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Sentenza

FURTO IN ABITAZIONE A DANNO DELLA COMPAGNA: NON E' CONFIGURABILE SE MANCA L’INTRODUZIONE ABUSIVA.
FURTO IN ABITAZIONE A DANNO DELLA COMPAGNA: NON E' CONFIGURABILE SE MANCA L’INTRODUZIONE ABUSIVA.
FURTO IN ABITAZIONE A DANNO DELLA COMPAGNA: INCONFIGURABILE SE MANCA L'INTRODUZIONE ABUSIVA

Cassazione, sez. V, 6 luglio 2011, n. 26259

 

La sovrapponibilità della fattispecie di cui all'art.624 bis c.p. a quella preesistente, salva la qualificazione del fatto come autonoma ipotesi criminosa irrilevante ai fini che qui interessano, consente di ritenere tuttora necessario, per l'integrazione del reato, il presupposto del carattere abusivo dell'introduzione nell'abitazione; principio peraltro sostanzialmente ribadito nel ritenere determinante, per la configurabilità del delitto in esame, l'accertamento sull'essere l'eventuale consenso carpito con inganno, come nel caso dell'accesso all'abitazione di due anziani coniugi ottenuto con il pretesto di sottoporli a visita medica per conseguire un aumento della pensione

 

 

Cassazione, sez. V, 6 luglio 2011, n. 26259

(Pres. Amato – Rel. Sabeone)

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Partanna, in data 15.7.2008, con la quale F.A. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro.300 di multa per il reato di cui all'art.624 bis cod. pen., commesso il 26.6.2008 sottraendo oggetti del valore complessivo di Euro.3.000 circa dall'abitazione in … di G.G., nella quale si introduceva con la collaborazione della figlia minorenne di quest'ultimo G.L., il cui concorso nel reato determinava avvalendosi della relazione sentimentale con la stessa.

La configurabilità del reato contestato era in particolare ritenuta considerandosi irrilevante il libero accesso che l'imputato aveva all'abitazione per esservi domiciliata la sua compagna G.L. con il figlio avuto dalla stessa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine:

2.1. alla ravvisabilità del reato, osservando che la natura complessa dell'illecito, risultante dalla commistione di elementi del furto e della violazione di domicilio, ne esclude la ricorrenza ove la seconda componente non sussista in concreto per il consenso degli occupanti all'ingresso nell'abitazione;

2.2. alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, contestata con riferimento all'apporto causale della figlia della parte offesa al reato, integrante mera ipotesi di concorso nel reato.

Considerato in diritto

1. Il motivo di ricorso relativo alla ravvisabilità del reato è fondato.

L'autonoma fattispecie incriminatrice di cui all'art.624 bis c.p., come la previgente fattispecie circostanziata di cui agli artt.624 e 625, n. 1, c.p., da luogo senza dubbio ad un reato complesso, nella cui struttura sono presente gli elementi costitutivi dei delitti di furto e di violazione di domicilio.

Tenuto conto di questo, già sotto il vigore della precedente normativa la migliore dottrina aveva sottolineato come, pur non essendo ciò oggetto di esplicita menzione nella disposizione di cui all'art.625 n. 1 c.p., la modalità commissiva dell'introduzione nell'abitazione altrui al fine di commettere il furto dovesse essere qualificata, al pari della condotta di violazione di domicilio, dal requisito del dissenso espresso o tacito del soggetto passivo. Ed analoga posizione veniva assunta dalla giurisprudenza laddove riconosceva la sussistenza della forma aggravata del furto nella commissione del reato, da parte di un soggetto autorizzato ad accedere ad una parte soltanto dell'abitazione, in uno spazio distinto ed appartato rispetto a quest'ultima (Sez. 2, n.8276 del 16.5.1988, imp. Mattioni, Rv. 181523).

La sovrapponibilità della fattispecie di cui all'art.624 bis c.p. a quella preesistente, salva la qualificazione del fatto come autonoma ipotesi criminosa irrilevante ai fini che qui interessano, consente di ritenere tuttora necessario, per l'integrazione del reato, il presupposto del carattere abusivo dell'introduzione nell'abitazione; principio peraltro sostanzialmente ribadito nel ritenere determinante, per la configurabilità del delitto in esame, l'accertamento sull'essere l'eventuale consenso carpito con inganno, come nel caso dell'accesso all'abitazione di due anziani coniugi ottenuto con il pretesto di sottoporli a visita medica per conseguire un aumento della pensione (Sez. 5, n. 13582 del 2.3.2010, imp. Torre, Rv.246902).

Non è pertanto assolutamente condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata per la quale l'accertamento sull'essere l'introduzione nell'abitazione avvenuta contro il dissenso del soggetto passivo sarebbe ininfluente. E tanto, nel caso di specie, incide in modo determinate sulla completezza della motivazione. Le particolarità della situazione oggetto del processo, segnatamente la commissione del furto in un'abitazione da parte di un soggetto legato all'ambiente familiare della stessa da rapporti sentimentali con la figlia del proprietario, oltretutto rafforzati dalla presenza di un bambino nato dalla relazione ed allevato in quel domicilio, rendevano infatti necessaria un'indagine sulle modalità di frequentazione dell'abitazione da parte dell'imputato e sulla ravvisabilità e gli eventuali limiti di un consenso o di un dissenso, anche presunto, all'accesso del F. all'appartamento, nonché sull'effettivo ruolo svolto in questa prospettiva da G.L.; indagine della quale la motivazione oggetto di ricorso, per quanto detto, è assolutamente carente, neppure ricavandosi indicazioni in tal senso dal contenuto della decisione di primo grado.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo esame che tenga conto delle appena descritte necessità motivazionali.

Il motivo residuo rimane assorbito; dovendosi peraltro accennare, sul tema delle circostanze ravvisagli e del relativo giudizio di comparazione, all'opportunità della verifica sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art.61, n. 11, c.p. ed al giudizio di prevalenza delle attenuanti operato con la sentenza di primo grado rispetto ad aggravanti fra le quali è contestata quella di cui all'art. 111 c.p., in contrasto con il divieto di cui all'art.69, comma quarto, c.p..

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame.
Avv. Antonino Sugamele

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