Contributo Unificato. Aumento spese di giustizia. (D.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37) Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
(D.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37)
Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
omissis....
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla
seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione,"
sopprimere la parole: "e", dopo le parole: "processo amministrativo"
sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi
per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche'
per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo
unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1.";
c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo
per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui
al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di
procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura
civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della
legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV,
titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i
processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre
1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro
187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro
374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro
550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro
880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro
1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari
a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'
ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e
per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di
pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
»;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi
degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso
il contributo unificato e' aumentato della meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti
ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c)
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate
materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il
citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro
4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo
dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta'
ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti
avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro
200.000.
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle
conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a
debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la
seguente "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le
seguenti. "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
1) alla lettera a):
a) dopo le parole: "processo civile," e' soppressa la
seguente: "e";
b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le
seguenti: "e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
1) alle lettera a):
a) dopo le parole: "processo civile" e' soppressa la
seguente: "e";
b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le
seguenti: "e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e'
sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo
unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie
instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
08-07-2011 00:00
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