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Sentenza

Falso distintivo delle forze dell’ordine - Si configura il reato anche se il falso è grossolano  Corte di Cassazione - Sez. Quinta Pen. - Sent. del 05.08.2011, n. 31178
Falso distintivo delle forze dell’ordine - Si configura il reato anche se il falso è grossolano Corte di Cassazione - Sez. Quinta Pen. - Sent. del 05.08.2011, n. 31178
Falso distintivo delle forze dell'ordine - Si configura il reato anche se il falso è grossolano

Corte di Cassazione - Sez. Quinta Pen. - Sent. del 05.08.2011, n. 31178

Ritenuto in fatto

(…) imputato del reato di cui all'articolo 497 ter del codice penale per aver detenuto illecitamente un distintivo metallico simile a quello in dotazione all'esercito italiano, con l'indicazione CARABINIERI-CORPO SPECIAL KID, è stato assolto dal giudice di primo grado per carenza dell'elemento soggettivo; la Corte d'appello di Venezia, ribaltando il giudizio assolutorio, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato contestato e lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione.
Contro la predetta sentenza propone ricorso per un duplice ordine di motivi:
1. con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte ritenuto grossolano e dunque privo di efficacia ingannatoria il falso tesserino detenuto dal ricorrente;
2. con il secondo motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso e manifestamente infondato; non si tratta qui di valutare la portata normativa dell'articolo 497 ter, essendo indubbio che non sia punibile il falso grossolano, bensì piuttosto di valutare se nel caso specifico il documento detenuto dall'imputato possedesse o meno efficacia ingannatoria.
Sotto tale profilo questa Corte ha già più volte affermato che tale valutazione deve essere condotta non con riferimento a persone dotate di speciali competenze, bensì in relazione alla generalità dei consociati. Ne consegue che la potenzialità ingannatoria del documento debba essere ritenuta ogniqualvolta debba considerarsi anche solo possibile che un numero indefinito di persone possa essere indotta in errore; sotto questo profilo la Corte d'appello di Venezia svolge una corretta ed adeguata motivazione su tutti i punti evidenziati nel ricorso. Il (…) lamenta che la placca metallica è quella in dotazione ad un reparto dell'esercito, per cui non si
tratta di un distintivo in uso alle forze dl polizia; sul punto la Corte d'appello risponde che l'idoneità a simulare la funzione va valutata rispetto al documento considerato nel suo complesso e quindi anche dal cartellino, ove è riportata la scritta CARABINIERI e che riproduce nella parte superiore una fiamma che, come noto, è uno dei simboli dell'Arma. Il (…) lamenta che per simulare la funzione di un corpo di polizia, il tesserino deve essere simile a quelli in dotazione di detti corpi; la Corte risponde che per la generalità dei cittadini non sono note le caratteristiche dei veri documenti delle forze di polizia e che pertanto la potenzialità ingannatoria non è affatto legata alla corrispondenza tra il tesserino falsificato e quelli autentici. Il (…) lamenta l'inesistenza di alcun reparto speciale dell'arma recante il nome SPECIAL KID, ma anche su questo la Corte risponde, con motivazione incensurabile, affermando che i comuni cittadini non conoscono necessariamente tutti i corpi speciali dell'arma dei Carabinieri. Il (…), infine afferma che la grossolanità del falso deriverebbe dal fatto che il tesserino era scritto a mano, ma ancora una volta la Corte, con motivazione assolutamente logica, risponde affermando che non sempre la redazione di documenti pubblici si caratterizza per una fattura particolarmente accurata e nulla esclude che parte di detti documenti possano essere compilati a mano.
In conclusione si ritiene che la Corte d'appello di Venezia abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte ed abbia quindi valutato l'idoneità ingannatoria del tesserino con valutazioni di merito correttamente riportate e quindi non censurabili in questa sede.
Il secondo motivo è palesemente inammissibile per difetto di specificità; la doglianza è espressa in maniera talmente generica da non consentire a questa Corte alcun controllo dl legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Depositata in Cancelleria il 05.08.2011
Avv. Antonino Sugamele

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