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Sentenza

DIRITTO PENALE. Gara nei pubblici incanti: L'acquirente non paga il bene aggiudicato: è reato di turbata libertà degli incanti. Cass. pen. 08 novembre 2011 n. 41336.
DIRITTO PENALE. Gara nei pubblici incanti: L'acquirente non paga il bene aggiudicato: è reato di turbata libertà degli incanti. Cass. pen. 08 novembre 2011 n. 41336.
Cassazione penale  sez. VI   08 novembre 2011 n. 41336
1. Con sentenza del 10.7-15.9.2008, la Corte d'appello di Milano confermava, tra l'altro, la condanna inflitta a C.M. e B.A. dal Tribunale di Como il 19.9.2007, per concorso nel reato ex art. 353 c.p..
Secondo la contestazione, la gara nei pubblici incanti inerenti la vendita di un immobile di proprietà del primo, debitore esecutato, aveva visto la partecipazione del secondo, suo difensore, in rappresentanza dell'assistito e con offerte sempre più elevate e sproporzionate rispetto alla base d'asta, - aggiudicatasi la proprietà per conto di persona da nominare, il secondo indicava tale BR. - originario coimputato oggi non ricorrente - che ometteva poi il pagamento, così decadendo dall'aggiudicazione, mentre il primo continuava a detenere e permanere nell'immobile.
2.1 C. con unico articolato motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla declaratoria di sussistenza del reato.
Secondo il ricorrente, il fatto come ricostruito nelle sentenze - un accordo per dilazionare la procedura espropriativa immobiliare consentendo al debitore esecutato di detenere l'immobile staggito sine die - non avrebbe rilevanza penale, alla luce della disciplina dell'art. 1418 c.c. e art. 579 c.p.c. come interpretati in sede di legittimità.
Tale ricostruzione avrebbe comunque travisato le prove, sia non considerando la perdita della cauzione che rendeva antieconomica la dilazione (il che avrebbe escluso quantomeno la partecipazione del ricorrente all'eventuale accordo criminoso, mancando in realtà alcuna procura all'avv. B. per la gara di pubblico incanto), sia sul punto della valutazione delle offerte svolte dal coimputato B. (che sarebbero state civilisticamente del tutto legittime).
2.2 B. propone due motivi:
- violazione dell'art. 353 c.p., perchè la condotta dei rialzi concretamente operati esulerebbe da quella tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice, il mero eventuale accordo tra i tre essendo irrilevante, non configurando collusione, perchè la gara non sarebbe in concreto stata alterata;
apparenza della motivazione, che non avrebbe offerto "esaustivi argomenti critici" in ordine alle doglianze d'appello; sua contraddittorietà, perchè il mero mancato successivo pagamento non potrebbe per sè far ritenere configurabile il reato, trattandosi di evenienza espressamente disciplinata dalla normativa speciale.
L'esistenza fin dall'inizio di una comune intenzione di non pagare sarebbe immotivata, alla luce delle dichiarazioni del teste R., quali richiamate nell'atto di appello, in ogni caso risultando illogiche le motivazioni che avevano attribuito alle condotte di B. una rilevanza significativa in tal senso.
3. Va preliminarmente dato conto dell'insussistenza delle condizioni per l'ulteriore rinvio richiesto oggi dalla difesa del C..
Risulta dagli atti che il processo, già fissato all'udienza del 20.4.2011, è stato differito perchè l'attuale difensore dell'imputato - nominato il giorno 16.4 con revoca contestuale delle precedenti nomine - aveva fatto pervenire certificato medico rilasciato in data 18 aprile attestante proprio impedimento fisico.
La successiva udienza, del 23 maggio, è stata ulteriormente differita ad oggi per impedimento professionale del difensore, in relazione ad altro processo a carico del medesimo imputato.
Oggi è pervenuta a mezzo fax nuova richiesta di differimento, con produzione di certificato medico.
Osserva la Corte come la richiesta vada disattesa sia per la genericità del contenuto del certificato sia perchè non risultano specificamente dedotte ed assolte tutte le condizioni indicate nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla sentenza SU 4708/1992 Fogliani in poi, per la configurabilità di un assoluto legittimo impedimento tempestivamente segnalato.
3.1 Il motivo di C. è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte distrettuale ha - con motivazione specifica (pag. 10 e 11), congrua ai dati probatori riferiti, certamente non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà, unici rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) - spiegato perchè condivideva le conformi conclusioni del primo Giudice sull'esistenza di un accordo tra C., B. e BR., volto ad impedire che la gara avesse il proprio naturale sviluppo (risulta dalla sentenza stessa che vi erano 13 partecipanti, fg. 7), ed invece si protraesse senza utile immediato fisiologico esito, così integrando quella turbativa illecita che integra il reato come contestato.
Si tratta di un duplice conforme apprezzamento di stretto merito, per quanto osservato immune dai soli vizi che rilevano in questa sede di legittimità, rispetto al quale il tema dell'adeguatezza civilistica sviluppato con l'unico motivo di ricorso è del tutto irrilevante.
4. Anche il ricorso di B. è manifestamente infondato.
Oltre a quanto già osservato a proposito del motivo di ricorso del coimputato, in parte omogeneo, dall'impugnata sentenza si rileva che la Corte distrettuale ha - con riferimento specifico alla posizione del B. ed alla sua versione difensiva (pag. 12 e 13) - espressamente argomentato le ragioni per cui doveva escludersi che l'apporto di B. fosse stato solo di tipo "tecnico", in un contesto che avrebbe poi dovuto trovare un libero spazio di eventuale accordo tra C. e BR., pervenendo ad apprezzamento di merito conseguente al puntuale confronto con le deduzioni d'appello, articolato anche in ordine alle dichiarazioni del teste R. (pag. 13s).
Trattandosi di motivazione tutt'altro che apparente e, poi, congrua e coerente agli atti probatori richiamati, in realtà il ricorso si risolve nella sollecitazione ad una preclusa rivalutazione del merito.
Palesemente irrilevante si rivela allora anche la questione in diritto prospettata, atteso che i Giudici del merito hanno ricostruito il fatto in termini che vedono il mancato pagamento finale non come evenienza fisiologica, ma come parte essenziale di un disegno preordinato, parte che seguiva l'"aver fatto fuori" la concorrenza con rialzi "innaturali". Ciò, alla luce del principio di diritto già affermato da questa sezione, per cui nel reato di turbata libertà degli incanti, il mezzo della collusione riguarda tutti gli accordi preventivi intervenuti tra i partecipanti sui contenuti specifici delle rispettive offerte, diretti ad alterare il principio della libera concorrenza tra i singoli soggetti giuridici che partecipano in via autonoma alla gara (Sez. 6^, sent.16333/2011).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011
Avv. Antonino Sugamele

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