: ", nei casi consentiti dalla
legge,".
Art. 190.
Diritto alla prova.
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il
giudice provvede senza ritardo con ordinanza
escludendo le prove vietate dalla legge e quelle
che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono
ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova
possono essere revocati sentite le parti in
contraddittorio.
Art. 190.
Diritto alla prova.
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte.
L'imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà
davanti al giudice di interrogare o fare
interrogare le persone che rendono dichiarazioni
a suo carico, di ottenere la convocazione e
l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre
parti hanno le medesime facoltà in quanto
applicabili.
2. Il giudice provvede senza ritardo con
ordinanza. A pena di nullità ammette le prove
ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di
quelle manifestamente non pertinenti. La legge
stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse
d'ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova
possono essere revocati, nei casi consentiti
dalla legge, sentite le parti in contraddittorio.
3. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ", comma 1," sono soppresse;
b) al comma 4, dopo le parole: "che risultano superflue" sono inserite le seguenti: "e
manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a
prove già assunte,".
Art. 495.
Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.
1. Il giudice, sentite le parti, provvede con
ordinanza all'ammissione delle prove a norma
degli articoli 190 [, comma 1,] e 190-bis. Quando
è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove
di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine
alla richiesta di nuova assunzione della stessa
prova solo dopo l'acquisizione della
documentazione relativa alla prova dell'altro
procedimento .
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle
prove indicate a discarico sui fatti costituenti
oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto
spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a
carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto
delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le
parti hanno facoltà di esaminare i documenti di
cui è chiesta l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il
giudice decide con ordinanza sulle eccezioni
proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità
delle prove. Il giudice, sentite le parti, può
revocare con ordinanza l'ammissione di prove
che risultano superflue o ammettere prove già
escluse.
4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale
ciascuna delle parti può rinunziare, con il
consenso dell'altra parte, all'assunzione delle
prove ammesse a sua richiesta.
Art. 495.
Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.
1. Il giudice, sentite le parti, provvede con
ordinanza all'ammissione delle prove a norma
degli articoli 190 e 190-bis. Quando è stata
ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri
procedimenti, il giudice provvede in ordine alla
richiesta di nuova assunzione della stessa prova
solo dopo l'acquisizione della documentazione
relativa alla prova dell'altro procedimento .
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle
prove indicate a discarico sui fatti costituenti
oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto
spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a
carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto
delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le
parti hanno facoltà di esaminare i documenti di
cui è chiesta l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il
giudice decide con ordinanza sulle eccezioni
proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità
delle prove. Il giudice, sentite le parti, può
revocare con ordinanza l'ammissione di prove
che risultano superflue e manifestamente non
pertinenti, salvo che siano state richieste a
prova contraria in relazione a prove già assunte,
o ammettere prove già escluse.
4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale
ciascuna delle parti può rinunziare, con il
consenso dell'altra parte, all'assunzione delle
prove ammesse a sua richiesta.
4. All'articolo 238-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'articolo 190,
l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza".
Art. 238-bis.
Sentenze irrevocabili.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le
sentenze divenute irrevocabili possono essere
acquisite ai fini della prova di fatto in esse
accertato e sono valutate a norma degli articoli
187 e 192, comma 3.
Art. 238-bis.
Sentenze irrevocabili.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le
sentenze divenute irrevocabili possono essere
acquisite ai fini della prova di fatto in esse
accertato e sono valutate a norma degli articoli
187 e 192, comma 3.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis
e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, resta fermo il diritto
delle parti di ottenere, a norma dell'articolo 190,
l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono
state utilizzate per la motivazione della
sentenza.
5. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo
grado.
6. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono
soppressi.
7. Dopo il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo,
non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente".
Art. 442.
Decisione.
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a
norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza
gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo
416, comma 2, la documentazione di cui
all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte
nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice
determina tenendo conto di tutte le circostanze è
diminuita di un terzo. [Alla pena dell'ergastolo è
sostituita quella della reclusione di anni trenta.
Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno,
nei casi di concorso di reati e di reato continuato,
è sostituita quella dell'ergastolo.]
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia
comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426
comma 2.
Art. 442.
Decisione.
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a
norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza
gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo
416, comma 2, la documentazione di cui
all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte
nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice
determina tenendo conto di tutte le circostanze è
diminuita di un terzo.
2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le
circostanze, deve essere irrogata la pena
dell'ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di
pena prevista dal comma precedente.
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia
comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426
comma 2.
8. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 422, 289-bis, 630 e 605 del codice penale che
abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla
presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i due terzi della
pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrono una o
più delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1) e 5-
bis) e 577, primo comma, numeri 1) e 4), dello stesso codice, non sono ammessi ad alcuno dei
benefici previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non abbiano espiato
almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni"».
Art. 58-quater
Divieto di concessione di benefici
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio, l'affidamento in prova al servizio sociale,
nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione
domiciliare e la semilibertà non possono essere
concessi al condannato che sia stato riconosciuto
colpevole di una condotta punibile a norma
dell'articolo 385 del codice penale. (1)
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al
condannato nei cui confronti è stata disposta la
revoca di una misura alternativa ai sensi
dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter,
comma 6, o dell'articolo 51, primo comma. (2)
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per
un periodo di tre anni dal momento in cui è
ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o
è stato emesso il provvedimento di revoca
indicato nel comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-
bis e 630 del codice penale che abbiano
cagionato la morte del sequestrato non sono
ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel
comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano
effettivamente espiato almeno i due terzi della
pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno
ventisei anni.
Art. 58-quater
Divieto di concessione di benefici
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio, l'affidamento in prova al servizio sociale,
nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione
domiciliare e la semilibertà non possono essere
concessi al condannato che sia stato riconosciuto
colpevole di una condotta punibile a norma
dell'articolo 385 del codice penale.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al
condannato nei cui confronti è stata disposta la
revoca di una misura alternativa ai sensi
dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter,
comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per
un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa
l'esecuzione della custodia o della pena o è stato
emesso il provvedimento di revoca indicato nel
comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 422,
289-bis, 630 e 605 del codice penale che abbiano
cagionato la morte del sequestrato non sono
ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla
presente legge, esclusa la liberazione anticipata,
se non abbiano espiato almeno i due terzi della
pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno
ventisei anni.
4-bis. I condannati per il delitto di cui all'articolo
575 del codice penale, quando ricorrono una o
più delle circostanze aggravanti previste dagli
articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1) e 5-
bis) e 577, primo comma, numeri 1) e 4), dello
stesso codice, non sono ammessi ad alcuno dei
benefici previsti dalla presente legge, esclusa la
liberazione anticipata, se non abbiano espiato
almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso
dell'ergastolo, almeno ventisei anni.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3,
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI non possono essere concessi,
o se già concessi sono revocati, ai condannati per
taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-
quater dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si
procede o è pronunciata condanna per un delitto
doloso punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, commesso da
chi ha posto in essere una condotta punibile a
norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero
durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un
permesso premio o di una misura alternativa alla
detenzione.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo
delitto ne dà comunicazione al magistrato di
sorveglianza del luogo di ultima detenzione
dell'imputato.
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al
comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal
momento in cui è ripresa l'esecuzione della
custodia o della pena o è stato emesso il
provvedimento di revoca della misura.
7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale
nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione
domiciliare e la semilibertà non possono essere
concessi più di una volta al condannato al quale
sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo
99, quarto comma, del codice penale. (3)
——————————————————————
(1) La Corte costituzionale, con sent. 5-16 marzo 2007 n. 79 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, sostituito
dall'art. 7, comma 6, della l. 5 dicembre 2005, n. 251 nella parte in
cui non prevede che i benefici in essi indicati possano essere
concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei
condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge
251/2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai
benefici richiesti.
(2) La Corte costituzionale, con sent. 22 novembre-1 dicembre 1999,
n. 436 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma
nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
(3) La Corte costituzionale, con sent. 5-16 marzo 2007 n. 79 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, aggiunto
dall'art. 7, comma 7, della l. 5 dicembre 2005, n. 251 nella parte in
cui non prevede che i benefici in essi indicati possano essere
concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei
condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge
251/2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai
benefici richiesti.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3,
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI non possono essere concessi,
o se già concessi sono revocati, ai condannati per
taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-
quater dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si
procede o è pronunciata condanna per un delitto
doloso punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi
ha posto in essere una condotta punibile a norma
dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante
il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso
premio o di una misura alternativa alla detenzione.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo
delitto ne dà comunicazione al magistrato di
sorveglianza del luogo di ultima detenzione
dell'imputato.
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al
comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal
momento in cui è ripresa l'esecuzione della
custodia o della pena o è stato emesso il
provvedimento di revoca della misura.
7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei
casi previsti dall'articolo 47, la detenzione
domiciliare e la semilibertà non possono essere
concessi più di una volta al condannato al quale sia
stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99,
quarto comma, del codice penale.
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
12-08-2011 00:00
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