Il GUP è chiamato non ad accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, ma a verificare la sostenibilità dell'accusa in dibattimento
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 22 settembre - 31 ottobre 2011, n. 39271
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza dell'11 novembre 2010, il Gup del Tribunale di Trento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P. A., imputato del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Secondo l'accusa, il P., trovandosi alla guida di un furgone, per colpa generica e, specifica, quest'ultima consistita nella violazione dell'art. 154 C.d.S., giunto ad un incrocio, nello svoltare sulla propria sinistra senza avere preventivamente azionato l'indicatore di direzione, ha cagionato un incidente a causa del quale è deceduto R.A. che, alla guida della propria moto, sopraggiungeva da tergo lungo la stessa direttrice di marcia del furgone.
Il Gup ha ritenuto che nessun profilo di colpa potesse rilevarsi nella condotta di guida dell'imputato posto che lo stesso aveva iniziato la svolta a sinistra quando ancora la moto della vittima non era avvistabile per la presenza di una curva immediatamente precedente l'incrocio stradale.
2- Avverso tale decisione ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, qualificato come ricorso per cassazione dalla locale Corte d'Appello che ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
Nell'atto d'impugnazione, il PM ha censurato la decisione del Gup rilevando che lo stesso avrebbe nel suo provvedimento erroneamente richiamato i principi di prevedibilità e di doverosità dei comportamenti; principi, a suo giudizio, non riferibili ai casi di responsabilità da circolazione stradale, bensì solo a quelli di responsabilità per colpa professionale. Lo stesso giudice, inoltre, avrebbe svolto considerazioni e valutazioni che dovrebbero rimanere estranee alla fase dell'udienza preliminare ed essere riservate al giudice del dibattimento.
Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte, P.A. ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1 - Il ricorso è fondato, laddove il PM ha giustamente lamentato che il Gup abbia adottato la decisione impugnata rifacendosi ad una regola di giudizio tipica della fase dibattimentale, e dunque non utilizzabile dal giudice dell'udienza preliminare.
Come ha più volte affermato questa Corte, la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., ha natura prevalentemente processuale, e non di merito; essa non è diretta ad accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, ma ha essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l'evidente infondatezza dell'accusa, allorchè vi sia in atti la prova dell'innocenza dell'imputato, ovvero l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti depongano per un giudizio prognostico negativo circa la loro idoneità a sostenere l'accusa in giudizio.
Il giudice dell'udienza preliminare è, in altri termini, chiamato, non ad accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, bensì a formulare una diagnosi di sostenibilità dell'accusa, alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibattimento. Solo ove detta tesi si presenti insostenibile ed insuperabile in dibattimento - in ragione dell'evidente infondatezza della stessa, ovvero per l'insufficienza o contraddittorietà delle fonti di prova e per la loro inidoneità a subire concreti sviluppi nella sede dibattimentale, attraverso l'acquisizione di nuovi elementi probatori ovvero una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito - legittimamente il giudice può emettere sentenza di proscioglimento dell'imputato.
Orbene, a tali principi non si è attenuto, nel caso di specie, il giudice del merito.
Egli, invero, non ha limitato il proprio intervento alla verifica della tenuta dell'accusa in dibattimento, ma si è spinto bel oltre il compito al quale avrebbe dovuto attendere, essendosi dilungato nell'esame di questioni e tematiche la cui risoluzione è affidata al giudice del dibattimento. Peraltro, attraverso un percorso argomentativo che non sempre si qualifica per la coerenza e congruenza delle argomentazioni elaborate e che, anche sotto tale profilo, presta il fianco alle critiche mosse nell'atto d'impugnazione.
In particolare, è rimasta incerta una circostanza che sembra affrettato ritenere irrilevante ai fini della decisione poichè attiene agli accorgimenti messi in atto dal P. prima di eseguire la svolta a sinistra, se, cioè, egli abbia o meno azionato l'indicatore luminoso di direzione prima di iniziare detta la manovra; operazione essenziale per un corretto approccio alla manovra stessa, unitamente all'attenta verifica dell'assenza di veicoli provenienti, oltre che nell'opposto senso di marcia, anche da tergo.
