Corte di cassazione, Sezione VI penale, sentenza n.32571 del 24 giugno 2010 depositata il 1° settembre 2010
orte di cassazione, Sezione VI penale, sentenza n.32571 del 24 giugno 2010 depositata il 1° settembre 2010
Valida la misura cautelare disposta nei confronti dell'indagato sulla base di intercettazioni quando l'avvocato presenta la richiesta di acquisizione dei brogliacci delle intercettazioni in ritardo rispetto alla fissazione dell'udienza. I giudici di cassazione hanno respinto un ricorso teso a far dichiarare nulla la misura cautelare presa senza che il difensore avesse avuto l'opportunità di ascoltare i file audio delle conversazioni intercettate.
Il mancato esercizio del diritto non poteva essere attribuito a un'inadempienza dell'ufficio di procura ma alla scarsa tempestività della richiesta. Secondo i giudici quello che è un diritto inalienabile del difensore, sugellato anche dalle decisioni della Corte costituzionale, non può essere usato strumentalmente per ottenere la nullità dei provvedimenti.
04-02-2011 00:00
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