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Sentenza

DIRITTO PROCESSUALE PENALE. Giudice dell'esecuzione e aumento di pena a titolo di continuazione. Cass. pen. 11 novembre 2011 n. 43097.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE. Giudice dell'esecuzione e aumento di pena a titolo di continuazione. Cass. pen. 11 novembre 2011 n. 43097.
-Il giudice dell'esecuzione, per determinare l'aumento di pena a titolo di continuazione, deve effettuare in via preliminare lo scorporo di tutte le sentenze, i cui fatti sono da riunire col vincolo della continuazione, onde innanzitutto stabilire quale sia il reato ritenuto più grave dal giudice della cognizione, la cui pena va qualificata come pena base, sulla quale poi il giudice dell'esecuzione dovrà operare gli aumenti di pena a titolo di continuazione per tutti i restanti reati. Conformi: Cass. Sez. 1 n.38244 del 13 ottobre 2010, dep. 29/10/2010, Conte, Rv. 248299. Cons. St. 11 novembre 2011 n. 43097.

Cassazione penale  sez. II 11 novembre 2011 n. 43097

1. S.M.C. ricorre in cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale, avverso l'ordinanza del 22 luglio 2011, con la quale la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto la sua domanda, intesa ad ottenere il vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con sentenza della Corte d'appello di Milano del 7 febbraio 2008, di sua condanna ad anni 5 e mesi 6 di reclusione per tre delitti di bancarotta fraudolenta, riferiti ai fallimenti di tre società, la s.r.l. "A. L.", la s.r.l. "C." e la s.r.l.

"O.", riuniti col vincolo della continuazione ed il fatto giudicato dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari con sentenza del 6 novembre 2009, concernente una quarta bancarotta fraudolenta, riferita al fallimento della s.p.a. "C. del T.", per la quale l'istante era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione.
2.La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha ritenuto più grave il reato continuato di cui alla sentenza della Corte d'appello di Milano ed ha disposto un aumento di pena pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per l'ulteriore reato di bancarotta fraudolenta, da essa giudicato.
3.Il ricorrente lamenta l'eccessività dell'aumento di pena disposto dalla Corte di Sassari a titolo di continuazione (anni 2 e mesi 6 di reclusione), siccome del tutto sproporzionato rispetto all'aumento di pena, pari a mesi 9 di reclusione, disposto dalla Corte territoriale milanese a titolo di aumento per le due bancarotte ritenute in continuazione, concernenti rispettivamente le s.r.l. "O." e "C."; e ciò nonostante che ciascuna di tali due bancarotte concernessero importi sottratti pari a 9 miliardi di lire, mentre, invece, la bancarotta relativa al fallimento della s.p.a. "C. del T.", giudicata dalla Corte sarda, aveva ad oggetto una somma distratta pari a soli 5 miliardi di lire.
DIRITTO
1.Conformemente a quanto ritenuto dal P.G. presso questa Corte nel suo parere del 5 ottobre 2011, il ricorso proposto da S.C. M. è fondato, anche se per motivi non pienamente coincidenti con quelli dal medesimo rappresentati.
2.Si rileva infatti che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale il giudice dell'esecuzione, per determinare l'aumento di pena a titolo di continuazione, deve effettuare in via preliminare lo scorporo di tutte le sentenze, i cui fatti sono da riunire col vincolo della continuazione, onde innanzitutto stabilire quale sia il reato ritenuto più grave dal giudice della cognizione, la cui pena va qualificata come pena base, sulla quale poi il giudice dell'esecuzione dovrà operare gli aumenti di pena a titolo di continuazione per tutti i restanti reati (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n.38244 del 13/10/2010, dep. 29/10/2010, Conte, Rv. 248299).
3.Nella specie invece il provvedimento impugnato ha indicato come reato più grave, la cui pena è stata ritenuta come pena base, il coacervo dei tre reati, che la Corte d'appello di Milano già aveva riuniti col vincolo della continuazione, mentre invece la Corte territoriale di Sassari avrebbe dovuto preliminarmente determinare quale, fra i tre reati giudicati dalla Corte d'appello di Milano ed il reato da essa giudicato, fosse stato ritenuto dai giudici di cognizione come reato più grave, onde porre la relativa pena come pena base, su cui disporre gli aumenti di pena per tutti i restanti tre reati.
4.Consegue da quanto sopra l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio degli atti alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, affinchè provveda a rideterminare gli aumenti di pena connessi alla continuazione ravvisata fra i fatti giudicati con le quattro sentenze, descritte in narrativa, tenendo presenti i principi di diritto sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al computo della pena (per il reato continuato) e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011
Avv. Antonino Sugamele

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