Bambino rom, di quattro anni, viene trovato solo, dai carabinieri, in un benzinaio. I genitori responsabili di abbandono. Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 01.08.2011, n. 30409
Condannati i genitori per abbandono di persona incapace
Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 01.08.2011, n. 30409
Ritenuto in fatto
D. R. e D. D. ricorrono contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 27 maggio 2010, con la quale sono stati condannati, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Bergamo il 13 gennaio 2009, a mesi nove di reclusione per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale perché non si occupavano del proprio figlio minore, abbandonandolo.
Con un unico motivo di ricorso si censura l'asserita illogicità della motivazione; i ricorrenti sostengono che il minore non sia mai stato in pericolo, avendo raggiunto il distributore di carburante, dove era stato rinvenuto dai carabinieri, attraversando un campo e quindi un ambiente a lui congeniale e privo di traffico automobilistico.
Considerato in diritto
Il ricorso non è fondato e rasenta anzi l'inammissibilità.
Va premesso che in tema di abbandono di persona incapace (art. 591 c.p.), l'elemento materiale del reato è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l'incolumità della persona, non essendo necessario che vi sia un pericolo effettivo (si vedano i precedenti di questa sezione del 23 febbraio 2005, n. 15245 e del 23 maggio 2003, n. 27882).
I ricorrenti con un unico motivo di ricorso deducono genericamente l'illogicità della motivazione della Corte d'appello di Brescia affermando che il minore non si è mai trovato in pericolo, ma la Corte territoriale ha svolto una specifica argomentazione sul punto (si veda la pagina tre della sentenza impugnata) con motivazione congrua, logica, approfondita e dunque priva di vizi censurabili in sede di legittimità. Le argomentazioni della Corte d'appello, inoltre, sono altresì condivisibili, se solo si pensa che il minore, indipendentemente da come sia il distributore di carburante, è venuto qui a trovarsi in una inequivocabile situazione di pericolo trovandosi in un luogo di transito di veicoli motorizzati per di più adiacente ad una strada statale dove, come risulta dalla stessa sentenza, le autovetture in quei momenti marciavano a velocità sostenuta. Il minore all'epoca dei fatti non aveva ancora raggiunto i quattro anni, dunque, si è trovato indubbiamente in una situazione di grave pericolo, non correttamente percepibile alla sua età, nonostante le asserite e non dimostrate abitudini derivanti dal particolare regime educativo, se così si può chiamare, dei genitori.
Per tale motivo il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.
Depositata in Cancelleria il 01.08.2011
04-08-2011 00:00
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