Tali operazioni, del resto, specificamente sono imposte dall'art. 154 del C.d.S. che pretende, inoltre, che il conducente debba, prima di effettuare la manovra, accertarsi che la stessa possa eseguirsi senza creare pericoli o intralci agli altri utenti della strada.
Proprio sul tema del ricorso, da parte del conducente del furgone, al dispositivo di segnalazione, lo stesso Gup ha dato atto del fatto che, a fronte dell'affermazione del P. - che ha sostenuto di avere azionato tale dispositivo - il consulente del PM aveva espresso un giudizio ben diverso, sia pure alla stregua di argomentazioni e considerazioni di natura logica; mentre in sentenza non è stata precisata, come pur sarebbe stato necessario, la posizione assunta, sul punto, dai testi (colleghi del P., trasportati sul furgone da questi condotto), in relazione ai quali il giudicante si è limitato ad osservare, in termini generici e per nulla chiarificatori, che "i testi hanno un ricordo diverso".
La questione, dunque, presenta evidenti elementi di incertezza che, di per sè sola, ampiamente giustifica il ricorso al dibattimento, l'unico deputato all'approfondimento dei temi in discussione.
Affrettata, peraltro, appare la considerazione del Gup, secondo cui tale accertamento sarebbe irrilevante in ragione del fatto che, allorchè la moto era uscita dalla curva, il furgone aveva già iniziato la manovra di svolta, per cui l'eventuale mancata segnalazione non avrebbe avuto alcuna efficienza causale. Tale argomento, invero, presuppone, quantomeno, anzitutto che sia stata accertata la velocità della moto, poichè solo una velocità elevata, in rapporto allo spazio intercorrente tra la fine della curva dalla quale la stessa moto proveniva e l'incrocio, potrebbe autorizzare la conclusione alla quale è pervenuto il Gup. In realtà, la velocità della moto non è stata precisata in sentenza, laddove la stessa è stata genericamente indicata come "inappropriata"; ancor meno è stato chiarito se la moto, non avvistabile, secondo quanto affermato dal giudicante, al momento dell'inizio della manovra di svolta del furgone, lo fosse stata nella fase immediatamente successiva, al punto da potere ragionevolmente attendersi dal conducente una manovra d'emergenza idonea ad evitare l'impatto; come, ad esempio, l'interruzione della svolta per lasciare al motociclista uno spazio sufficiente per sfilare accanto al veicolo.
Non è stato, inoltre, chiarito se il P., prima di iniziare la svolta, oltre ad avere azionato l'indicatore di direzione, avesse controllato la presenza, alle sue spalle, di veicoli procedenti nel suo stesso senso di marcia, avendo sul punto il giudicante solo dato per certo che la moto non era avvistabile, laddove la visibilità di un veicolo, data la presenza della curva, non poteva che dipendere dalla velocità dello stesso; velocità che, come già accennato, nel caso della moto della vittima, non è stata indicata.
Il tema della visibilità, peraltro, meritava di essere approfondito, ovviamente nella sede dibattimentale, ove si consideri che, ove lo spazio intercorrente tra la fine della curva e l'incrocio fosse tanto ridotto da rendere effettivamente impossibile per chiunque di affrontare la svolta a sinistra in assoluta sicurezza, si porrebbe il problema dell'opportunità di una simile manovra e della necessità di un diverso approccio alla stessa da parte del P.Si vuole, cioè, sostenere che, ove lo stato dei luoghi fosse tale da non rendere sicura detta manovra, si imporrebbe al conducente di evitare la svolta e continuare la propria marcia fino ad un luogo in cui fosse possibile invertirne il senso per affrontare l'incrocio in questione da una ben diversa posizione ed in condizioni di totale sicurezza.
2- Sulle indicate tematiche, la sentenza impugnata ha del tutto sorvolato, ovvero si è espressa in maniera generica e, in ogni caso, secondo regole di giudizio tipiche del dibattimento, non della udienza preliminare, di guisa che la stessa deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso
15-12-2011 00:00
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