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Sentenza

DIRITTO PENALE. Guida in stato di ebbrezza: è sufficiente la rilevazione mediante alcoltest? Cass. pen. 04 agosto 2011 n. 32111.
DIRITTO PENALE. Guida in stato di ebbrezza: è sufficiente la rilevazione mediante alcoltest? Cass. pen. 04 agosto 2011 n. 32111.
Cassazione penale  sez. fer. 04 agosto 2011 n. 32111
 
1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 3 febbraio 2011 confermava la sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione di Manfredonia, del 5.01,2010, con la quale T.M. era stato ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, e condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 400,00 di ammenda, con i doppi benefici di legge.
Corretta, ad avviso della Corte di merito, era l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato effettuata dal Tribunale. In particolare, il Collegio riteneva che l'eccezione relativa all'omesso avviso di deposito ex art. 366 c.p.p., dei verbali contenenti i risultati dell'alcoltest fosse tardiva, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello.
Del pari, la Corte di Appello evidenziava l'infondatezza del rilievo afferente al difetto di omologazione dell'etilometro impiegato nel caso di specie dai verbalizzanti; ciò in quanto l'eccezione era stata sollevata per la prima volta in sede di appello e posto mente al fatto che erano stati ritualmente acquisiti i tagliandi emessi dall'apparecchio, dai quali si evince un tasso alcolemico pari a 1,86 g/l nella prima prova e pari a 1,88 g/l nella seconda prova, eseguita a distanza di undici minuti. Il Collegio evidenziava che, in tali termini, risultava provato lo stato di ebbrezza dell'imputato mentre si trovava alla guida dell'autovettura e che non occorreva procedere alla verifica della concreta capacità di guida del veicolo da parte del conducente, al momento del fatto.
La Corte territoriale considerava, poi, che destituita di fondamento risultava l'eccezione con la quale la parte si doleva del fatto che il giudice di primo grado avesse omesso di disporre rinvio ad altra udienza, stante l'impedimento per motivi di salute del difensore a presenziare all'udienza del 1 dicembre 2009, atteso che dalla lettura del verbale della predetta udienza risultava che il rinvio era stato concesso per legittimo impedimento del difensore.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore deducendo l'inosservanza della legge penale ed il vizio motivazionale.
La parte ritiene che l'accertamento tecnico effettuato mediante etilometro non dimostri lo stato di incapacità dell'imputato, in assenza di una valutazione di ordine sintomatico. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge anche in relazione all'omesso avviso di deposito, relativo al verbale contenente i risultati dell'alcoltest; osserva la parte che nel caso non si è verificata alcuna sanatoria. Il ricorrente rileva che le procedure per l'accertamento del tasso alcolemico sono disciplinate dall'art. 379 reg. esec. att. C.d.S.; ed osserva che detto accertamento non ha natura di prova legale.
Con ulteriori motivi, il deducente si sofferma sulle disposizioni di diritto intertemporale dettate dalla L. n. 251 del 2005. La parte osserva che il reato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione da parte della Corte di Appello di Bari, essendo risalente al 2002. L'esponente richiama sentenze della Corte di Appello di Bari rese in date diverse da quella oggetto di impugnazione.
Infine, l'esponente rileva che i giudici di merito hanno omesso di esplicitare le ragioni in base alle quali l'istanza di differimento avanzata dal difensore non poteva essere accolta. Rileva che la predetta istanza era stata ritualmente inviata a mezzo fax.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
3.1 Con riferimento alle eccezioni relative all'utilizzabilità degli esiti dell'alcoltest, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di guida in stato di ebbrezza il cosiddetto alcoltest, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all'art. 186 C.d.S., e all'art. 379 reg. esec. C.d.S. - come nel caso di specie - costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell'art. 354 c.p.p., comma 3, cui il difensore può assistere in virtù del successivo art. 356 c.p.p., senza diritto ad essere previamente avvisato del compimento dell'atto (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26717 del 06.05.2003, Rv. 227420). La Corte regolatrice ha, inoltre, precisato che il mancato deposito del predetto atto di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 366 c.p.p., non determina alcuna nullità del procedimento (Cass. Sezione 4, sentenza n. 31333 del 22.04.2004, dep. 16.07.2004, Rv. 228958; Cass. Sezione 4, sentenza n.4159 del 15.10.2009, dep. 2.02.2010, Rv. 246418).
Pertanto, del tutto legittimamente, i giudici di merito hanno ritenuto accertato, sulla scorta degli effettuati accertamenti tecnici - dai quali risultava un tasso alcolemico pari a 1,86 g/l, - che T. versasse in stato di ebbrezza alcolica, rilevante ai sensi dell'art. 186 C.d.S., mentre si trovava alla guida del veicolo Tg (OMISSIS). Al riguardo, è poi appena il caso di rilevare che questa Suprema Corte ha affermato che le disposizioni di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, commi 6, 7, e 8, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, che disciplinano le condizioni di impiego degli apparecchi di cui si tratta, si limitano a prevedere e disciplinare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per essere omologati ed immessi nell'uso; e che si tratta di disposizioni che non contemplano divieti la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite (Cass. Sez. 4^, sentenza n. 23526 del 14.5.2008, dep. 11.06.2008, Rv. 240846).
3.2 Tanto premesso, si osserva che risultano privi di ogni conferenza, rispetto al caso che occupa, i rilievi pure svolti dall'esponente, in relazione al termine prescrizionale e, in particolare, il riferimento alla disciplina di diritto intertemporale dettata dalla L. n. 5 dicembre 2005, n. 251. Tanto si afferma, atteso che il reato per cui si procede risulta commesso il (OMISSIS), nella piena vigenza del novellato art. 157 c.p., di talchè sfugge la rilevanza del riferimento alle disposizioni di diritto transitorio dettate dalla L. n. 251 del 2005. E deve pure evidenziarsi che il termine prescrizionale massimo, relativo al reato contravvenzionale che occupa, pari ad anni cinque, secondo le vigenti disposizioni in materia, non risultava altrimenti decorso alla data della sentenza impugnata.
3.3 Si osserva, infine, che destituita di ogni fondamento risulta l'eccezione processuale, reiterata con il ricorso in esame, con la quale l'esponente si duole del mancato rinvio d'udienza, da parte del Tribunale, stante il legittimo impedimento del difensore; si tratta di questione già dedotta con i motivi di appello, in relazione al mancato differimento dell'udienza del 1 dicembre 2009. Orbene, l'esame dei verbali di udienza - esame al quale questa Suprema Corte direttamente procede, a fronte della dedotta violazione di norme processuali - evidenzia che il Tribunale di Foggia ebbe a disporre i seguenti rinvii di udienza, tutti a causa dell'impossibilità a comparire del difensore per legittimo impedimento: udienza del 15 ottobre 2009, rinviata al 10 novembre 2009; udienza del 1 dicembre 2009, rinviata al 10 dicembre 2009; udienza del 10 dicembre 2009, rinviata al 29 dicembre 2009, udienza del 29 dicembre 2009, rinviata al 5 gennaio 2010.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come a dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 agosto 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011
Avv. Antonino Sugamele

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