DIRITTO PENALE. Violazione della pubblica custodia di cose: sottrazione di atto di citazione nell'ambito di un procedimento penale. Cass. pen. 21 settembre 2011 n. 34529.
DIRITTO PENALE. Violazione della pubblica custodia di cose: sottrazione di atto di citazione nell'ambito di un procedimento penale. Cass. pen. 21 settembre 2011 n. 34529.
L'avv. M.A.G. veniva imputato del reato di cui all'art. 351 c.p. ossia per violazione della pubblica custodia di cose per avere sottratto un atto di citazione facendosene copia e inserendola nell'istanza di ricusazione del giudice di pace di A. da lui presentata nell'ambito del procedimento penale che stava seguendo. Il fatto emergeva da una querela presentata dalla responsabile della cancelleria dell'ufficio del giudice di pace in questione. Il GUP osservava in via preliminare che non poteva escludersi che la copia dell'atto di citazione allegata all'istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell'avv. M. in un momento in cui il fascicolo in cui l'atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, e rilevava poi che, in ogni caso, anche ipotizzando il prelievo, da parte del prevenuto, del fascicolo processuale dall'armadio della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, si era in presenza di una condotta non riconducibile alla nozione di sottrazione, presupponente in sè un apprezzabile mantenimento del bene nell'esclusiva disponibilità del "sottraente". A sostegno della tesi difensiva sono state addotte varie pronunce giurisprudenziali secondo le quali “non si sarebbe comunque in presenza di una condotta riconducibile alla nozione di sottrazione, in quanto mancherebbe un apprezzabile mantenimento del bene nell'esclusiva disponibilità del "sottraente", deve osservarsi che il delitto de quo sussiste anche in caso di cosciente e temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui si trova (Cass. 16.01.1968, Grasso), che sia comunque idonea a sottrarla alla sfera di custodia pubblica riservatale (Cass. 28.04.1999, Salerno), senza che possa avere rilievo scriminante l'intenzione di immediata restituzione (Cass. 29.10.1985, Frediani).” Tuttavia la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'elemento decisivo è costituito dalla sottrazione alla sfera di custodia pubblica, con correlata disponibilità della cosa in capo al sottraente al di fuori della cognizione e del consenso del responsabile pubblico, indipendentemente dalla entità della amotio e dal tempo del suo protrarsi.
13-10-2011 00:00
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