Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), è reato abituale quindi la competenza è del giudice ordinario quando sia commesso da un minore divenuto maggiorenne
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Sentenza 08 febbraio - 8 marzo 2011, n. 9117
Svolgimento del processo
C.O., nato il (OMISSIS), veniva tratto davanti al Tribunale di Milano in data 29.6.2010 per la convalida dell'arresto e per essere giudicato con il rito direttissimo in ordine al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., commi 1, 2 e 3, commesso in (OMISSIS).
Il Tribunale, rilevato che il fatto era stato commesso prevalentemente quando l'imputato era minorenne, ne disponeva la scarcerazione, senza applicare la misura richiesta dal P.M., e dichiarava la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano.
Il predetto imputato veniva rinviato a giudizio, davanti al Tribunale per i minorenni, con decreto che dispone il giudizio immediato del 10.7.2010. Nell'udienza del 26.10.2010, il Tribunale per i minorenni pronunciava ordinanza, ai sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p., con la quale rimetteva gli atti a questa Corte, ritenuta la propria incompetenza ed invece la competenza del Tribunale ordinario di Milano, in quanto il reato contestato è di natura permanente e, se la condotta è iniziata da minorenne ed è proseguita da maggiorenne, la competenza a conoscere del reato appartiene al giudice ordinario, attesa l'inscindibilità del reato permanente.
Motivi della decisione
Il conflitto sussiste in quanto due giudici rifiutano di procedere nei confronti del suddetto imputato a cui è stato contestato il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., di cui una parte della condotta è stata commessa da minorenne e l'altra parte da maggiorenne.
Tale conflitto deve essere risolto assegnando il processo al Tribunale di Milano, in quanto non è assolutamente possibile scindere un reato abituale, così come non è possibile scindere la condotta di un reato permanente.
Deve essere precisato che il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. è un reato abituale, poichè è caratterizzato da una serie di condotte (anche solo due, secondo quanto deciso dalla Sez. 5 con sentenza del 21.1.2010, Rv. 245881) le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione e nella persistenza dell'elemento intenzionale.
Per il reato permanente la giurisprudenza ha sempre ribadito che, qualora un reato di tale natura sia attribuito a soggetto che era ancora minorenne all'inizio dell'attività criminosa, poi protrattasi anche dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza a conoscere del reato nella sua interezza spetta comunque al giudice ordinario, escludendosi ogni possibile scomposizione di detta competenza fra giudice ordinario e giudice minorile (V. tra le altre Sez. 1, sentenza del 9.3.1998, Rv. 210201).
Ricorrono le medesime esigenze nel reato abituale, anch'esso assolutamente non scindibile, e quindi il processo de quo deve essere assegnato al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui ordina trasmettersi gli atti.
15-10-2011 00:00
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