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Sentenza

Ingiurie e minacce su facebook? E' stalking! Cassazione penale , sez. V, sentenza 24.06.2011 n° 25488
Ingiurie e minacce su facebook? E' stalking! Cassazione penale , sez. V, sentenza 24.06.2011 n° 25488
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 15 aprile - 24 giugno 2011, n. 25488

(Presidente Calabrese – Relatore Zaza)

Ritenuto in fatto

Con il provvedimento impugnato veniva parzialmente confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno in data 6.12.2010 laddove con la stessa veniva applicata nei confronti di C. M. la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per i reati di cui agli artt. 612 bis, 582 e 614 c.p., ed in particolare per aver violato il domicilio in Salerno di P. D. il 17.5.2010, per aver costantemente minacciato la P. dopo che la stessa aveva interrotto la convivenza con l'indagato, con messaggi inviati tramite il sito internet Facebook dal 3.9.2010 al 16.11.2010, e per aver infine in quest'ultima data percosso la P. cagionandole lesioni.

La sussistenza dei gravi indizi a carico del C. era ritenuta in base alle dichiarazioni della persona offesa e agli ulteriori elementi individuati a riscontro delle stesse.

Il ricorrente deduce violazione di legge, lamentando l'assunzione quali riscontri di certificati medici che per la maggior parte riportavano patologie riferite dalla stessa P., e all'inclusione fra gli stessi di un referto in data 29.5.2010 non esistente agli atti e relativo ad un periodo non contestato.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

L'ordinanza impugnata motivava invero in tema di gravità indiziaria ritenendo la parte offesa attendibile non solo per la conferma derivante da più certificati medici diversi da quello di cui il ricorrente lamenta l'irrilevanza, ma anche per gli apporti provenienti dalle dichiarazioni della madre della P., B. R. M., sui messaggi telefonici ricevuti dalla figlia e sulla manifestata paura della stessa di uscire dall'abitazione, e da quelle di C. L. sulla constatazione delle lesioni prodotte il 2.9.2010 e sull'atteggiamento aggressivo del C. nei confronti della P. nell'episodio del 27.9.2010. Detta motivazione, per la pluralità e la significatività degli elementi valutati, è logicamente inattaccabile dalle censure del ricorrente, indirizzate unicamente sui riscontri documentali, per i quali si propone peraltro una mera lettura in chiave difensiva dei relativi contenuti, e prive di specifiche doglianze sulla credibilità intrinseca della parte offesa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Avv. Antonino Sugamele

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