AUTODIFESA. Min. dell'Interno.Decr.12.5.11 n. 103 Regolamento caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 maggio 2011, n. 103
Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche
degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo
naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a
recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32,
della legge n. 94/2009. (11G0142)
GU n. 157 del 8-7-2011
testo in vigore dal: 9-1-2012
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
seguito denominato T.U.L.P.S.;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato
approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di
seguito denominato Regolamento di esecuzione;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
«attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
Codice del consumo;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica», ed in particolare l'articolo 3, comma
32, ai sensi del quale e' prevista l'emanazione da parte del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano
stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa
che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin
Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della
legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero
della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari
di Stato»;
Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il
controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre
2009;
Visti i pareri dell'Istituto superiore di Sanita' del 20 e 26
aprile 2010;
Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di
modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una
miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno
attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non
superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di
capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze
infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema
di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti
non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1
rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.
Art. 2
1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul
territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana
visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:
a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.
2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:
a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del
produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita'
di miscela e tutte le sue componenti;
c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso
dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una
aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita';
d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza
«irritante».
3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono
essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione
dei prodotti.
4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la
sicurezza degli stessi prodotti.
Art. 3
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei
mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta
Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme
precedentemente vigenti.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 maggio 2011
11-07-2011 00:00
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