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Sentenza

E' possibile sequestrare l'articolo diffamatorio online? Corte di Cassazione Sez. V Penale  Sentenza 24 febbraio 2011, n. 7155
E' possibile sequestrare l'articolo diffamatorio online? Corte di Cassazione Sez. V Penale Sentenza 24 febbraio 2011, n. 7155
RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 25 giugno 2010, ha confermato il decreto del 13 maggio 2010 del GIP del Tribunale di Milano con il quale, nell'ambito del procedimento penale a carico dì Caio , era stata applicata la misura cautelare reale del sequestro preventivo dell'articolo pubblicato sul sito "..." intitolato "..." limitatamente ad alcune espressioni ritenute lesive dell'onore e del decoro di Tizia.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una motivazione illogica, incompleta e insufficiente sul punto della mancata equiparazione, ai fini dell'applicazione delle garanzie in tema di sequestro, tra pubblicazioni su carta stampata e pubblicazioni su siti internet,

b) una violazione di legge in merito alla presunta ma non definitivamente accertata diffamatorietà degli incisi oscurati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2. Giova premettere come nel presente giudizio non sia in discussione, come non lo era neppure nella precedente e immediata fase di merito, l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora che sottostanno all'impugnato provvedimento cautelare (v. pagine 3-4 dell'ordinanza del Tribunale e il ricorso per la cassazione di tale ordinanza).

Oggetto del contendere è, da un lato (primo motivo del ricorso), la pretesa illogicità dell'impugnato provvedimento sul punto della ritenuta equiparazione alle pubblicazioni su supporto cartaceo delle pubblicazioni a mezzo rete internet ma senza la conseguenziale equiparazione anche delle garanzie giurisdizionali.

Inoltre, si contesta (secondo motivo del ricorso) la presunta ma non definitivamente accertata diffamatorietà delle frasi oggetto del provvedimento cautelare e, quindi, l'inesistenza delle condizioni di legge per operare, in via generale, il sequestro (articolo 1 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 561, articoli 1 e 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e articolo 21, primo comma della Costituzione).

3. Quanto a tale ultimo motivo può evidenziarsi, per affermarsene immediatamente l'infondatezza, un duplice ordine di considerazioni: il primo, dato dalla mancata contestazione in sede d'impugnazione, circa la ritenuta esistenza, da parte dei primo Giudice, del fumus boni iuris.

Il secondo che la "definitivamente accertata diffamatorietà" delle frasi contenute nell'articolo pubblicato su internet non è un requisito previsto dalla normativa in tema di sequestro preventivo ma soltanto dall'articolo 1 del citato R.D.Lgs. 561/46, applicabile al solo sequestro probatorio.

Invero, il R.D.Lgs. n. 561 del 1946, all'articolo 1, primo comma, nel sancire che non si può procedere a sequestro dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria, si ricollega all'articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di stampa e con riferimento al sequestro pone una garanzia negativa, rafforzata da riserva di legge specifica (recitando: "si può procedere a sequestro soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi ovvero nel caso di stampa clandestina").

Il successivo secondo comma del suddetto articolo i costituisce, a sua volta, una deroga all'enunciato divieto e di conseguenza deve essere interpretato rigorosamente: in tale ottica questa Corte ha già avuto modo di segnalare che il sequestro ivi previsto non può che essere quello probatorio, sia per ragioni storiche (essendo stata la figura del sequestro preventivo introdotta solo con il codice di rito del 1988) sia, soprattutto, perché sarebbe contraria alla logica ed alle finalità tipiche dell'istituto, volto ad impedire l'aggravamento o il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa, la previsione di un sequestro preventivo limitato a tre sole copie (v. le sentenze 24 gennaio 2006 n. 15961, 7 dicembre 2007 n. 7319 e 12 giugno 2008 n. 30611 di questa stessa Sezione).

4. Quanto al primo motivo, occorre ancora prendere le mosse dall'articolo 21 della Norma Fondamentale (ma anche in ambito sovranazionale dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) che tutela l'esercizio dell'attività d'informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse in quanto espressione di un chiaro diritto di libertà: quello della manifestazione del proprio pensiero.

Nessun ostacolo può, quindi, sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo Internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività dianzi indicate.

Il sequestro preventivo, a sua volta, allorchè cada su di un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su di un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale.

Occorre, quindi, che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il chè si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola.

A tal ultimo proposito si osserva come nell'impugnata ordinanza si faccia riferimento al "fumus commissi delicti", ritenuto sussistente dal Gip (v. pagina 2 della motivazione) e come il decidente abbia, poi, condiviso e fatte proprie le asserzioni in merito alla sussistenza del reato ipotizzato e del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, a cagione del mantenimento in rete delle frasi oggetto del procedimento penale (v. pagina 4 della motivazione).

Essendo le suddette motivazioni logicamente espresse e correttamente ispirate ai principi penali sostanziali e processuali e non venendo neppure in contestazione la loro sussistenza ecco che, in conclusione, appare legittimo il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 10/1/2011.

Depositata il 24.2.2011.
Avv. Antonino Sugamele

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