Bancarotta fraudolenta: si applicano le pene accessorie se la pena supera i due anni.Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 03.08.2011, n. 30686
Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 03.08.2011, n. 30686
Ritenuto in fatto e diritto
Con sentenza in data 19-1-10 il GIP presso il Tribunale di Pisa applicava -ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - su richiesta delle parti nei confronti di C. R. , imputato di reati bancarotta contestata ai sensi degli artt. 110 c.p. -218-219- comma 2-223 nonchè art. 216 legge_fallimentare, la pena di anni due e mesi otto di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso il PG presso la Corte di Appello di Firenze, deducendo la violazione di legge inerente alla mancata applicazione delle pene accessorie, ai sensi degli artt. 37 c.p e 216 L. Fallimentare.
A riguardo il Requirente chiedeva pertanto l'annullamento della impugnata sentenza limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 216- 217-218 R.D.16 marzo 1942 n. 267, con rinvio al GIP presso il Tribunale di Pisa per nuovo esame.
Il PG in Sede ha formulato richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento della sentenza limitatamente alla parte impugnata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame sul punto.
Il ricorso è dotato di fondamento.
Invero il giudice ha inflitto una pena principale che supera i due anni di reclusione, per reati in relazione ai quali ex lege è prevista l'applicazione delle pene accessorie (ai sensi dell'art. 216 L.F.).
Dunque risulta violata la disposizione di cui all' art. 37 c.p.
La sentenza deve pertanto essere annullata in conformità alle richieste del PG e in tal senso
(v. Sez.V del 12 aprile 2010n. 13579, Ografo, rv. 246712) secondo la quale
“La pena accessoria dell'inabilitazione all' esercizio di un'impresa commerciale applicata con la sentenza di condanna per il reato di bancarotta siccome dalla legge determinata solo nel massimo, deve avere durata eguale a quella della pena principale inflitta, secondo quanto previsto dall'art. 37 c.p.” La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale competente limitatamente alla mancata applicazione delle pene accessorie, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M
la Corte suprema di cassazione sezione quinta penale annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione delle pene accessorie, e rinvia al Tribunale di Pisa per nuovo esame su tale punto.
Depositata in Cancelleria il 03.08.2011
08-08-2011 00:00
Richiedi una Consulenza